Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2951 del 03/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1953-2015 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARTAGINE

38, presso l’avvocato ARTURO PRINCIPE, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO

5, presso l’avvocato CLAUDIO CONTI, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

contro

I.S., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6586/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ARTURO PRINCIPE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente S., l’Avvocato CLAUDIO CONTI che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito dell’accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità del figlio S., proposta da I.L., la madre del minore aveva proposto ricorso per cassazione. La sentenza impugnata veniva cassata in accoglimento del secondo motivo. La censura aveva ad oggetto l’omessa considerazione della conoscenza da parte dell’ I., dell’adulterio della moglie, in epoca di molto anteriore alle analisi del DNA, ai fini della verifica della consumazione del termine annuale di decadenza per la proposizione dell’azione stabilito all’art. 244 c.c., comma 2.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato la domanda di disconoscimento, sulla base delle seguenti argomentazioni:

– La Corte di Cassazione ha ritenuto che la precedente pronuncia di appello, nell’ancorare la conoscenza certa dell’inesistenza della paternità biologica all’esito delle analisi genetiche, abbia omesso di verificare la circostanza della conoscenza dell’adulterio in epoca anteriore, nonostante risultasse dagli atti difensivi dell’ I., l’espresso riferimento ad una precedente confessione della moglie dell’attore in merito all’adulterio e alla circostanza che il figlio era stato concepito fuori del matrimonio. Inoltre l’affermazione dell’assoluta prevalenza, anche ai fini della decadenza, prevista dall’art. 244 c.c. del dato relativo all’acquisizione della certezza dell’incompatibilità genetica non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità e viene precisato, sempre nella sentenza della Corte di cassazione n. 5653 del 2012 che “il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica ma (…) ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori in campo costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonchè di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima”.

– L’esigenza del coordinamento, tra l’art. 235 e l’art. 244 c.c., permane anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 266 del 2006 con la quale è stata superata la necessità di provare l’adulterio per dare corso alla prova ematologica. Il termine di decadenza annuale continua ad essere ancorato alla conoscenza dell’adulterio da intendersi non come mero sospetto ma come conoscenza di un fatto non riconducibile a mera frequentazione di un altro uomo ma ad una vera e propria relazione od ad un incontro sessuale idoneo a determinare il concepimento di un figlio.

Il termine di decadenza annuale è stato conservato anche dopo la riforma della filiazione.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di disconoscimento di paternità l’ I. aveva dichiarato di aver avuto, dopo la nascita del figlio avvenuta il (OMISSIS), una vivace discussione con la moglie, in quanto già dubitava di esserne il padre anche per aver avuto ed essersi curato per patologie riproduttive e per aver interrotto i rapporti sessuali con la moglie nel 2000 – 2001 oltre ad aver appreso da lei che la stessa aveva rapporti sessuali con altre persone e che lui non era il padre del minore.

Per questa ragione il 28/4/2004 si era sottoposto ad un esame specifico per l’accertamento della paternità ed aveva depositato il ricorso il 27/4/2005.

S.C. costituendosi, aveva eccepito la tardività dell’azione sostenendo che la “confessione” riportata negli atti difensivi era relativa ad una discussione avvenuta prima del battesimo del bambino avvenuto nel (OMISSIS).

In sede di rinvio l’appellato si è detto in grado d’indicare il giorno esatto dell’avvenuta confessione della moglie individuandolo nel 9/4/2004 ovvero il giorno prima dell’allontanamento della S. dalla casa coniugale con il figlio, riferendo altresì di aver presentato un esposto contro di essa il 24/6/2004. Ha pertanto chiesto di poter provare la circostanza relativa alla data della conoscenza dell’adulterio ((OMISSIS)). Ha aggiunto che non si era trattato di una vera confessione ma di un’affermazione dubitativa. Per questa ragione si era tempestivamente rivolto ad un laboratorio di analisi.

– In ordine a tali richieste istruttorie, ha osservato la Corte d’Appello che il giudizio di rinvio instaura un processo chiuso nel quale non è possibile richiedere nuove prove, depositare nuovi documenti ed assumere nuove conclusioni. In particolare, nella specie, le deduzioni istruttorie devono essere ritenute tardive e non giustificate dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha soltanto imposto di riesaminare la questione della decorrenza del termine di decadenza che l’ I. era già tenuto a dimostrare nelle precedenti fasi di merito.

– Non può neanche procedersi all’espletamento delle prove richieste in primo grado perchè non reiterate in appello, benchè l’ I. fosse soccombente.

