Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2952 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13819/2010 proposto da:

SAGAM S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già MILANO MOTORI DUE S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 30, presso l’avvocato FEDERICA

MENICI, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO ARDIZZONE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso l’avvocato LUCIO

FILIPPO LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABIO LORIA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2940/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MENICI FEDERICA (domiciliatario)

che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CECILIA SERGIO, con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla s.p.a. Sagam nei confronti della Banca Popolare di Milano ed avente ad oggetto la somma di Lire 17.500.000 portata da un assegno circolare emesso dalla banca convenuta che l’istituto bancario si era rifiutato di pagare allegandone la provenienza furtiva e precisando di non aver mai emesso il titolo, abusivamente formato su moduli in bianco, oggetto di furto tempestivamente segnalato.

A sostegno del rigetto della domanda la Corte ha affermato:

la banca aveva posto in essere le misure di prevenzione necessarie a dare sicurezza ai locali ove erano custoditi i titoli e non poteva darsi rilievo al successivo comportamento omissivo in ordine alla mancata adozione di misure pubblicitarie adeguate in ordine all’avvenuto furto. Al riguardo, la Corte ha evidenziato che il giudice di primo grado era caduto in errore per aver fatto erroneo affidamento sulla risonanza di un fatto, divulgato dalla stampa, costituito dal furto di un ingente numero di moduli in danno di un istituto di credito, a distanza di un anno dall’accaduto. Il tempo trascorso, secondo la Corte d’Appello, doveva indurre a ritenere indimostrata ed indimostrabile l’incidenza causale della pubblicità sul danno subito dal prenditore.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Sagam. Ha resistito con controricorso la Banca Popolare. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 166 c.p.c., e R.D. n. 1736 del 1933, art. 82, per non avere la Corte d’Appello considerato che non era stata fornita la prova che i titoli fossero in bianco, così violando i principi regolatori dell’onus probandi. La censura viene prospettata anche in ordine al vizio di omessa motivazione su tale profilo. In mancanza di tale prova, ovvero se titoli fossero stati trafugati precompilati, rivivrebbe il regime cartolare.

La censura è inammissibile per difetto di specificità in quanto non risulta, dall’esame della pronuncia impugnata, che le ragioni della censura siano state affrontate ed abbiano costituito parte del thema decidendum del giudizio di secondo grado. Non è sufficiente, pertanto, che la ricorrente abbia genericamente dedotto di aver contestato che i titoli non fossero in bianco, come invece ritenuto, con giudizio di fatto insindacabile dalla Corte d’Appello, senza allegarne e provarne l’avvenuta contestazione quanto meno nel giudizio di secondo grado. Ugualmente inammissibile la consequenziale censura relativa all’applicabilità del regime giuridico relativo al rapporto cartolare. La prospettazione giuridica dell’applicabilità di tale normativa di settore contrariamente a quella codicistica propria della responsabilità aquiliana, non risulta dedotta nei gradi di merito, mancando ogni allegazione e prova al riguardo.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 2043 c.c., nonchè il vizio di motivazione in ordine a due punti controversi e decisivi per il giudizio.

Il primo punto decisivo riguarda la responsabilità della banca per non aver impedito la sottrazione e trafugamento dei moduli in bianco, non essendo state specificate le modalità con le quali l’istituto ha concretamente posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare l’evento, tanto più perchè non era possibile nella specie procedere all’ammortamento. Il controllo del sistema di vigilanza era stato eseguito ben sei mesi prima del furto e la Corte non ha giustificato l’affermazione secondo la quale vi sarebbe stata un’elusione del sistema di vigilanza dovuto alla particolare abilità dei ladri, nè è stata spiegata la modalità di esecuzione del furto e le ragioni del malfunzionamento del sistema di vigilanza.

Il secondo punto decisivo riguarda il comportamento successivo di non attivazione di misure di pubblicità adeguate.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alle conclusioni della Corte d’Appello, imponendo l’assolvimento da parte della banca dell’obbligo della corretta informazione di terzi, anche ex art. 2043 c.c..

La motivazione al riguardo è insufficiente e contraddittoria in quanto non spiega il processo logico secondo il quale la pubblicità del furto non avrebbe dovuto essere acquisita, conservata ed utilizzata dal terzo prenditore.

Nel terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 47 Cost., del R.D. n. 1736 del 1933, art. 82, e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 49.

