Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29507 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27411/2010 proposto da:
R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICALI Francesco giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI
Mauro, PULLI CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 255/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA
dell’11/2/2010, depositata il 06/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del controricorrente che nulla
osserva;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza dell’11.2 -6.5.2010 la Corte d’Appello di Messina, rigettò l’impugnazione proposta da R.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Inps avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato il suo diritto all’assegno di invalidità civile dal marzo 2005, anzichè dalla data della domanda amministrativa del luglio 2002; ritenne la Corte territoriale la correttezza dello spostamento della decorrenza del beneficio all’epoca in cui la ricorrente aveva provato anche il possesso della incollocazione al lavoro;
2. avverso tale sentenza R.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla data di ritenuta decorrenza del beneficio;
l’Inps ha resistito con controricorso;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
3. con riferimento all’epoca di (pretesa) acquisizione del diritto della ricorrente all’assegno di invalidità (luglio 2002, data della domanda amministrativa), la normativa di cui alla L. n. 482 del 1968, era stata ormai abrogata, per effetto del combinato disposto della L. n. 68 del 1999, art. 22, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 2;
essendo invece già entrata in vigore quest’ultima, è alla disciplina dalla stessa dettata che va fatto riferimento al fine dell’accertamento della sussistenza o meno del requisito dell’incollocazione al lavoro, quale previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13; la L. n. 68 del 1999 non prevede più il limite di 55 anni ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei disabili di cui all’art. 8 (peraltro nella specie neppure rilevante, posto che la ricorrente è nata il (OMISSIS)), contemplando invece l’art. 1, comma 1, lett. a) – per quanto qui specificamente rileva – l’applicabilità della legge stessa alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalie competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
va precisato che, nella vigenza della precedente normativa, la prevalente giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto che per “incollocato”, ai sensi del ricordato la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, doveva intendersi colui che avesse adempiuto l’onere di un comportamento teso al fine del “collocamento” e, ciò nonostante, fosse rimasto inoccupato, cosicchè tale comportamento si sostanziava nell’attivazione dei meccanismi previsti dalla L. n. 482 del 1968 e, quindi, nell’iscrizione (o nella domanda d’iscrizione) nelle liste speciali di collocamento degli invalidi (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 203/1992; Cass., n. 1096/2003; Cass., n. 2628/2001, che, in particolare, pone in luce come, dato che l’iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, sia sufficiente che l’interessato presenti la domanda di iscrizione); la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le suddette considerazioni dovevano ritenersi condivisibili anche a seguito dell’indicato mutamento del quadro normativo, essendo rimaste identiche le finalità a cui tendeva la prescrizione dell’incollocazione al lavoro quale requisito per il conseguimento dell’assegno di invalidità, con la conseguente necessità dell’iscrizione dell’invalido, nella vigente nuova disciplina, all’elenco di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8, ovvero, quanto meno, nell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (cfr., Cass., n. 12916/2009; nonchè, Cass., nn. 13622/2006; 23762/2009);
poichè la sentenza impugnata, con motivazione scevra da elementi di contraddittorietà, si è sostanzialmente attenuta a tali principi, le doglianze svolte devono ritenersi manifestamente infondate;
4. in definitiva il ricorso va rigettato;
non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convenuto in legge n. 326/03, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introduttivo dell’11.4.2003).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011