In conclusione alla luce delle emergenze istruttorie deve ritenersi indimostrato che l’ I. abbia avuto conoscenza dell’adulterio della moglie solo con le analisi di laboratorio in quanto dalle stesse gravi deduzioni effettuate nel giudizio di primo grado emerge che già al momento della gravidanza (risalente al (OMISSIS)) egli aveva elementi sufficienti per rendersi conto dell’adulterio, tant’è che lo stesso quando ha fatto riferimento alla confessione della moglie ha ammesso che si era trattato di un’affermazione dubitativa che non aveva aggiunto ulteriori elementi a quelli già in suo possesso. La domanda di disconoscimento veniva, pertanto respinta.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Leonardo I., con un unico articolato motivo, accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso Cecilia S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo. La violazione di legge denunciata riguarda le regole del giudizio di rinvio quando la cassazione della sentenza impugnata è avvenuta in accoglimento di un vizio inerente la motivazione. In tale evenienza, il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati ma anche indagare su fatti nuovi ai fini di un apprezzamento complessivo di essi. Tali fatti in quanto acquisiti dopo la proposizione della domanda giudiziale ben possono essere allegati e dimostrati nel giudizio di rinvio. In particolare si tratta della deposizione resa dalla moglie davanti al giudice di pace nella quale afferma che il proprio figlio minore è figlio anche dell’imputato.

Tale affermazione è stata ripetuta anche in un altro giudizio penale. Il confronto con la presunta confessione pone in luce la inattendibilità della S..

Inoltre la Corte d’Appello ha mal collocato temporalmente la confessione mentre era indispensabile procedere a tale accertamento ai fini della decadenza. L’unica data emersa nel giudizio è quella indicata dal ricorrente nel (OMISSIS) compatibile con il tempestivo esercizio dell’azione.

La dedotta confessione è stata soltanto riferita da controparte senza alcun riscontro obiettivo. La Corte d’Appello ha riferito di uno stato patologico dell’ I. relativo ad impotenza generativa ma tale circostanza non risponde a verità dal momento che il ricorrente si era soltanto sottoposto per un breve periodo a cure ormonali.

Non è stato mai affermato nel precedente giudizio di merito che non vi fossero stati rapporti sessuali tra i coniugi, E’ stato affermato che non erano frequenti, che avevano subito interruzioni ma non che non vi fossero stati in coincidenza con l’epoca del concepimento, altrimenti il ricorrente avrebbe intrapreso l’azione di disconoscimento subito dopo la notizia del concepimento stesso.

In conclusione, poichè è stato accolto un motivo inerente ad un vizio di motivazione, l’accertamento dei fatti poteva essere esteso a fatti nuovi ed ha errato la Corte d’Appello ad escluderne l’ammissibilità.

Viene inoltre censurato il regime delle spese processuali in ordine al riconoscimento della soccombenza anche nei confronti del curatore speciale nel precedente giudizio di appello ed in quello di cassazione.

La sentenza n. 5653 del 2012 che ha dato luogo al giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza impugnata in questo giudizio, ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto dalla S. avverso la pronuncia della Corte d’Appello n. 4805 del 2008. E’ necessario, preliminarmente, riprodurre sia il contenuto della censura sia le ragioni del suo accoglimento al fine di definire esattamente il perimetro del giudizio di rinvio, solo all’interno del quale poteva svilupparsi la decisione della Corte d’Appello oggetto dell’attuale ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo si è dedotta (pag. 2/3 sentenza Cassazione n. 5653 del 2012) “la violazione di legge e la carenza di motivazione sul punto decisivo riguardante il termine “conoscenza” deducendosi che la dimostrazione della conoscenza dell’adulterio, nella specie desumibile da affermazioni dello stesso attore, il quale aveva dichiarato nel ricorso di aver appreso dalla moglie, durante un litigio che la stessa aveva avuto rapporti sessuali con altre persone e che il figlio non era certamente del proprio marito, non poteva farsi desumere dalle successive risultanze del DNA”.

Viene, infine, riprodotto, il quesito di diritto formulato dalla parte ricorrente a corredo della censura formulata con il secondo motivo.

La Corte nell’ampia motivazione che conduce all’accoglimento del predetto motivo affronta esclusivamente il profilo della violazione dell’art. 244 c.c., ratione temporis applicabile (e rimasto immutato quanto a natura del termine e sua consistenza temporale) osservando che alla luce del sistema legislativo così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e anche secondo le indicazioni della Corte Costituzionale non può postularsi una preminenza assoluta del favor veritatis ma “rimane coessenziale all’ordinamento l’esigenza di un bilanciamento” con la paternità legale essendo necessario garantire anche i valori della certezza e stabilità degli status. In particolare l’art. 30 Cost. nel disporre al comma 4 che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità” ha rimesso al legislatore il potere di dettare i principi di tale bilanciamento. E’ stata, peraltro, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla fissazione di un termine di decadenza (Cass. 20254 del 2006). Il quadro delle pronunce della Corte Costituzionale (n.134 del 1985 e 266 del 2006) non ha espunto la decadenza definendone tuttavia i confini applicativi e facendone decorrere il termine dalla data di “acquisizione della conoscenza del’adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica”. Il termine “scoperta” (dell’adulterio) cui si collega il dies a quo della decadenza va inteso nel senso di acquisizione certa della conoscenza del fatto (produttivo dell’adulterio) idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.

