Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29511 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 24/12/2020), n.29511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23756-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCARAFILE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1298/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento notificato il 5 dicembre 2011, la contribuente era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4, 5 e 6, per due anni consecutivi il reddito dichiarato era risultato incongruente, nello specifico, con l’acquisto di un appartamento in Roma, la locazione di altro più piccolo ed un’automobile acquistata nel 2005.

Reagiva la, contribuente rappresentando essere studentessa universitaria fuori sede, assieme alla sorella, sicchè l’acquisto immobiliare era stato sostenuto con danaro dei genitori, proprio per sostituire la locazione del piccolo appartamento di 2,5 vani, oltre a spiegare altre difese su profili formali e sostanziali dell’atto impositivo.

I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente, donde ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo di gravame, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Viene proposto unico motivo di ricorso.

In via pregiudiziale di rito occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dal patrono della contribuente. Il giudizio è iniziato in primo grado nel 2012, la gravata sentenza è stata depositata il 5 marzo 2015, non notificata, sconta il termine semestrale di impugnazione, con sospensione feriale. Il ricorso introduttivo di questa fase del giudizio è stato portato alla notifica il 19 gennaio 2016, oltre tre mesi dopo la scadenza del prefato termine, donde il ricorso è inammissibile.

Nel particolare, giova precisare che il ricorso sia stato portato alla notifica entro i termini una prima volta a mezzo posta il 5 ottobre 2015, presso il domicilio eletto, ma con il solo nome delle parti personalmente, esitando in data 7 ottobre restituzione per destinatario sconosciuto all’indirizzo; quindi una seconda volta, ma ormai fuori termine, in data 18 gennaio 2016, indicando il medesimo indirizzo, il nome delle parti, ma specificando presso lo studio del professionista – difensore, che risultava conosciuto all’indirizzo. La notifica quindi si perfezionava, seppure tardivamente.

L’eccezione è quindi fondata ed il ricorso dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite a favore della contribuente che liquida in Euro duemilatrecento/00, oltre al rimborso nella misura forfettaria del 15%, Euro 200/00 per esborsi, oltre ad Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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