Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2951 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LIZZANELLO (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica

Dr. G.C., considerato domiciliato “ex lege” in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati CAPRIOLI LUCIO, MARCHELLO FRANCESCO, con studio in

73023 LIZZANELLO (LE), Via G. Matteotti, 87 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.C.L. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), G.M.G. (OMISSIS),

G.C.A. (OMISSIS), G.L.

(OMISSIS), G.R. O R.

(OMISSIS), G.V.G. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

G.L. (OMISSIS), G.R. O R.

(OMISSIS), G.C.A. (OMISSIS),

G.V.G. (OMISSIS), G.C.

L. (OMISSIS), G.M.G.

(OMISSIS), GI.AN. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 141, presso lo studio

dell’avvocato ALVITI MAURIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FINA GIOVANNI giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI LIZZANELLO (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica

Dr. G.C., considerato domiciliato “ex lege” in

ROMA, presso, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPRIOLI LUCIO,

MARCHELLO FRANCESCO con studio in 73023 LIZZANELLO (LE), Via G.

MATTEOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 815/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione 2 Sezione Civile, emessa il 6/7/2007, depositata il

20/12/2007; R.G.N. 615/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ASSUNTA RITA SERAFINI (per delega Avvocati MARCHELLO

FRANCESCO E CAPRIOLI LUCIO;

udito l’Avvocato MAURIZIO ALVITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 14 gennaio 1988 G.A., G.G., Gi.An., G.R., G. L., G.C.L. e G.V.G., tutti eredi di G.G., convennero innanzi al Tribunale di Lecce il Comune di Lizzanello, chiedendone la condanna al pagamento degli emolumenti spettanti alla loro dante causa per effetto dello svolgimento di fatto dell’attività di custode del campo sportivo dalla stessa svolta dal 1962 al 14 ottobre 1987, giorno in cui, nel corso di una partita di calcio, la G. aveva perso la vita colpita da una pallonata che le aveva spappolato la milza.

il convenuto Ente, costituitosi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Il Tribunale, con sentenza del 24 giugno 1996, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la Corte d’appello affermò la giurisdizione negata dal primo giudice, innanzi al quale rimise le parti ex art. 353 cod. proc. civ..

Con sentenza dell’8 novembre 2004 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannò il Comune di Lizzanello al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di Euro 200.000,00, oltre accessori.

Proposto gravame principale dall’Ente territoriale e incidentale dagli eredi di G.G., la Corte d’appello, in data 20 dicembre 2007, ha determinato in Euro 150.000,00 l’indennizzo dovuto agli attori, confermando nel resto la sentenza di prime cure e compensando integralmente tra le parti le spese del grado.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di Lizzanello, formulando quattro motivi.

Resistono con controricorso G.A., G.G., Gi.An., G.R., G.L., G. C.L., e G.V.G., i quali propongono altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi, a fronte del quale il Comune di Lizzanello ha notificato proprio controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., con riferimento alla mancanza di un riconoscimento implicito o esplicito dell’utilitas da parte del Comune di Lizzanello.

Riportate le deposizioni dei testi escussi, sostiene che la Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno del principio di diritto secondo cui il predetto riconoscimento non può desumersi dalla mera acquisizione della prestazione e neppure dalla utilizzazione della stessa, occorrendo una inequivoca, ancorchè implicita, manifestazione di volontà al riguardo, promanante dagli organi rappresentativi dell’amministrazione interessata (confr. Cass. n. 18329 del 20005; n. 2312 del 2008 ecc). Segnatamente le allegazioni probatorie non avevano affatto dimostrato che vi fosse stato un consapevole sfruttamento, da parte degli organi rappresentativi dell’Ente, dell’attività della G.. Non a caso proprio l’ A., sindaco all’epoca dei fatti, aveva respinto la richiesta avanzata dagli attori di pagamento degli emolumenti pretesamente spettanti alla loro genitrice; i figli della G. avevano continuato ad occupare l’alloggio dopo la morte della madre, pur non svolgendo alcuna attività di custodia; non esisteva in organico un posto di custode, elemento imprescindibile per verificare la rispondenza delle mansioni in concreto svolte dalla G. alle esigenze organizzative dell’Ente, circostanze tutte erroneamente valutate dal giudice a quo.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante torna a lamentare violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ. sotto il profilo della inesistenza del depauperamento di G.G. e della sussistenza della giusta causa.

