Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29510 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32398-2019 proposto da:

HOTEL MONTECARLO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

29, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MARSANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO TOMMASEO

PONZETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Hotel Montecarlo srl ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. del Veneto n. 167/19 dep. 13/03/2019, che in controversia su ricorso della società che eccepiva la nullità della sentenza impugnata ritenendola priva di motivazione-e comunque l’inesistenza o nullità dell’avviso impugnato, ne ha respinto l’appello.

La CTR, confermando quanto detto dal giudice di primo grado, ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata “non patisce alcuno dei vizi eccepiti, essendo nella sentenza e nell’atto originariamente impugnato chiaramente enunciato il criterio astratto di maggior valore; né sussiste alcuna violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato oppure alcuna mancata pronuncia”.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Hotel Montecarlo srl deposita successiva memoria, insistendo nella dedotta nullità della sentenza, caratterizzata da acritica adesione alla sentenza di primo grado con eccesiva astrattezza dei criteri adottati per giungere alla propria determinazione, causa della presenza di un difetto di forma e conseguente mancanza di motivazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo e unico motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4; dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., per mancanza assoluta del requisito motivazionale (vizio di forma).

2. Il motivo è infondato.

3. Questa Corte ha statuito che in tema di processo tributario è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in, tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 24452 del 05/10/2018).

4. La CTR del Veneto ha statuito, con congrua ancorché sintetica motivazione, in maniera del tutto conforme ai principi espressi da questa Corte. Nella fattispecie in esame, respingendo l’appello della contribuente, risulta chiara la motivazione della CTR, che aderendo alla sentenza del giudice di primo grado, ha statuito che “anche alla luce della L. n. 212 del 2000, art. 7, non patisce alcuno dei vizi eccepiti, essendo nella stessa e nell’atto originariamente impugnato chiaramente enunciato il criterio astratto di attribuzione del maggior valore (sulla base del reddito ritraibile – 20% dei ricavi lordi, con stima diretta fondata sul numero delle camere e dei ricavi per le diverse stagioni, nonché sul canone di locazione), né sussiste alcuna violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato oppure alcuna mancata pronuncia.

Pertanto, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, dal momento che la sentenza della commissione tributaria regionale non risulta priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, né si è limitata a motivare “per relationem” alla sentenza della CTP mediante la mera adesione ad essa, il ricorso va rigettato. La giurisprudenza richiamata nelle memorie della contribuente risponde agli indicati principi per cui, contrariamente a quanto dedotto, il percorso argomentativo della sentenza impugnata risulta sufficientemente chiaro e coerente.

5. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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