Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29508 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28768/2010 proposto da:
M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato VERSACE
RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI PALMA Vincenzo,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZTNI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4307/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
25.5.2010, depositata l’11/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 25.5 – 11.6.2010 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da M.P. nei confronti della Poste Italiane spa avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto la domanda diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes in data 5.6.2001; a sostegno del decisum, per quanto ancora qui rileva, la Corte territoriale ha osservato, in relazione al potere attribuito dalla contrattazione collettiva L. n. 56 del 1987, ex art. 23, di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, la non necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive o soggettive dei lavoratori;
ha inoltre ritenuto la possibilità di indicazione di due distinte causali giustificatrici dell’apposizione termine;
2. avverso la suddetta sentenza M.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;
la Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
3. con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, sulla pacifica avvenuta stipula del contratto di lavoro inter partes ai sensi dell’art. 25 CCNL dell’11.1.2001, la ricorrente si duole che non sia stata richiesta alla parte datoriale la prova del nesso causale diretto fra l’assunzione e l’introduzione di nuovi processi produttivi o la sperimentazione di nuovi servizi; sostiene inoltre l’illegittimità dell’apposizione del termine in presenza della previsione, nel contratto individuale, di una molteplicità di cause giustificative;
3.1 secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, da parte della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi d’assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità dei mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 4588/2006; Cass., nn. 14011/2004; 4862/2005; e, con specifico riferimento alle ipotesi introdotte ex art. 25 CCNL 2001, Cass., nn. 18385/2006; 1655/2008);
3.2 del pari la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine stesso, ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò, di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16396/2008; 16424/2010);
3.3 la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, onde i motivi all’esame, nei distinti profili in cui si articolano, non meritano accoglimento;
4. in definitiva il ricorso va rigettato;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011