Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29517 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 24/12/2020), n.29517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18916/2013 R.G. proposto da:

Vetor s.r.l., con gli avv.ti Francesco Napolitano e Alessandra

Militerno nel domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma,

via Po, n. 9;

– ricorrente –

– controricorrente all’incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio n. 243/10/2012, depositata il 23 novembre 2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio

2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente società è armatrice di natanti e stipulava contratti di associazione in partecipazione con la soc. Marnavi s.p.a. relativamente a tre natanti, le motonavi (OMISSIS), ciascuna in proprietà al 50% fra le due società. Per le ultime due imbarcazioni i contratti prevedevano un rimborso delle spese di gestione a carico della Vetor per Lire 8.000.000, revisionabile alla fine di ogni anno, mentre per la prima era previsto il rimborso delle spese e delle competenze relative alla gestione del presente contratto.

Sulla base di pvc redatto il 30 marzo 2006, l’Ufficio notificava avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003, con ripresa a tassazione di costi indebitamente dedotti in difformità al contratto di partecipazione per la motonave (OMISSIS); altrettanto per la motonave (OMISSIS), nonchè per la motonave (OMISSIS); indebita deduzione di quote di ammortamento riferite a spese di manutenzione straordinaria sostenute per la motonave (OMISSIS) e per la (OMISSIS).

Esperiva ricorso la società contribuente, trovando apprezzamento unicamente per i costi della motonave (OMISSIS), che erano ritenuti univocamente riferibili e integralmente deducibili in mancanza di limitazione nell’ammontare annuo. Per il resto erano confermate le riprese a tassazione, secondo l’impianto di accertamento dell’Ufficio.

Avverso la sentenza d’appello – che conferma la pronuncia del primo giudice – propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi a quattro motivi di ricorso, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando controricorso e interponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, a cui risponde la parte contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono prospettati quattro motivi di ricorso principale.

1. Con il primo motivo si solleva censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 1350 c.c., comma 1, n. 9, dell’art. 1362 c.c., nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già 75), del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nella sostanza affermando che la CTR avrebbe errato nel ritenere annuale il limite di Lire 8.000.000 quale massimo concorso delle spese di Vetor all’armamento, previsto nei contratti di associazione sia della motonave (OMISSIS) che della motonave (OMISSIS). L’esiguità della somma dovrebbe far ritenere il limite posto in ragione di mese e non di anno, a tanto deponendosi le scadenze dei pagamenti, irrazionale ed antieconomica restando ogni diversa interpretazione adottata dall’Ufficio che aveva disconosciuto la deducibilità dei costi sostenuti sopra tale minimo importo annuo. Per contro, alla fine di pag. 2 e nei primi paragrafi di pag. 3 la gravata sentenza dà conto dei criteri ermeneutici applicati nell’interpretare il contratto di associazione in partecipazione, in coerenza con gli art. 1362 e ss. c.c., segnatamente sul carattere di rivedibilità annua e sull’impossibilità di opporre al fisco un adeguamento del contratto reso in forma non scritta che inducono il giudice dell’appello a ritenere annuale il limite fissato pattiziamente ed inopponibile ogni diverso accordo non scritto.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si profila ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nella sostanza lamentando che la CTR non abbia riconosciuto che l’Ufficio non avesse provato il fondamento della ripresa a tassazione, ponendo invece l’onere della prova in capo alla società contribuente. Trattandosi di Costi da portare a deduzione dell’imponibile, cioè di fatti agevolativi rispetto la generale obbligazione tributaria, resta a carico del contribuente provare esistenza, consistenza ed inerenza di tali costi, sicchè in assenza di tali prove da parte dell’interessato, resta fondata la ripresa a tassazione. Più in particolare la Vector doveva essa stessa fornire prova dei costi sostenuti e la loro riferibilità, giusto formale atto scritto fra le parti, antecedente all’imputazione in contabilità dei predetti costi, come correttamente si esprime la gravata sentenza (pag. 4, primo capoverso). Ed in questo senso è attestato l’orientamento costante di questa Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. V, n. 17353/2019; n. 30366/2019).

