Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29512 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 24/12/2020), n.29512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE G. Mar – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26094-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA 2020 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SOMECA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 34, presso

lo studio dell’avvocato SALVATORE BARTOLI, che lo rappresenta e

difende insieme all’avvocato GIULIO DENIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2013 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 46/05/13, depositata il 26 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello della contribuente SOMECA s.r.l. volto a far dichiarare legittima la rateazione del pagamento dell’importo di una cartella esattoriale e ha invece rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia, teso a negare la legittimità della riduzione al 10 % delle sanzioni applicate in sede di rateizzazione;

2. avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. la SOMECA s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente, in violazione dunque dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36, comma 2, nn. 2 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, artt. 3-bis, commi 4 e 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10, comma 13-decies, conv., con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;

3. il primo motivo non è fondato;

4. la motivazione della sentenza impugnata, benchè sintetica e in alcuni passaggi tautologica, dà comunque conto delle ragioni che hanno portato all’accoglimento dell’appello della contribuente e al rigetto dell’appello incidentale dell’Agenzia: la CTR ha ritenuto che l’esiguità dell’importo non versato, unita alla modifica legislativa, ritenuta all’evidenza immediatamente applicabile, giustificassero il permanere della rateazione e dunque la riduzione delle sanzioni;

5. in tal modo, la sentenza impugnata si sottrae alla censura mossa;

6. il secondo motivo è invece fondato;

7. è incontestato che la contribuente, nel versare nel 2010 le prime tre rate concordate, abbia erroneamente versato un importo (di poco) inferiore a quello dovuto;

8. secondo la CTR, nonostante ciò, non possono essere poste a carico della contribuente le conseguenze fatte valere dall’Amministrazione mediante la notifica della cartella impugnata, vale a dire la decadenza dal beneficio della rateazione e l’applicazione della sanzione in misura piena;

9. tale affermazione è stata sostenuta dalla CTR sulla base dei seguenti argomenti: da un lato, a conferma della decisione di primo grado, l’esiguità dell’inadempimento delle rate escluderebbe l’applicazione della sanzione in misura piena; dall’altro lato, andrebbe tenuto conto del fatto che, nel corso del periodo di pagamento delle rate, è intervenuta una modifica legislativa e che il contribuente, oltre a non aver interrotto il versamento delle rate, “ha provveduto all’integrazione di quelle precedentemente versate”;

10. in tal modo, la CTR ha falsamente applicato il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3-bis;

11. per giungere a tale conclusione, occorre ripercorrere l’evoluzione normativa in materia di decadenza dal pagamento rateale e quindi leggere la vicenda oggi sottoposta al Collegio alla luce di tale ricostruzione;

12. il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3-bis, comma 4, vigente alla data in cui è stata concordata la rateazione del debito della Someca e a quella in cui ha avuto inizio il pagamento delle rate, stabiliva: “il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”;

13. il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi innovato la materia;

14. il D.L., art. 10, comma 13-decies, ha riformulato l’art. 3-bis sopra citato, sostituendo il comma 4 con i nuovi commi 4 e 4-bis, qui di seguito riportati: “4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. 4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva”;

15. l’art. 10, comma 13-undecies, nel dettare i tempi di applicazione della nuova disciplina della rateazione contestualmente introdotta, ha poi espressamente previsto: “le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (28 dicembre 2011);

16. alla luce di quanto precede, il primo argomento utilizzato dall’Agenzia ricorrente a sostegno del secondo motivo, fondato sull’inapplicabilità della nuova disciplina alla rateazione avviata dalla contribuente, non può essere condiviso;

17. la disposizione intertemporale del comma 13-undecies ha evidentemente lo scopo di affermare la retroattività della nuova disciplina della rateazione ai rapporti in corso, vale a dire alle rateazioni che, al 28 dicembre 2011, non si erano ancora esaurite;

18. è vero che dalla sua rateazione la Someca era stata dichiarata decaduta con la cartella ad essa notificata il 2 marzo 2011, prima dell’entrata in vigore della novella, ma quella cartella era stata impugnata proprio affermando l’insussistenza della decadenza;