L’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’attività dedotta in giudizio aveva determinato un vantaggio per l’Ente, che altrimenti avrebbe dovuto provvedervi con proprio personale, e un impoverimento per la G., che l’aveva svolta senza compenso, non potendo riconoscersi natura di retribuzione esaustiva al godimento dell’alloggio di servizio, violava il principio per cui il giudizio sull’utilità è riservato esclusivamente alla Pubblica Amministrazione. La sentenza impugnata, oltre a imporre al Comune una spesa da esso non ritenuta necessaria, non aveva considerato che il godimento a titolo gratuito dell’alloggio era speculare alla pulizia dei locali e delle immediate pertinenze e costituiva ab imis la giusta causa del rapporto inter partes. Del resto l’affermata assenza di continuità nell’attività di custodia del bene era in insanabile contrasto con la scelta decisoria adottata, essendo ontologicamente, oltre che giuridicamente, impossibile ipotizzare una attività di custodia che non sia continuativamente svolta nell’arco di ventiquattro ore e in tutti i giorni dell’anno.

1.3 Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione del comb. disp. degli artt. 2041 e 1226 cod. civ. La censura investe le argomentazioni svolte dal giudice a quo in punto di criteri di determinazione dell’indennizzo. Secondo l’impugnante il giudice di merito, a fronte dell’accertata mancanza di prova sulla continuità della prestazione di custodia del bene, aveva equitativamente riconosciuto un danno incerto nella sua stessa esistenza, piuttosto che solo nel suo ammontare.

1.4 Col quarto mezzo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. , 2697 e 2043 cod. civ.. Le critiche hanno, ancora una volta, ad oggetto l’asserita mancanza di giusta causa dell’allegato spostamento patrimoniale; il riconoscimento esplicito o implicito dell’utilitas che il Comune avrebbe tratto dall’attività della G.; la mancata considerazione della circostanza che la G., oltre a godere gratuitamente dell’alloggio, aveva percepito compensi da parte degli utenti del campo sportivo, il che avrebbe dovuto influire sulla determinazione dell’indennizzo.

2.1 Col primo motivo di ricorso incidentale gli aventi causa di G.G. denunciano violazione degli artt. 1226 e 2041 cod. civ., artt. 112, 114 e 345 cod. proc. civ., con riferimento alla determinazione, in via equitativa, dell’indennizzo spettante alla loro genitrice e, per essa, ai suoi aventi causa. Lamentano segnatamente che il giudice di merito abbia tenuto conto del godimento a titolo gratuito dell’alloggio, senza che fosse stata avanzata dalla controparte rituale e tempestiva domanda volta a un siffatto accertamento o, quanto meno, apposita eccezione. Aggiungono che tali rilievi avevano formato oggetto di appello incidentale, sul quale nulla la Corte aveva statuito.

2.2 Col secondo mezzo gli impugnanti incidentali lamentano violazione degli artt. 1223, 1224, 1226 e 2041 cod. civ., artt. 112, 114 e 345 cod. proc.. Sostengono che, riconosciuto dal Tribunale il diritto degli eredi G. alla percezione di interessi e rivalutazione con statuizione che non aveva formato oggetto di appello principale, non poteva la Corte territoriale attribuire a titolo di indennizzo la somma di Euro 6.000,00, quale compenso attualizzato per ciascun anno di prestazione concretamente espletata dalla loro dante causa in favore dell’Ente, in contrasto col principio per cui il computo degli interessi sul capitale va operato sulla somma originaria via via rivalutata.

2.3 Col terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione del art. 91 cod. proc. civ. e D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6. Sostengono che la sentenza della Corte d’appello sarebbe errata nella parte in cui, dopo avere affermato che nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa va determinato con riguardo all’ammontare della somma attribuita alla parte vittoriosa, non aveva rilevato che la liquidazione dei compensi operata dal Tribunale non era coerente con l’ammontare della condanna, mentre del tutto ingiustificata era la totale compensazione delle spese del giudizio di gravame.

