Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2951 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2951 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sui ricorso 25309-2013 proposto da:
MILILLI DANTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A
r2» , EPSARI 55, Presso io studio dell’,-,v\/ocato GIUSEPPE
MAPZAO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIG1
PEZZOPANE;
– ricorrente contro
FULVI LUIGI,

2017
2649

elettivamente domiciliaLo in ROMA, L.G0

MESSICO 7, presso io studio dell’avdcato FEDERICO
IITEDESCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA
TERESA DI ROCCO;
– con troricorrente

avvero _La sentenza n. 1044/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 18/09/2012;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE

MANNA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luigi Fulvi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale dell’Aquila Dante
Mililli per l’accertamento positivo dell’usucapione della proprietà di una
porzione di terreno di circa 150 mq. antistante la sua abitazione sita in

vicina proprietà Mililli. Precisava che la causa si era resa necessaria in virtù
del fatto che in un separato giudizio di divisione di un terreno comune tra lui e
il Mililli, l’esperto incaricato di redigere il progetto divisionale vi aveva
incluso anche la porzione immobiliare in questione, non tenendo contro della
diversa situazione di possesso esclusivo esistente da oltre un ventennio.
Resistendo il convenuto, che aveva eccepito la continenza della causa in
quella di divisione, la domanda era accolta dal Tribunale dell’Aquila.
L’appello proposto da Dante Mililli era respinto dalla Corte distrettuale
aquilana con sentenza n. 1044 pubblicata il 18.9.2012. Osservava detta Corte
che la porzione di terreno in questione costituiva, nei fatti, un esubero rispetto
alla consistenza del terreno che le parti avevano acquistato in comproprietà,
esubero da sempre posseduto animo domini dall’attore, che sin dagli anni ’50
del secolo scorso l’aveva delimitato con blocchetti di cemento e utilizzato in
via esclusiva. Del pari riteneva provata l’usucapione della servitù di passaggio,
di cui erano ravvisabili i requisiti di visibilità e permanenza.
Infine, la Corte territoriale escludeva l’esistenza del giudicato contrario di
cui alla sentenza n. 725/10 della medesima Corte d’appello, resa nella causa di
divisione tra le stesse parti, non essendovi prova che quest’ultima si riferisse
alla medesima area in contestazione.
La cassazione della sentenza n. 1044/12 è chiesta da Dante Mililli sulla
base di cinque motivi, cui resiste con controricorso Luigi Fulvi.
Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,
introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1-bis, comma 1, lett.
J), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25
ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell’art. 1-bis,

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Capitignano e della servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata sulla

comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in
decisione all’odierna adunanza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente si rileva che il ricorso è tempestivo, essendo stato sì
notificato il 5.11.2013, ma avviato alla notificazione, mediante consegna
all’ufficiale giudiziario, il 4.11.2013 (il termine ordinario d’impugnazione

2. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione
dell’art. 2909 c.c. La sentenza n. 725/10 ha rigettato l’appello proposto dal
Fulvi contro la sentenza n. 1037/03 resa nel giudizio di divisione, appello col
quale quest’ultimo aveva contestato, appunto, che l’area in questione facesse
parte del terreno da dividere.
3. – Il secondo ed il terzo motivo tornano sulla medesima questione
giuridica, rispettivamente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e in base all’art.
132, n. 4 c.p.c. Con essi parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello sia
caduta in aperta contraddizione, lì dove dapprima a pag. 4 della sentenza
impugnata osserva che il c.t.u. della causa di divisione nel redigere il progetto
abbia incluso i 157 mq. controversi, e poi a pag. 5 afferma che non vi sarebbe
prova dell’inclusione del terreno oggetto di usucapione nel giudizio concluso
con la sentenza n. 725/10.
4. – Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1158, 1165 e 2937
c.c., e richiama espressamente Cass. n. 8815/98, in base alla quale il soggetto
che vanti l’acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione non
può, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del bene stesso,
poiché la relativa domanda, ponendosi in termini di assoluta incompatibilità
con l’originaria pretesa di usucapione, comporta, inevitabilmente, la rinuncia
(implicita) alla tutela giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente,
senza che, di tale rinuncia, sia necessaria la forma scritta ex art. 1350, n. 5 c.c.
Da ciò parte ricorrente deduce che, nella specie, Luigi Fulvi, pur non
avendo introdotto il giudizio di divisione, vi ha ad ogni modo aderito senza
riserve. Di qui l’insussistenza dell’animus possidendi.
5. – Il quinto motivo lamenta l’omessa pronuncia sul motivo d’appello che
lamentava il fatto che il locus servitutis sarebbe stato incluso nella recinzione