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo si profila ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione art. 112 c.p.c., nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, laddove la CTR avrebbe errato nel ritenere sommarie e generiche le fatture emessa da Marnavi s.p.a. a Vetor s.r.l., tali da non poter essere portate a deduzione.

Per un verso il motivo è inammissibile ove mira a richiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito antitetico a quello svolto dalla CTR, per altro verso è infondato, laddove ritiene che la CTR si sia pronunciata in violazione del principio di correlazione fra chiesto e pronunciato, laddove il motivo d’appello riprodotto ai fini dell’autosufficienza del motivo a pag. 37 del ricorso per cassazione – avrebbe riguardato l’indetraibilità dell’Iva perchè riferibile ad operazioni prive dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza, ove la CTR ha motivato solo sulla sommaria indicazione delle prestazioni.

In verità, questa Corte ha ritenuto più volte che la precisione delle indicazioni in fattura sia precondizione necessaria per scrutinare l’esistenza, consistenza ed inerenza dei costi da portare in deduzione (cfr. Cass. V, n. 17535/2019).

Nel particolare, la CTR ha escluso a monte l’esistenza delle predette condizioni preliminari per poter valutare la detraibilità dell’Iva sulle relative prestazioni (cfr. Cass. V, n. 33915/2019), nè quindi vi è stata violazione del principio fra chiesto e pronunciato.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

4. Con il quarto motivo si profila ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, nella sostanza osservando che la Marnavi s.p.a. ha addebitato alla Vetor s.r.l. una quota pari al 50% delle spese di manutenzione straordinaria sostenute sulla motonave (OMISSIS) e sulla motonave (OMISSIS), spese straordinarie che, in quanto tali come oneri pluriennali, sono state capitalizzate in bilancio e dedotte per il 5% nel periodo di imposta de quo. Avrebbe errato allora la CTR nel ritenerle vincolate al limite di Lire 8.000.000 contrattualmente pattuito per il concorso alle spese di Vetor all’armamento di ciascuna delle due motonavi. Per contro, correttamente la CTR ha ritenuto di aderire alla tesi dell’Ufficio, per cui le paghe agli equipaggi delle imbarcazioni non possano considerarsi spese straordinarie e che facciano carico dell’unico armatore Marnavi s.p.a., attribuibili a (e deducibili da) Vetor s.r.l. nei più volte citati limiti di spesa.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

Infondato il ricorso principale, occorre esaminare il ricorso incidentale.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 2697 c.c., nella sostanza criticando la gravata sentenza per aver confermato la pronuncia di primo grado nel ritenere integralmente deducibili da Vetor s.r.l. le spese attribuitele da Marnavi s.p.a. relative alla motonave (OMISSIS).

Correttamente la CTR ha distinto i diversi contratti di associazione in partecipazione, con cui Vetor s.r.l. – comproprietaria al 50% di ciascuna delle tre motonavi in questione – si è assunta quota parte delle spese dell’unico armatore, Marnavi s.p.a. titolare dell’altro 50% dei natanti. Ed infatti, dall’esame dei contratti è emerso che per la motonave (OMISSIS) – a differenza che per le altre due – non fosse stato indicato alcun limite contrattuale nel sostenere le spese di propria competenza. Non di meno, la difesa erariale aveva contestato in sede di appello incidentale l’indeducibilità dei costi per genericità, come da motivo ritualmente riprodotto in ricorso ai fini dell’autosufficienza. Ritenute deducibili le somme in assenza di limiti contrattuali, la CTR non ha sindacato se ed in che misura fossero inerenti e ritualmente documentate, cioè non ha indagato i presupposti normativi per la loro deducibilità.

Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

In conclusione, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato, mentre il ricorso incidentale dev’essere accolto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla C.T.R. per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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