I principi affermati dalla Corte d’Appello secondo la quale sarebbe sufficiente dimostrare di aver installato un sistema d’allarme per escludere la responsabilità aquiliana, farebbero venire meno la funzione tipica dell’assegno circolare che è quella di essere un mezzo sicuro di pagamento la cui provvista è garantita dall’emittente. Se dovesse ritenersi sufficiente avvisare la Centrale Interbancaria l’assegno circolare perderebbe qualsiasi valore e certezza e si opererebbe un illegittimo trasferimento del rischio d’impresa.

Gli ultimi due motivi possono essere trattati congiuntamente ed essere rigettati.

In primo luogo deve rilevarsi, in ordine all’adeguatezza del sistema di protezione, sicurezza ed allarme di cui si era dotata la banca prima del furto, che la sentenza impugnata a pag. 5 (ultimo capoverso) svolge un accertamento di fatto sostenuto da motivazione ampia ed esauriente, sulla predisposizione di misure di prevenzione idonee a garantire la sicurezza dei locali anche nelle ore notturne. Precisa al riguardo la Corte territoriale che l’adozione di un sistema generale d’allarme e il mandato di vigilanza ad una ditta specializzata costituivano presidi adeguati a garantire l’inviolabilità dei locali. L’elusione di tale sistema costituisce, pertanto, secondo la Corte, un evento imprevedibile, fuori della sfera di controllo della banca.

Non può, infine, formare oggetto di censura, come invece prospettato dalla parte ricorrente, l’omessa descrizione delle modalità del furto o dell’elusione del sistema di sicurezza. L’accertamento svolto dalla Corte d’Appello ha riguardato l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza e prevenzione sulla base di una valutazione da svolgersi su base prognostica ex ante e non ex post sul mero rilievo del risultato come richiesto dalla parte ricorrente. In ordine all’evento, peraltro, la Corte d’Appello ha rinvenuto nella particolare abilità degli autori, l’elusione delle misure di prevenzione e sicurezza.

In conclusione, la censura mira ad una ricostruzione e valutazione dei fatti sostitutiva di quella svolta insindacabilmente dal giudice del merito.

Per quanto riguarda la censura relativa al mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione e pubblicità verso terzi dell’avvenuto furto, deve osservarsi che la Corte d’Appello ha ritenuto centrale, nell’escludere il rilievo casuale all’attuazione di misure pubblicitarie consistenti nella diffusione della notizia attraverso

giornali, la distanza temporale dal fatto (oltre un anno). Da tale premessa logica ha fatto discendere che, contrariamente alla comunicazione alla rete interbancaria e presso gli enti istituzionali, la divulgazione della notizia sui media dovessi ritenersi del tutto ininfluente quando le conseguenze lesive dell’evento avvengano ad oltre un anno da esso.

La valutazione svolta dalla corte territoriale è stata concretamente circoscritta all’efficacia casuale dell’invocata pubblicità al fine di evitare il danno, escludendone la sussistenza.

Nel motivo di ricorso tale specifica ratio decidendi non risulta effettivamente censurata se non rilevandone una contraddittorietà argomentativa, del tutto insussistente. La parte ricorrente ha concentrato l’attenzione sull’astratta necessità della pubblicità mediante giornali, citando in particolare alcune pronunce di questa Corte (n. 1859 del 2000; n. 11207 del 1992; n. 2208 del 1982) nelle quali la banca aveva svolto un ruolo attivo nella produzione dell’evento lesivo, non dotandosi di mezzi e strutture di trasporto dei titoli in bianco adeguati; operando la distruzione di titoli senza le cautele necessarie, disponendo la spedizione a mezzo posta degli assegni circolari. In queste ipotesi specifiche è stata ritenuto necessario dare pubblicità anche mediante pubblica diffida i possibili prenditori, sul rilievo preliminare dell’efficacia causale di tale cautela. Nella specie, invece, è stato escluso, con accertamento di fatto del tutto insindacabile in quanto adeguatamente motivato, proprio il rilievo causale di tale ulteriore condotta attiva della banca che ha subito il furto.

Quanto al terzo motivo, nonostante l’astratta prospettazione come violazione di legge, se ne deve rilevare la ripetitività in particolare per i rilievi relativi all’insufficienza delle cautele adottate. Quanto al consequenziale trasferimento del rischio d’impresa sul prenditore deve osservarsi che sulla banca gravano obblighi di cautela che, in relazione alle caratteristiche, anche temporali del fatto lesivo, la Corte d’Appello ha, con valutazione insindacabile ritenuto adeguati.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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