Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29512 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Tribunale di
Potenza, con ordinanza R.G. 866/2010, depositata il 16.2.2011, nel
procedimento pendente fra:
R.G.;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa ad obbligazione contributiva di lavoratore autonomo promossa da R. G. nei confronti dell’Inps e della SCCI spa, il Tribunale di Melfi ha dichiarato la propria incompetenza per territorio rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Potenza;
Il Tribunale di Potenza, innanzi a cui la causa è stata riassunta, ha richiesto il regolamento d’ufficio di competenza ex art. 45 c.p.c. e art. 47 c.p.c., comma 4; le parti non hanno depositato scritti difensivi;
2. vertendosi in tema di obbligazione contributiva di lavoratore autonomo trova applicazione l’art. 444 c.p.c., comma 1, che stabilisce la competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore;
3. R.G. risiede nel Comune di (OMISSIS), facente parte del circondario del Tribunale di Melfi;
4. va pertanto statuita la competenza territoriale del Tribunale di Melfi e disposto per la prosecuzione del giudizio nei termini di cui in dispositivo;
non è luogo a pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti.
PQM
La Corte statuisce la competenza territoriale del Tribunale di Melfi;
dispone la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Melfi nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011