Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29513 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38378-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.L., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Giulio CHIARIZIA, presso il cui studio

legale, sito in Roma, alla via Nemorense, n. 99, è elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2026/18/2019 della Commissione Tributaria

Regionale della LOMBARDIA, depositata il 10/05/2019, notificata il

30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento sintetico, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, di maggiori redditi ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di M.L., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia, decidendo in sede rescissoria, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 12404 del 2018 (che ha cassato la precedente sentenza della CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento per mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, nella specie invece non necessario), accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che il contribuente aveva assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante, “dimostrando che tutte le operazioni svolte nell’anno 2008 sono da considerarsi giustificate da alcune donazioni ricevute da genitore ed ascendente e da trasferimenti mortis causa rilevati e non contestati dallo stesso Ufficio accertatore” e che dagli estratti del conto corrente bancario del contribuente emergeva la provenienza delle disponibilità finanziarie con cui il contribuente aveva effettuato gli investimenti e sostenuto le spese del mutuo, “anche se manca la diretta correlazione tra le spese sostenute e le disponibilità finanziarie rinvenienti dalle donazioni e dai trasferimenti sopra descritti”.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso erariale per tardività dello stesso, fondato sull’erroneo assunto che la ricorrente non poteva usufruire del termine di sospensione straordinario di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, in quanto il contribuente aveva manifestato di non volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla citata disposizione.

1.1. L’eccezione è infondata e va rigettata in quanto basata su una non corretta interpretazione del disposto di cui al citato art. 6, comma 11, che, differentemente dal precedente comma 10, che prevede la sospensione del processo su richiesta del contribuente e a condizione che lo stesso dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede la sospensione dei termini di impugnazione, che si applica indipendentemente da quell’adesione e a tutte le parti processuali, purché quel termine cada – come nella specie, in cui veniva a scadenza il (OMISSIS), essendo stata notificata la sentenza della CTR in data 30/05/2019 – nella forbice temporale prevista dalla predetta disposizione (dal (OMISSIS) al (OMISSIS)).

2. Venendo al motivo di ricorso, la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che, ai fini del superamento della presunzione posta dalla citata disposizione, il contribuente dimostri di aver avuto per l’anno accertato disponibilità sufficienti a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato mentre, al contrario e secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, avrebbe dovuto dimostrare “l’accantonamento dei proventi finanziari conseguiti a fronte dello smobilizzo e l’impiego degli stessi ai fini dell’incremento patrimoniale, dando prova “che proprio quei redditi erano stati impiegati, previo disinvestimento, per affrontare la “spesa per incrementi patrimoniali”, considerata dall’Ufficio”.

3. Il motivo è infondato e va rigettato.

4. Invero, questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, affermando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta “la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (cfr. Cass. n. 12207 del 2017; Cass. n. 1332 del 2016; Cass. n. 22944 del 2015; Cass. n. 14885 del 2015; Cass. n. 6396 del 2015; Cass. n. 25104 del 2014).

Principio recentemente ribadito da questa Corte che ha affermato che “In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16637 del 2020; in termini anche Cass. n. 1510 del 2017; Cass. n. 7389 del 2018).

Con specifico riferimento alle somme risultanti su conto corrente bancario, questa Corte con l’ordinanza n. 18097 del 2018 ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la documentazione bancaria prodotta in appello dal contribuente dimostrativa della mera disponibilità della linea di credito concessagli, rinviando alla competente Commissione tributaria regionale la verifica della suddetta documentazione “proprio al fine di eventualmente asseverare le uscite dal conto corrente nei periodi ai quali si riferivano gli incrementi e le spese poste a base dell’accertamento”.

Orbene, nel caso di specie la Commissione d’appello, attenendosi ai suddetti principi – con conseguente corretta interpretazione ed applicazione della disposizione censurata, sicché non sussiste la violazione e/o falsa applicazione della stessa, come dedotto dalla ricorrente nel motivo in esame -, con accertamento in fatto non contestato mediante la deduzione del corrispondente vizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ha riscontrato che tutte le operazioni svolte nell’anno 2008 dal M. erano “da considerarsi giustificate da alcune donazioni ricevute da genitore ed ascendente e da trasferimenti mortis causa rilevati e non contestati dallo stesso Ufficio accertatore” e che dagli estratti del conto corrente bancario del contribuente emergeva “la provenienza (…) delle disponibilità finanziarie con cui il contribuente aveva effettuato gli investimenti e sostenuto le spese del mutuo”, pur se mancava “la diretta correlazione tra le spese sostenute e le disponibilità finanziarie rinvenienti dalle donazioni e dai trasferimenti sopra descritti”, che si è detto non essere prova necessaria per superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, essendo richiesta la sola presenza di “elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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