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scadeva domenica 3.11.2013).

posta in essere dal Fulvi, sicché di usucapione non della servitù ma della
proprietà si sarebbe semmai trattato.
6. – Il primo motivo è fondato.
Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad
oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di
chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni

Secondo la dottrina maggioritaria e più recente, la prima delle due fasi è la
sola necessaria, nel senso che l’accertamento positivo del diritto in comunione
e dell’inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento è prodotto,
alternativamente, dall’ordinanza che ai sensi dell’art. 785 c.p.c. dispone la
divisione o dalla sentenza che, emessa in base all’ultimo inciso della
medesima norma, statuisce in maniera espressa sul diritto stesso. Ne consegue
che un diverso accertamento in altra sede giudiziale, successivo alla
definizione della causa divisoria, è precluso pro iudicato nel primo caso ed
escluso dal giudicato esplicito nel secondo.
Ciò non significa — si badi — che l’ordinanza che dispone la divisione in
assenza di contestazioni ovvero quella che provvede a norma dell’art. 187,
indirizzando il procedimento verso una sentenza sul diritto alla divisione,
possiedano una propria efficacia di giudicato. Piuttosto è a dire che la non
contestazione attribuisce all’esito finale del procedimento, che si concluda con
l’ordinanza non impugnabile ex art. 789, terzo comma, c.p.c., la medesima
stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione
pronunciato con sentenza.
In senso contrario non paiono deporre (e in un caso deporre
convincentemente) i pochi precedenti di questa Corte in materia, formatisi in
sede di regolamento ai sensi dell’art. 42 c.p.c. avverso ordinanze di
sospensione del giudizio.
Non Cass. n. 4183/16, che esclude una pregiudizialità in senso tecnico ex
art. 295 c.p.c. tra causa di scioglimento della comunione immobiliare e causa
di usucapione di uno degli immobili da dividere, perché in quel caso la
pregiudizialità è stata esclusa attraverso il mero richiamo a Cass. nn. 3307/06 e

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fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.

1109/07 (non massimate), oltre che per il fatto che le due cause, pendendo
innanzi al medesimo ufficio giudiziario, avrebbero dovuto essere riunite.
Non a sua volta la citata Cass. n. 3307/06, la quale ha ritenuto illegittima la
sospensione in quanto le due cause, quella di scioglimento della comunione e
quella di usucapione, pendevano tra parti diverse.
Piuttosto, Cass. n. 1109/07 pur escludendo la pregiudizialità, ha finito per

