Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29507 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 09/11/2017, dep. 16/11/2018), n.29507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21128-2014 proposto da:

S.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO

SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G.G. propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza della pretesa manifestata con l’avviso di accertamento – emesso: a) seguito della segnalazione della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, concernente l’esposizione, nella dichiarazione per l’anno 2008, al rigo 20, colonna 3, di componenti negativi di reddito “residuali” di ammontare rilevante rispetto ai ricavi dichiarati, e b) all’esito dell’invio (in data 12 maggio 2011, notificato il successivo 18 maggio e), rimasto senza riscontro, di questionario n. (OMISSIS) diretto ad ottenere documentazione comprovante l’effettivo sostenimento dei detti costi, pari ad Euro 235.862 – con il quale veniva contestato, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA per il 2008, un maggior reddito imponibile, pari appunto ad Euro 235.862, vale a dire l’intero ammontare dei costi non documentati di cui al rigo RG20, colonna 3, con conseguente recupero di imposte per complessivi Euro 111.448, oltre a sanzioni ed interessi; il procedimento per l’accertamento con adesione esperito dal contribuente in relazione al detto atto impositivo dava esito infruttuoso.

Il giudice d’appello, “in via preliminare quanto del tutto dirimente ai fini della decisione della vertenza, in relazione ad ogni altra questione dedotta in causa”, ha osservato che “in relazione all’anno in accertamento la Soprint, Società di intermediazione assicurativa srl – il cui legale rappresentante è incontestata mente lo stesso appellante agente assicurativo plurimandatario S.G.G. – ha fatturato il ricorrente per Euro 201.000”, riferendosi, come si evinceva dalle fatture n. (OMISSIS) per Euro 50.000, n. (OMISSIS) per Euro 50.000 e n. (OMISSIS) per Euro 101.000, “del tutto genericamente e senza alcun dettaglio e/o specifico rinvio ad altro documento, a “prestazioni relative all’anno 2008 per contratti assicurativi”, altresì in assenza della produzione di accordi tra le parti riferiti al 2008″. La condotta del contribuente, incontestabilmente omissiva per non avere risposto al questionario notificatogli – col quale gli era stata chiesta specificamente la documentazione relativa ai costi dichiaratamente sostenuti -, non aveva permesso all’ufficio la corretta valutazione della gestione dell’attività del ricorrente, con conseguente emissione di motivato atto di accertamento. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, prosegue la Commissione regionale – stabilisce che la rettifica dei redditi è ammessa anche “dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32”, mentre il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, “chiaramente statuisce che la fattura deve indicare “natura qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, contenuto indefettibile della fattura, atteso che questa è documento idoneo a documentare un costo dell’impresa, prescrivendo tale ultima disposizione che vi sia l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale.

La CTR ha quindi rigettato l’appello, “del tutto convenendo con la infondatamente impugnata statuizione dei primi giudici per i quali la documentazione contabile prodotta nulla dimostra circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate, sia per la genericità della descrizione, sia per l’assenza assoluta di documentazione extracontabile atta a provare tali rapporti, tenendo conto che circa l’80% delle fatture di acquisto riguardano un solo fornitore per un ammontare di circa Euro 200.000”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il contribuente, denunciando “violazione e falsa applicazione del TUIR n. 163,, art. 109, comma 4, lett. b), ultimo periodo, art. 53 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, si duole del “mancato riconoscimento dei costi sostenuti a fronte della accertata effettiva realità delle vendite”, non avendo valutato, come dedotto già nell’appello, la documentazione prodotta in primo grado e già comunque prodotta in sede di accertamento con adesione, asserendone erroneamente la inutilizzabilità, laddove per il 2008 “il corrispettivo richiesto dalla Soprint srl è documentato dalle fatture emesse dalla stessa società per l’importo di Euro 201.000 (prodotte in primo grado) contabilizzate regolarmente dedotte”. Assume inoltre che con l’appello, censurando la sentenza di primo grado, aveva evidenziato “che i costi di cui alle fatture, seppur come sostenuto nella loro genericità, andavano riconosciuti”. E ciò perchè “le fatture, nel caso di specie, corrispondono ad una reale prestazione di servizio che merita tutela dal punto di vista fiscale, atteso che la prova degli avvenuti pagamenti del contribuente alla Soprint srl era stata fornita”. I costi, conclude il ricorrente, sarebbero deducibili ove sostenuti per produrre ricavi e se risultanti da elementi certi e precisi, mentre il giudice di merito “non avrebbe minimamente preso in considerazione tale elemento trincerandosi dietro l’ermeneutico disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32”.

