Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29514 del 07/12/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2017, (ud. 14/11/2017, dep.07/12/2017),  n. 29514

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha declinato la propria competenza ad emanare, del D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 19, le misure di accoglienza del minore straniero non accompagnato L.S.F., nato in (OMISSIS) e collocato presso una comunità educativa in Brescia, individuando quale giudice competente il Tribunale per i Minorenni di Taranto, per essere il minore stato identificato per la prima volta il 26.11.2016 dalla Questura di quella Città.

Il Tribunale per i Minorenni di Taranto ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo competente a provvedere alla ratifica delle misure di protezione il TM di Brescia, nel cui territorio il minore è presente e dimora.

Il PG ha concluso per l’individuazione della competenza del TM di Brescia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

3. Il D.Lgs. n. 142 del 2015, che, recepisce le Direttive 2013/33/UV (recante norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 2013/33/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), detta all’art. 19, nel testo qui applicabile ratione temporis, antecedente le innovazioni di cui alla L. n. 27 del 2017, le disposizioni in tema di accoglienza del minore non accompagnato (definito nell’art. 2, lett. e), del medesimo decreto “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”), indicando le modalità di assistenza immediata nelle strutture di prima accoglienza (comma 1) e quelle più stabili e durature nelle strutture di accoglienza predisposte dagli enti locali (comma 2), ed in assenza di tali strutture onerando il Comune in cui il minore si trova di prestare la dovuta assistenza ed accoglienza. 4. Il comma 5 della predetta disposizione dispone che l’autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore al giudice tutelare per l’apertura della tutela, nonchè al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ed al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte: la norma non indica quale Ufficio giudiziario sia territorialmente competente a provvedere (in ipotesi, in relazione al luogo della prima identificazione del minore), sicchè tale Ufficio va individuato, secondo i criteri generali, in relazione al criterio della dimora del minore.

6. Nella specie, essendo il minore stato collocato presso una comunità sita nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Brescia, la competenza a ratificare le misura va, dunque, riconosciuta a detto Tribunale, al quale vanno rimessi gli atti.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia, cui rimette gli atti.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

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