3 Vanno esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione, tutte le censure svolte dal Comune di Lizzanello in ordine alla positiva valutazione dei presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento. Esse si trovano segnatamente esposte nel primo e nel secondo motivo di ricorso, ma rilievi critici in ordine all’ai debeatur della pretesa attrice sono presenti anche negli altri due mezzi.

Tutte le doglianze svolte sul punto dal ricorrente sono destituite di fondamento per le ragioni che seguono.

Mette conto anzitutto ricordare che, secondo quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte in termini definitivi ed appaganti, i presupposti per la proposizione dell’azione generale di cui all’art. 2041 cod. civ. consistono: a) nell’arricchimento senza causa di un soggetto, il quale si verifica quando il vantaggio di una parte consegue a una prestazione effettuata dall’altra parte in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace (confr. Cass. civ. 12 marzo 2001, n. 3610); b) nell’ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell’azione (art. 2042 cod. civ.), che può avere ingresso solo allorchè nessun’altra azione sussista ovvero questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti (confr. Cass. civ., sez. un. 11 settembre 2008, n. 23385).

Con specifico riguardo alla proponibilità dell’azione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è stato poi evidenziato che la presenza di tali requisiti ne condiziona il positivo esperimento, ma che essa, certamente necessaria, non è tuttavia sufficiente all’accoglimento della domanda, occorrendo altresì, a tal fine, che l’Ente abbia riconosciuto, sia pure implicitamente, l’utilità derivata dall’opera o dalla prestazione altrui (confr. Cass. civ., sez. un. n. 23385 del 2008; Cass. civ. 25 febbraio 2004, n. 3811).

3.1 Venendo al caso di specie, ritiene il collegio che il giudice di merito abbia verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda proprio attenendosi agli schemi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

E invero, nel motivare il suo convincimento ha segnatamente evidenziato che il riconoscimento dell’utilità dell’opera svolta dalla G. doveva ritenersi implicitamente operato dal Comune, avendo la prova orale confermato che all’amministrazione era nota l’attività dalla stessa svolta presso il campo sportivo, di talchè l’Ente si era, in definitiva, consapevolmente avvalso delle sue prestazioni, in vista della realizzazione dei fini pubblici inerenti all’esplicazione dell’attività ludica nell’ambito del territorio comunale.

Ha aggiunto che tale opera – la quale nello specifico era consistita nella pulizia dei locali e nella custodia dell’impianto, del quale la G. deteneva le chiavi – aveva avvantaggiato il Comune, che altrimenti avrebbe dovuto provvedervi con proprio personale, e specularmente impoverito la controparte, posto che questa l’aveva svolta senza compenso, non potendo riconoscersi natura di retribuzione esaustiva al godimento dell’alloggio di servizio.

3.2 A fronte di siffatto apparato motivazionale, corretto sul piano logico e giuridico, esente da aporie e da contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e qualificazione giuridica adottata, il ricorrente, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge, in realtà inesistenti, si duole, che le prove offerte dagli attori siano state dal giudice di merito ritenute dimostrative, oltre che del riconoscimento implicito, da parte della Pubblica Amministrazione, dell’utilità dell’attività della G., degli altri elementi necessari al positivo esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento, così svolgendo, in definitiva, critiche volte a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

Non è superfluo in proposito ricordare che, nel procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, bensì come strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, senza che possa essere considerato vizio di tal fatta, e in particolare, vizio logico della motivazione, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, o l’instaurazione tra i vari dati di fatto appurati all’esito dell’espletata istruttoria, del collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice (Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 02869). Con specifico riguardo, poi, all’actio de in rem verso proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, non par dubbio che il giudizio sul riconoscimento espresso o tacito, da parte di quest’ultima, dell’utilità della prestazione, al pari di tutti gli altri elementi costitutivi della pretesa, attiene al merito della controversia e può, in quanto tale, essere censurato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione (confr. Cass. civ. 18 giugno 2008, n. 16595).