Col secondo motivo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio, il contribuente lamenta che l’asserzione dei giudici di merito, secondo cui “la documentazione contabile prodotta nulla dimostra circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate”, era contraddittoria rispetto alla realtà fattuale riscontrata, e inadeguata ai fini motivazionali, “non avendo fornito una congrua motivazione sulla ritenuta insufficienza della prova fornita dalla contribuente per contrastare l’addebito erariale, con specifico riferimento alla produzione in giudizio della documentazione contabile ed extracontabile, con la quale si dimostrava, per l’appunto, che le operazioni di acquisto dei servizi erano reali”.

Il primo motivo è inammissibile in quanto, sotto le sembianze della denuncia di violazione di legge, si rivela come diretto a contestare la correttezza della valutazione della prova, e per di più con riferimento agli stessi elementi individuati come rilevanti dal giudice di merito ed oggetto del suo apprezzamento.

La CTR, come si è già riportato supra, “in via preliminare quanto del tutto dirimente ai fini della decisione della vertenza, in relazione ad ogni altra questione dedotta in causa”, aveva infatti osservato che “in relazione all’anno in accertamento la Soprint, Società di intermediazione assicurativa srl – il cui legale rappresentante è incontestatamente lo stesso appellante agente assicurativo plurimandatario S.G.G. – ha fatturato il ricorrente per Euro 201.000”, riferendosi, come si evinceva dalle fatture n. (OMISSIS) per Euro 50.000, n. (OMISSIS) per Euro 50.000 e n. (OMISSIS) per Euro 101.000, “del tutto genericamente e senza alcun dettaglio e/o specifico rinvio ad altro documento, a “prestazioni relative all’anno 2008 per contratti assicurativi”, altresì in assenza della produzione di accordi tra le parti riferiti al 2008. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, – prosegue la Commissione regionale – stabilisce che la rettifica dei redditi è ammessa anche “dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, non chè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32”, mentre del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, “chiaramente statuisce che la fattura deve indicare “natura qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, contenuto indefettibile della fattura, atteso che questa è documento idoneo a documentare un costo dell’impresa, prescrivendo tale ultima disposizione che vi sia l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale.

La CTR ha quindi rigettato l’appello, “del tutto convenendo con la infondatamente impugnata statuizione dei primi giudici per i quali la documentazione contabile prodotta nulla dimostra circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate, sia per la genericità della descrizione, sia per l’assenza assoluta di documentazione extracontabile atta a provare tali rapporti, tenendo conto che circa l’80% delle fatture di acquisto riguardano un solo fornitore per un ammontare di circa Euro 200.000”.

Il contribuente non ha contestato in diritto quanto affermato dal giudice d’appello, ma come emerge dal tenore della censura si è limitato a replicare apoditticamente che le fatture dimostravano le spese asseritamente sostenute, evidenziando “che i costi di cui alle fatture, seppur come sostenuto nella loro genericità, andavano riconosciuti”. E ciò perchè “le fatture, nel caso di specie, corrispondono ad una reale prestazione di servizio che merita tutela dal punto di vista fiscale, atteso che la prova degli avvenuti pagamenti del contribuente alla Soprint srl era stata fornita”.

Il secondo motivo deve essere disatteso.

Posto che in appello è stata considerata anche la documentazione “inutilizzabile” per la mancata risposta al questionario, la Commissione regionale ha infatti dato conto in maniera esaustiva dei documenti ritenuti rilevanti ai fini della prova della effettiva esecuzione delle prestazioni cui i costi disconosciuti erano legati – segnalando in particolare la mancata produzione di accordi tra le parti riferiti al 2008 -, e delle ragioni della ritenuta inidoneità dei documenti prodotti, come si è visto nell’esame del motivo che precede.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi Collegio atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.500 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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