Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29510 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29510 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 3528-2016 proposto da:
FOSCHINI ELISIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAVOIA 80, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
MALAVASI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ROSARIA
MOZZETTI, MARIA ANGELINA FRATTAROLI;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LORELLA FRASCONA’;
– controricorrente –

C. L.)

Data pubblicazione: 07/12/2017

nonché contro
EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE PARENTE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

nonchè contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
ESTER ADA VITO SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4654/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:
1. la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Latina che aveva rigettato l’opposizione proposta da
Elisio Foschini avverso l’iscrizione d’ipoteca operata a seguito alla
mancata opposizione a n. 8 cartelle esattoriali con le quali si intimava il
pagamento di premi Inail e contributi Inps; in parziale riforma della
sentenza gravata, dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria
limitatamente ad un’ulteriore cartella non opposta, in relazione alla
quale la società di riscossione aveva omesso di dare prova
dell’avvenuta notifica, per intervenuta prescrizione del credito
Ric. 2016 n. 03528 sez. ML – ud. 09-11-2017
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– controricorrente –

previdenziale. La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva,
confermava la sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto soggetta
alla prescrizione decennale l’azione diretta all’esecuzione del titolo
– definitivamente formatosi all’esito della mancata opposizione alla
cartella;

ricorso, a fondamento del quale come primo motivo contesta la
soluzione adottata dalla Corte territoriale per la ritenuta violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 coma 9 della legge n. 335 del 1995 e
degli articoli 2953 e 2946 del codice civile.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
territoriale, il potere di riscossione coattiva si prescrive con il decorso
di cinque anni dalla notifica delle cartelle sebbene non impugnate;
2.1. come secondo motivo, deduce la violazione e falsa
applicazione degli articoli 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, 7 e 21 della
legge n. 241 del 1996, 6 dello statuto del contribuente, 24 e 97 della
Costituzione e lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso
l’eccepito difetto di preventiva notifica dell’intimazione ad adempiere,
procedendo all’ iscrizione di ipoteca senza comunicazione à
contribuente;
3. l’Inps, l’Inail ed Equitalia centro S.p.A. hanno resistito con
controricorso; l’Inail ha anche depositato memoria ex art. 380 bis
comma 2 c.p.c.;
4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla luce
del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti
Ric. 2016 n. 03528 sez. ML – ud. 09-11-2017
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2. per la cassazione della sentenza Elisio Foschini ha proposto

comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di
riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la
scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un
atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva
produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma

prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che,
qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)
più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al
debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione
dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale
divenuto definitivo.
Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la
soluzione adottata dalla Corte territoriale su tale aspetto non risulta
corretta e conforme a diritto;
2. il secondo motivo è infondato, avendo fatto la Corte territoriale
applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte nella sentenza n. 19667 del 18/09/2014, secondo il quale
l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad
una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché
può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica
dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit.,
la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia
iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
3. il ricorrente valorizza l’ulteriore principio affermato dal
Supremo Collegio nel richiamato arresto, secondo il quale «anche nel
regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77, del
Ric. 2016 n. 03528 sez. ML – ud. 09-11-2017
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non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602., introdotto con d.l. n. 70 del 2011,
l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, d.P.R.
n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla
predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo
un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative

possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune
osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di
ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in
ragione della violazione deltobbligo che incombe all’amministrazione
di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la
preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un
atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente,
determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente
medesimo »;
3.1. in tal modo, il ricorrente dimostra tuttavia di confondere
l’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50 comma 2 del d.p.r. n.
602 del 1973, ovvero l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni, del quale si è occupata la Corte
territoriale, con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,
inserita nell’ambito della normativa tributaria con il d.l. n. 70 del 2011,
atto impositivo distinto dal primo, che assolve alla diversa funzione di
attivare il contraddittorio procedirnentale in ordine alla specifica
iscrizione che si va ad operare. Sotto tale profilo, il motivo risulta
inammissibile, in quanto introduce una questione – l’esistenza o meno
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – della quale
non vi è cenno nella sentenza impugnata, che presupporrebbe anche
nuovi accertamenti fattuali. Al contrario, nel giudizio di cassazione,
che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla
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presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli

regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte,
non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di
contestazione diversi da quelli che risultino dedotti nel giudizio di
merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o,
nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi

23675 del 18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012, Cass. n. 3664
del 21/02/2006);
4. per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore,
il ricorso, manifestamente fondato in relazione al primo »motivo, va
accolto con ordinanza in camera di consiglio in relazione ad esso, ai
sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., rigettato il secondo
motivo;
5. segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle
spese del giudizio
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per la regolamentazione della spese, alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2017

nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n.

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