Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29514 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10848/2010 proposto da:

CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA (OMISSIS) in

persona della rappresentante legale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato

NARDI Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante in proprio e quale

mandatario della SCCI SPA (Società di cartolarizzazione crediti

contributivi INPS) nonchè per la SCCI SPA in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino,

RAFFAELE TEDONE, giusta procura generale alle liti del 7.10.1993 per

atto notaio Franco Lupo di Roma n. rep. 22976, ed inoltre giusta

procura generale alle liti del 31.10.2003 per atto notaio Linda Blasi

di Roma n. rep. 73833 ed inoltre giusta procura speciale del

24.7.2001 n. rep. 10804 per atto notaio Guido Tomazzoli, che vengono

tutte allegate in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1991/2010 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 24/03/2 010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

per il resistente è solo presente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per

delega avv. Antonino Sgroi).

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.

“La Congregazione Suore Ancelle della Divina Provvidenza ha proposto regolamento di competenza in ordine alla sentenza n. 191 del 2010, con la quale il giudice del lavoro di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, in ordine alla controversia avente ad oggetto opposizione nei confronti dell’INPS avverso la cartella esattoriale con la quale era stato intimato alla suddetta Congregazione il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali e diritti di notifica.

Il Tribunale pronunciava tale statuizione sulla competenza, in quanto il credito azionato si riferiva alle posizioni assicurative di lavoratori accese presso la sede di (OMISSIS).

La Congregazione chiede che la suddetta sentenza sia cassata in quanto erroneamente rilevava l’ incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia in favore di quello di Trani, essendo tale eccezione ormai definitivamente superata stante la tardiva costituzione in giudizio dell’INPS e della SCCI spa.

Espone in proposito la ricorrente:

– l’eccezione era formulata dall’INPS e dalla SCCI spa nella memoria di costituzione depositata il 9 marzo 2010;

– tale memoria era tardiva in ragione di provvedimento di anticipazione dell’udienza al 27 gennaio 2010 notificato all’INPS, sede centrale di Roma, a mezzo posta, con racc. spedita il 28 aprile 2009 e ricevuta il 4 maggio 2009; all’INPS, sede periferica di Foggia, con consegna diretta a mani di R.R., qualificatasi come addetta, in data 29 aprile 2009; all’INPS, sede di (OMISSIS), a mezzo posta, con racc. spedita il 28 aprile 2009 e ricevuta il 4 maggio 2009; alla SCCI spa con racc. spedita il 28 aprile 2009 e ricevuta il 5 maggio 2009;

– il giudice erroneamente aveva ritenuto inesistenti tali notifiche in ragione della mancanza del timbro di congiunzione tra l’ultimo foglio del ricorso e la relata di notifica.

Tale statuizione sarebbe errata non essendo richiesto dall’art. 148 c.p.c. (è richiamata Cass., sentenza n. 10835 del 2007) tale timbro di continuità. – L’INPS una volta costituitasi non ha eccepito di avere ricevuto copia incompleta del ricorso e del provvedimento di anticipazione.

Si sono costituite l’INPS e la SCCI spa, deducendo, in fatto, che l’udienza del 27 ottobre 2010 veniva anticipata al 27 gennaio 2010.

In detta udienza il giudice rilevava l’irregolarità della notifica e dei provvedimenti di fissazione dell’udienza, e ordinava la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo, fissando l’udienza di prima comparizione al 24 marzo 2010; in data 9 marzo le stesse si costituivano.

Le resistenti deducono l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, in quanto avente ad oggetto la tempestività dell’eccezione di incompetenza, e, comunque, l’infondatezza dello stesso.

Il ricorso per regolamento di competenza è manifestamente infondato.

Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalle resistenti.

Ed infatti, come già affermato da questa Corte a Sezione Unite, nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di Cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio – deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo (Cass. S. U, Ordinanza n. 21858 del 19/10/2007).

Tanto premesso, va osservato che, anche alla luce della giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, la mancanza del timbro di congiunzione, qualora non sia sufficiente il contenuto della relata a consentire una chiara riferibilità della stessa all’atto al quale accede, determina una mera irregolarità e non un’inesistenza della notificazione stessa, sanabile con la rinnovazione della medesima, in questo caso rispetto ad una nuova udienza fissata all’uopo dal giudice.

Ed infatti, Cass. n. 4746 del 2010 afferma che la questione relativa “alla conseguenza sul procedimento di notifica a mezzo del servizio postale del vizio costituito dall’omessa indicazione sull’atto da notificarsi della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, ex art. 3 (a mente del quale l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento) è già stata risolta dalla Sezioni Unite con sentenza n. 7821 del 19 luglio 1995 nel senso che tale carenza comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuta notificazione) mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. In definitiva, ha ritenuto la Corte, la relata non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell’esistenza giuridica della fase di documentazione dell’avvenuta notificazione.

Risulta legittimata, allora, l’ulteriore conclusione che quando sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omissione della apposizione della relazione, non solo nella copia per il destinatario (e ciò risulta incontestabile sol che si consideri che tutti i dati del procedimento notificatorio per lui essenziali sono enunciati nella busta consegnatagli) ma altresì nell’originale, non può determinare l’inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa; e, correlativamente, che siffatta omissione realizza un semplice vizio che, comunque, a tutto concedere, non può essere fatto valere dal destinatario, una volta che l’adempimento non è previsto nel suo interesse (arg. art. 157 c.p.c., comma 2)”.

Detto ciò, considerato che quanto sopra ritenuto non pregiudica parte ricorrente in relazione alle decadenze connesse all’inutile decorrenza dei termini, va però osservato quanto alla posizione di parte resistente che la notifica non può che ritenersi irregolare, come ritenuto dal giudice di primo grado, in quanto considerata la mancata comparizione di quest’ultima alla prima udienza fissata, la disamina della copia notificata del ricorso e del provvedimento di fissazione, priva dei timbri di congiunzione, tra relata e atto, non consentiva di avere certezza dell’effettiva conoscenza che parte resistente avesse potuto avere dell’intero ricorso.

Conseguentemente bene è stata disposta la rinnovazione della notifica a cui consegue la decorrenza ex novo di tutti i termini concessi al resistente per la sua costituzione.

Pertanto ritualmente veniva eccepita l’incompetenza per territorio a cui aderiva il giudice con la sentenza in questione. Nè con l’odierno ricorso è contestata in sè la competenza per territorio del Tribunale di Trani, ratione loci.

Quindi, correttamente il giudice del lavoro di Foggia ha disposto la rinnovazione della notifica fissando una nuova udienza di comparizione rispetto alla quale avveniva la costituzione tempestiva dell’INPS che ritualmente deduceva l’incompetenza per territorio”.

Atteso che il Collegio, nel ritenere, altresì, non conferenti le deduzioni prospettate nella memoria depositata dalla ricorrente, condivide e fa proprie le considerazioni, che precedono, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Trani.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Trani.

Condanna la ricorrente a pagare all’INPS le spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorario e Euro 30,00 per esborsi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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