Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29514 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 24/12/2020), n.29514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17773-2013 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE T.G., in persona dell’omonimo

titolare, T.G., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GIUSEPPE MARINI, presso il

cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DI VILLA SACCHETTI,

n. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che la DITTA INDIVIDUALE T.G. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Chieti, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese nei propri confronti relativamente all’anno di imposta 2004;

che la C.T.P. di Chieti, con sentenza n. 62/01/2009, accolse parzialmente il ricorso;

che avverso tale decisione la DITTA INDIVIDUALE T.G. propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara la quale, con sentenza n. 302, depositata il 24.5.2012, rigettò il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) correttamente l’Ufficio avesse considerato, ai fini della ricostruzione del reddito della contribuente, anche i prelevamenti dai conti correnti alla stessa riferibili, (b) non rilevando, in senso contrario, le risultanze emergenti dalla sentenza n. 271/10 del Tribunale di Chieti, il cui ambito di operatività non inciderebbe sull’esposta conclusione;

che avverso tale decisione la DITTA INDIVIDUALE T.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza impugnata per non essersi la C.T.R. pronunziata sul motivo di appello concernente l’eccepita illegittimità della intera procedura di verifica azionata nei confronti di essa contribuente (cfr. ricorso, p. 12), “con particolare riferimento alla mancanza delle ragioni che l’abbiano giustificata – ai sensi di quanto precede la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2 – ed alla omessa indicazione delle stesse” (cfr. ricorso, p. 13, ult. cpv.);

che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 2 e 7, comma 1, per avere la C.T.R. – sia pure implicitamente erroneamente disatteso le doglianze formulate da essa contribuente in relazione alla illegittimità della procedura di accertamento attivata nei propri confronti, per violazione dei richiamati referenti normativi;

che i due motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono inammissibili, essendosi parte ricorrente limitata a trascrivere, con riferimento al giudizio di secondo grado ed in relazione ad entrambi i mezzi di censura (cfr. p. 13, cpv. e 15, secondo cpv.), solo uno stralcio dell’atto di gravame, contenente un’esposizione “in fatto” – di carattere meramente illustrativo dei passaggi che avevano portato all’accertamento fiscale – e non, certo, uno specifico motivo di appello relativamente alla questione concernente la dedotta violazione delle richiamate norme, in tal modo precludendo al Collegio, relativamente ad entrambi i motivi, di valutare se le esposte doglianze formarono – o meno – oggetto di gravame (arg., ex multis, da Cass., Sez. 6-1, 25.9.2019, n. 23834, Rv. 655419-01);

che, in ogni caso, dolendosi sostanzialmente la difesa della ricorrente della violazione dell’art. 12 cit., in relazione all’avvenuta estensione degli accertamenti fiscali agli istituti di credito ed agli uffici postali della Regione Abruzzo, il motivo è inammissibile anche sotto altro e diverso profilo e, in specie, per non avere chiarito quale sarebbe la lesione derivatane dei propri diritti di contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 22.1.2020, n. 1299, p. 3, primo cpv.), senza omettere di considerare, a conferma dell’infondatezza – comunque e, nel merito – della censura, che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l’Amministrazione finanziaria non ha l’onere di comunicare preventivamente l’oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d’invalidità dell’atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l’Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo (Cass., Sez. 5, 28.12,2018, n. 33572, Rv. 651914-01);

che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) della insufficiente motivazione in relazione alla prova – si opina – fornita da essa contribuente circa la corrispondenza tra i prelevamenti dai conti correnti ad essa riferibili ed i costi sostenuti nell’esercizio della propria attività, prova – si afferma – idonea a superare la presunzione di maggior reddito sottesa dalla C.T.R. alla propria decisione di conferma della legittimità, in parte qua, dell’avviso di accertamento impugnato;

che il motivo è, in parte inammissibile, in parte infondato;

che, precisamente, esso è: a) inammissibile, per difetto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), laddove si censura l’omessa delibazione, ad opera della C.T.R., delle dichiarazioni di acquisto dei privati (cfr. p. 18, cpv. e 19), – donde emergerebbe una sostanziale corrispondenza tra i prelevamenti dai conti correnti ed i costi sostenuti per l’acquisto di materiali ferrosi – trattandosi di documentazione il cui contenuto non è stato trascritto in ricorso, sì da precludere al Collegio di valutarne – quantomeno in astratto – la rilevanza e decisività (arg. da Cass., Sez. 6-3, 10.8.2017, n. 19985, Rv. 645357-01); b) infondato, in relazione ad analoga censura svolta con riferimento all’efficacia probatoria, favorevole – si opina – alla tesi difensiva di essa contribuente, della sentenza n. 271/10 del Tribunale di Chieti (cfr. pp. 22 ss.), avendo la C.T.R. motivatamente escluso la rilevanza, nella specie, di tale decisione, per non evincersi da questa la prova, atta a superare la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2 (ed il cui onere gravava sulla contribuente), della corrispondenza tra ciascun prelievo e singola operazione di acquisto del materiale ferroso;

che, per altro verso, nel compiere tale valutazione i giudici di secondo grado hanno correttamente ripartito tra le parti l’onere della prova, essendosi (1) attenuti al principio, consolidatosi a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, in base al quale, in tema d’imposte sui redditi, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 16.11.2018, n. 29572, Rv. 651421-01), dovendosi tra costoro certamente includere – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società contribuente – anche i titolari di ditte individuali (arg. da Cass., Sez. 5, 6.11.2002, n. 15538, Rv. 558254-01), per diversità strutturali, peraltro, non assimilabili – così nuovamente disattendendo le contrarie argomentazioni svolte dalla difesa della società contribuente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – ai lavoratori autonomi (cfr. anche gli artt. 2082 e 2222 c.c.), nonchè (2) uniformati alle regole – anch’esse di costante affermazione nella giurisprudenza di questa Corte – per cui (2.1) per superare tale presunzione è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di ogni singola movimentazione del conto (arg. da Cass. Sez. 5, 13.6.2007, n. 13819, Rv. 599654-01) e (2.2) solo ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti (in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32), il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (arg. da Cass., Sez. 5, 28.11.2018, n. 30786, Rv. 651566-01);

che quanto precede determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta (riproponendo, sebbene in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le medesime doglianze già sviluppate con il terzo motivo) la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non fornita, da essa contribuente, la prova contraria rispetto alla presunzione di imputabilità dei prelevamenti dai conti correnti a maggiori ricavi a sè riferibili;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la DITTA INDIVIDUALE T.G., in persona dell’omonimo titolare, T.G., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della DITTA INDIVIDUALE T.G., in persona dell’omonimo titolare, T.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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