Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29511 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7287/2011 proposto da:
V.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCI Mauro, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1036/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 22/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Ricci Mauro che nulla
osserva.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. V.A. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Bari, depositata il 22.02.2010, resa nel giudizio tra essa ricorrente e l’Inps;
2. il ricorso non risulta essere stato depositato (cfr., la certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 30.3.2011);
l’Inps ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
3. trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr., Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008);
4. il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;
non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ne testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introduttivo del 5.6.2001).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011