19. la rateazione della Someca era ancora “sub judice” e dunque la relativa fattispecie non poteva dirsi esaurita, posto che un eventuale annullamento della cartella avrebbe ripristinato il diritto al pagamento rateale e avrebbe dunque reso la rateazione “in corso” rispetto alla nuova disciplina nel frattempo introdotta;

20. la nuova disciplina, espressamente dichiarata retroattiva e tra l’altro più favorevole al contribuente, trovava pertanto applicazione anche a una rateazione che era stata avviata dalla Someca e che era stata interrotta su iniziativa dell’Agenzia, con atto però impugnato davanti all’autorità giudiziaria;

21. fatta questa premessa, deve tuttavia affermarsi come, anche alla luce della nuova disciplina, la Someca fosse decaduta dalla rateazione;

22. un confronto tra vecchia e nuova disciplina mette in evidenza che il legislatore del 2011 ha bensì attenuato gli effetti del mancato pagamento, ma non in termini tali da impedire nel caso di specie la decadenza;

23. prima della riforma, il mancato pagamento anche di una sola rata, qualunque essa fosse, comportava la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’intera somma dovuta, con interessi e sanzione in misura piena; in quel contesto, la S.C. aveva affermato l’irrilevanza della distinzione tra il mancato e il ritardato versamento della rata (Cass. 13/11/2017, n. 26776);

24. i nuovi commi 4 e 4-bis prevedono invece che tale effetto si produca solo in caso di mancato pagamento della prima rata e, per le rate successive, ove il pagamento non avvenga entro la scadenza del termine previsto per la rata successiva;

25. se dunque, per fare un esempio, la prima rata scade il 30 aprile, il mancato pagamento entro tale data comporta la decadenza immediata dalla rateazione e la piena iscrizione a ruolo (applicandosi il comma 4); se invece a scadere il 30 aprile è la seconda rata o una rata successiva, l’effetto appena descritto si produce solo se il pagamento non interviene alla data del 30 maggio; qualora il pagamento della seconda rata o di una delle successive avvenga entro il 30 maggio, non vi è decadenza, ma solo iscrizione a ruolo, che può peraltro essere evitata attraverso il ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 (comma 4 bis);

26. nella specie, tuttavia, è certo che trovi applicazione il comma 4, ancorchè nella sua nuova formulazione, poichè è incontestato che la Someca abbia omesso di pagare integralmente e tempestivamente già la prima rata, omissione che, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 3-bis, comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo dell’intera somma dovuta, con interessi e sanzione in misura piena, senza possibilità di ravvedimento;

27. non conduce a diversa conclusione il pagamento integrativo che la contribuente avrebbe eseguito il 28 dicembre 2011 (che peraltro l’Agenzia contesta sia avvenuto): tale pagamento non può rilevare con riferimento alla prima rata, poichè rispetto ad essa le conseguenze erano le medesime tanto sotto la vecchia quanto sotto la nuova disciplina, con la conseguenza che esso non può essere inteso come volontà di avvalersi dei benefici previsti dalla nuova legge, provvedendo al pagamento delle rate arretrate immediatamente dopo l’entrata in vigore della stessa, poichè detti benefici non sono previsti per chi omette di pagare integralmente la prima rata;

28. quanto all’esiguità dell’inadempimento nel pagamento delle rate, all’epoca dei fatti esso era irrilevante, come dimostra il fatto che una fattispecie di “lieve inadempimento” idonea a escludere la decadenza è stata introdotta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, comma 3, inserito solo dal D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 3, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015, e non avente efficacia retroattiva (Cass. 4/6/2018, n. 14279);

29. ne consegue che la CTR ha errato nel non considerare la società odierna controricorrente decaduta dal beneficio della rateazione, nel considerare applicabili le sanzioni in misura ridotta e, di conseguenza, nell’annullare la cartella originariamente impugnata, che si profila al contrario legittima;

30. la sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’originario ricorso della società contribuente deve essere rigettato;

31. l’obiettiva esiguità dell’inadempimento nel pagamento delle rate, nonchè il succedersi di normative di non facile interpretazione costituiscono gravi motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando infondato il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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