4 Possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro attinenza all’entità della somma riconosciuta dalla Corte d’appello a titolo di indennizzo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonchè il primo motivo del ricorso incidentale.

Le critiche hinc et inde formulate in proposito dalle parti non hanno pregio.

In ordine ai criteri di determinazione dell’indennizzo la Curia territoriale, dato atto che il consulente tecnico aveva quantificato le spettanze della G., comprensive di rivalutazione e interessi a tutto il 31 dicembre 2002, in Euro 349.710,56; che il giudice di prime cure aveva liquidato a titolo di indennizzo la somma di Euro 200.000,00 e che il primo motivo dell’appello incidentale si appuntava contro tale decurtazione, ha ritenuto di ridurre ulteriormente la somma riconosciuta dal Tribunale, in ragione e del carattere non continuativo dell’attività della dante causa degli attori, in quanto espletata solo in occasione delle manifestazioni sportive, e del godimento, senza corresponsione di canone alcuno, dell’alloggio di pertinenza della struttura privata.

Ritiene il collegio che, così argomentando, il giudice di merito abbia fatto coerente e corretta applicazione del principio per cui, valutata positivamente l’esistenza dei presupposti per la liquidazione dell’indennizzo, questo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l’arricchimento e il depauperamento (confr. Cass. civ. 10 settembre 2009, n. 19448). In particolare la diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore di una prestazione resa in assenza di contratto o in esecuzione di un contratto invalido, non può essere parificata tout court a quanto lo stesso avrebbe percepito se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; (confr. Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3905).

In tale prospettiva del tutto coerentemente, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il giudice di merito ha tenuto conto, indipendentemente dalle allegazioni difensive del Comune, e dell’indubbio vantaggio di cui ebbe a usufruire la lavoratrice, occupando a titolo gratuito, insieme alla famiglia, l’alloggio annesso al campo sportivo, e del carattere non continuativo dell’attività della stessa che, proprio per la mancanza di un contratto con la precisa enucleazione delle mansioni e degli orari da osservare, venne ragionevolmente espletata con una certa libertà. Ed è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o essa macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (confr. Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1529). Ne deriva che nessun rilievo può avere la mancata menzione, nella sentenza impugnata, di particolari profili del rapporto dedotto in giudizio, come le mance dalla G. percepite a fronte dei servigi resi agli utenti del campo. Va infatti da sè che la loro considerazione deve ritenersi assorbita nella valutazione equitativa globale dell’indennizzo.

5 Privo di pregio è altresì il secondo motivo del ricorso incidentale.

La Curia territoriale ha stimato equa la corresponsione a titolo di indennizzo, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi al momento della liquidazione, della somma di Euro 150.00,00, pari a Euro 6.000,00, quale compenso attualizzato per ciascun anno di prestazione concretamente erogata in favore dell’ente (confr. pag. 9 della sentenza impugnata) in conformità al principio per cui ben può il giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 cod. civ., essendo suo obbligo specificare quali voci siano state comprese nell’importo complessivo, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse (Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9515; Cass. civ. 2 dicembre 2008, n. 28620).

6 Venendo infine alle censure svolte nel terzo motivo del ricorso incidentale, esse sono per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

I ricorrenti romano qui a lamentare la mancanza di coerenza tra l’ammontare della condanna e la liquidazione delle spese operata dal Tribunale, ignorando completamente che nella sentenza impugnata le doglianze sulla pretesa violazione dei limiti tariffari sono state ritenute assorbite nella rideterminazione dell’importo spettante a titolo di indennizzo. Ne deriva che la censura è aspecifica rispetto alle argomentate ragioni della decisione.

Quanto poi alla pretesa arbitrarietà della compensazione delle spese operata dal giudice d’appello, essa all’evidenza non sussiste, tenuto conto che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), e succ. modif. ed integr,), possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza impugnata, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali (Cass. civ., 30 marzo 2010, n. 7766). Nella fattispecie la ratio decidendi della compensazione delle spese del giudizio di gravame è chiaramente da rapportare e al parziale accoglimento dell’appello principale e al contestuale rigetto di quello incidentale, di talchè è del tutto ragionevole.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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