Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29506 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 16/11/2018), n.29506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20188/2017 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 575/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 575 del 2017 (pubblicata il 27 luglio 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. S. (non correttamente riportato nell’intestazione della sentenza come S.) D., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città dell’11 novembre 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., e comunicata il 12 novembre 2016, perchè proposta con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge (precisamente il 9 dicembre 2016), tardivamente depositato in data 15 dicembre aprile 2016.

Il ricorrente assume (con il primo dei due mezzi) la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni).

La parte pubblica non ha svolto difese, in questo grado di giudizio.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche. Il ricorso è manifestamente fondato, ma non già secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata), come ipotizzato nella proposta di definizione della controversia, bensì alla luce del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte sentenza n. 28575 del 2018), sulla questione di massima di particolare importanza, sollecitata dalla Prima sezione civile.

Con tale arresto, infatti, le SU hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato.

In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva si essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

Il primo motivo di ricorso pertanto deve essere accolto (restando assorbito il secondo e la questione di legittimità costituzionale ivi ipotizzata), con rinvio della causa – anche per le spese di questo giudizio – alla Corte d’appello di Trieste che, in diversa composizione, nuovamente esaminerà – oltre alla liquidazione delle spese di questa fase – l’intera vertenza, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^ sezione civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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