Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29518 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Lojodice Oscar,
come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso
la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce n.
737/08 RVG depositato il 24 novembre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 7 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanicheili;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammisisbilità
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.000 per anni due di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Trani dal 10.12.2003 a 31.1.2008.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di tardività del ricorso proposta dalla contro ricorrente è fondata.
Premesso che è principio già affermato quello secondo cui “La notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009), risulta dagli atti che il provvedimento impugnato è stato notificato a cura dell’attuale ricorrente al Ministero della Giustizia presso l’Avvocature Distrettuale dello Stato in data 10 marzo 2010; è pertanto tardivo il ricorso consegnato per la notifica solo in data 12 luglio 2010.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011