oggetto della comunione «non impediva la decisione della causa di divisione
ereditaria, ben potendo successivamente, ove la causa di usucapione fosse
stata decisa in senso favorevole [all’attore: n.d.r.] ripartirsi diversamente le
quote tra i coeredi, ferma restando la possibilità (valutabile dal giudice di
merito) di procedere a una divisione parziale dei beni non oggetto di
contestazione». Il che, però, significa: a) ammettere l’influenza della sentenza
di usucapione sul processo divisionale; b) non considerare, per contro, che la
stessa divisione non necessariamente è disposta in forma “negoziale” con
l’approvazione del progetto, potendo essere pronunciata anche con sentenza,
nel qual caso non è eludibile la potenzialità di giudicati contraddittori; e c)
confermare l’influsso che sul procedimento di cui agli artt. 784 e ss. c.p.c.
svolge il fattore di non contestazione.
6.1. – Nel caso di specie, dall’esame diretto degli atti, consentito a questa
Corte trattandosi di verificare l’eccepito giudicato esterno, si rileva che con la
sentenza n. 725/10, che pose fine al giudizio di divisione precedentemente
introdotto dal Mililli, la Corte dell’Aquila si pronunciò espressamente ed
affermativamente, e dunque con efficacia di giudicato, su ciò che «l ‘inclusione
nella comproprietà da dividere della porzione di terreno pretesamente
acquistata a titolo originario da Fulvi, è appieno giustificata perché basata
sul dato catastale rappresentato dalla unicità della particella n. 72/a»(v.
pagg. 4-5 della sentenza n. 725/10).
Efficacia di giudicato esterno, questa, che non soffre pregiudizio o
limitazione per effetto della premessa (contenuta all’inizio della medesima
pag. 4) secondo cui tra quel giudizio divisionale e questa causa di usucapione
non sarebbe intercorso nesso di pregiudizialità-dipendenza. Il giudicato

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ammettere che la decisione della causa di usucapione di alcuni dei beni

dipende dalla natura dichiarativa del giudizio, al di là delle opinioni, esatte od
erronee, che il giudice stesso ne abbia.
Né ha rilievo la circostanza che nell’ambito del procedimento di divisione
l’interesse a contestare il diritto di dividere anche la porzione di 150 mq., di
cui si discute, sia sorto soltanto in seguito al deposito dell’elaborato del
consulente tecnico nominato. In disparte che sin dall’inizio di quel

quantunque catastalmente compresa in una particella immobiliare indicata
dall’attore come comune, tale non era in virtù di una già maturata usucapione
della proprietà esclusiva in suo favore; ciò a parte, va osservato, altresì, che la
questione ha costituito tema di decisione con sentenza in primo e in secondo
grado, entrambe reiettive dell’eccezione formulata dal Fulvi, il quale, pertanto,
avrebbe dovuto dolersene interponendo ricorso per cassazione.
Né, infine, la questione in oggetto, riguardando una parte soltanto di un più
ampio immobile per il resto pacificamente comune, è apprezzabile altrimenti
rispetto al caso in cui sia contestata in radice la comunione sull’intero e, con
essa, il diritto al relativo scioglimento. Nell’un caso come nell’altro è il diritto
alla divisione a venire in rilievo, contestandosene ora l’estensione quantitativa
ora la sussistenza in toto.
Pertanto, il giudicato divisionale esterno intervenuto nel corso del presente
giudizio di usucapione copre la possibilità di far valere fattispecie acquisitive
del medesimo bene immobile diviso, che siano, come nella specie sono,
contrarie ed anteriori al giudicato stesso.
7. – L’accoglimento del primo motivo, realizzando tutto l’interesse del
ricorrente, determina l’assorbimento delle restanti censure.
8. – In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata e,
decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la
domanda deve essere respinta.
9. – Le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di cassazione,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte odierna
contro ricorrente.
P. Q. M.

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procedimento l’allora convenuto avrebbe potuto esplicitare che tale porzione,

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza
impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda; condanna Luigi Fulvi
alle spese, che liquida per il primo grado in € 3.500,00, di cui 2.500,00 per
onorari, 900,00 per diritti ed il resto per esborsi, per il secondo grado in €
4.450,00, di cui 2.500,00 per onorari, 1.850,00 per diritti ed il resto per
esborsi, e per il presente giudizio di cassazione in € 2.700,00, di cui 200,00 per

ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 20.10.2017.
Il Presidente
dr. Bruno Bianchini

Il F

ano Giudiziario

NERI

esborsi, il tutto oltre spese generali forfettarie di studio nella misura del 15%

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