Fissati i principi di diritto che regolano il regime giuridico della decadenza annuale ex art. 244 c.c. la Corte ha affermato che gli stessi sono stati del tutto disattesi perchè la Corte territoriale ha erroneamente accordato assoluto privilegio al favor veritatis ritenendo che il termine dovesse iniziare a decorrere da quando il presunto padre ha avuto definitivamente contezza di non esserlo realmente a prescindere dall’accertamento dell’infedeltà della moglie. Era invece necessario verificare, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, la conoscenza, nei termini sopra indicati, dell’adulterio da parte dell’attore dal momento che lo stesso in propri scritti difensivi aveva riferito della confessione della moglie sia dell’adulterio che del concepimento del figlio fuori del matrimonio.

Deve, pertanto, rilevarsi che la Corte di Cassazione ha accolto la censura di violazione di legge contenuta nel secondo motivo, avendo dettato i principi regolatori dell’accertamento del dies a quo (riguardante la conoscenza dell’adulterio e non dell’inesistenza della filiazione biologica) dal quale far decorrere il termine decadenziale ex art. 244 c.c., con assorbimento del profilo relativo alla carenza motivazionale, imponendo in sede di rinvio di fondare il dies a quo dalla conoscenza dell’adulterio, tenuto conto delle rilevanti affermazioni, a contenuto ammissivo, contenute incontestatamente (perchè così stabilito dalla sentenza n. 5563 del 2012) negli scritti difensivi di parte attorea in primo grado.

La Corte d’appello, pertanto, era tenuta ad esaminare le circostanze di fatto accertate alla luce dei principi di diritto che governano il giudizio di rinvio secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità così massimato: “il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d’ufficio. (Cass.8381 del 2013; 8872 del 2014).

Nella specie, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi di diritto contenuti in sede di cassazione con rinvio ed ha svolto la verifica richiestale.

In particolare, del tutto correttamente, ha ritenuto definitivamente chiusa la fase istruttoria della causa sia in ordine alle istanze non reiterate in appello, dalle quali il ricorrente era decaduto (Cass. 23978 del 2015)1sia in ordine alle nuove circostanze di fatto che il ricorrente ha chiesto di provare al fine di datare il litigio, da cui è scaturita la conoscenza dell’adulterio, all’interno del termine annuale per la proposizione del ricorso.

Come già osservato, il secondo motivo è stato accolto sotto il profilo della violazione di legge, consistente nell’aver equiparato la conoscenza certa dell’adulterio con quella della non discendenza biologica. Sulla base di tale error in iudicando la Corte di Cassazione ha richiesto di tenere conto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, della riferita conoscenza dell’adulterio, così come emersa dai fatti acquisiti al processo di merito.

La Corte d’Appello ha svolto tale accertamento di fatto, del tutto insindacabile (pag. 9 terzo capoverso) secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.15777 del 2010), concludendo per il decorso del termine di decadenza. Al riguardo la Corte territoriale afferma: “deve ritenersi indimostrato che l’ I. abbia avuto contezza dell’adulterio soltanto con l’analisi di cui sopra, in quanto dalle stesse gravi deduzioni effettuate nel giudizio di primo grado emerge che egli già al momento della gravidanza (risalente al (OMISSIS), atteso che il bambino è nato nel (OMISSIS)) aveva elementi sufficienti per rendersi conto dell’adulterio della moglie (…)”.

Risultano, pertanto, del tutto superflue le considerazioni relative all’ampiezza del sindacato del giudice del rinvio quando il motivo sia stato accolto per vizio di motivazione (peraltro non conformi a giurisprudenza consolidata di legittimità, cfr. Cass. 4018 del 2006).

Infine, alla luce dell’accertamento di fatto sopra menzionato, ed in considerazione del carattere chiuso e del tutto predefinito del giudizio di rinvio in ordine al principio di diritto cui deve conformarsi il giudice del merito, non possono essere affrontate le rilevanti sollecitazioni critiche formulate dal Procuratore generale sui principi regolanti l’onere della prova del rispetto del termine di decadenza con riferimento alla conoscenza certa dell’adulterio, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso deve, invece, essere accolto per quanto di ragione. Il curatore speciale si è costituito nel giudizio d’appello e la condotta difensiva illustrata nel ricorso a sostegno della non applicabilità del principio della soccombenza difetta di specificità essendo stata meramente descritta.

Deve, tuttavia, rilevarsi che il curatore speciale non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione. Sotto questo specifico profilo la censura deve essere accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, espungendo le voci relative alle spese processuali liquidate in favore del curatore speciale nel giudizio di cassazione.

In conclusione deve essere rigettato il primo motivo, accolto per quanto di ragione il secondo, da decidersi ex art. 384 c.p.c., comma 2, nel merito come sopra indicato.

Il complessivo sviluppo processuale della controversia ed i temi trattati impongono la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, elimina dal dispositivo della sentenza d’appello impugnata la statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore del curatore speciale del minore.

Compensa le spese processuali del presente giudizio.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febnbraio 2017

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