Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29511 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29511 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 10751-2016 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato
LOREDANA DI SALVO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente contro
MA.TIOTTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI
FONSO, che lo rappresenta e difende;

– controrkorrente nonchè contro

U

Data pubblicazione: 07/12/2017

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETÀ’ DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARTI\ 29, presso l’AVVOCATURA

GIUSEPPE NIATANO, ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

– intimata avverso la sentenza n. 7103/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, emessa il 13/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:
1. la Corte d’ appello di Roma, pronunciando sull’ opposizione
avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 25/5/2011
da Equitalia sud s.p.a. a Matiotti Antonio, a seguito del mancato
pagamento di premi Inail e contributi Inps richiesti con cartelle
esattoriali non opposte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
della stessa sede dichiarava prescritti per effetto di intervenuta
prescrizione quinquennale i contributi previdenziali richiesti con due
delle cartelle esattoriali in oggetto;
2. per la cassazione della sentenza l’Inail ha proposto ricorso, con
il quale contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai
Ric. 2016 n. 10751 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9 lettera b) della
legge n. 335 del 1995 e dell’art. 474 c.p.c.;
3. Matiotti Antonio e l’ Inps hanno resistito con controricorso,
mentre Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata; l’Inail ha depositato

4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397
del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque
denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione
coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza
del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di
riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva
produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma
non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che,
qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)
più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al
debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione
dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale
divenuto definitivo;
2. dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la
soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a
diritto;

Ric. 2016 n. 10751 sez. ML – ud. 09-11-2017
-3-

anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;

3. ritiene quindi il Collegio, in coerenza con la proposta del
relatore, che il ricorso, manifestamente infondato, vada rigettato con
ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5,
cod proc. civ.;
4. il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali

costituite, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato
prima del richiamato arresto delle Sezioni Unite;
5. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 77 8

P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. i quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a nonna del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio_ 19.11.2017

giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA