Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29506 del 07/12/2017

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29506 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8815-2017 R.G. proposto da:
X.Y. , elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé medesima;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimatoper regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di CATANZARO, depositata il 03/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
21/11/2017 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA DORONZO;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Giovanni Giacalone, che chiede che

Data pubblicazione: 07/12/2017

codesta S.C. in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso ed
emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Rilevato che:
Con ricorso notificato a mezzo pec il 31 marzo 2017, X.Y.
ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del

ha disposto la rimessione degli atti al presidente del tribunale perché
adotti i provvedimenti di sua competenza, disponendo l’assegnazione
della causa al giudice ordinario, in ragione dell’oggetto della
controversia;
ha infatti rilevato che la domanda, avente ad oggetto esclusivamente il
riconoscimento di crediti rappresentati dalle indennità dovute per
l’attività di giudice di pace svolta dalla ricorrente, non attiene ad alcuno
dei rapporti indicati nell’art. 409 del cod.proc.civ., non potendosi
configurare tra il giudice di pace e il Ministero della Giustizia un
rapporto di servizio tipico del pubblico impiego ed escludendosi altresì
la configurabilità di un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa delineata dall’art. 409, n. 3 del cod.proc.civ.;
nel ricorso per regolamento la X.Y.  assume in primo luogo: 1)
l’esistenza di un precedente di questa Corte – sezione lavoro (la
numero 10835 del 2015), che ha deciso su analoga questione, così
implicitamente ritenendo sussistente un rapporto di lavoro tra le parti;
2) la qualificazione di “onorario” non ha effetti sostanziali sulla
qualificazione del rapporto, dal momento che l’attività è del tutto
equipollente a quella dei magistrati professionali; 3) la giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 marzo 2012 C393/2010 O’Brien c/Ministry of Justice), pronunciatasi su magistrati
onorari del Regno Unito di Gran Bretagna, che ha ritenuto che la
differenza di trattamento tra giudici professionali e giudici a tempo
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3/3/2017 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro

parziale deve essere giustificata da ragioni obiettive. Tale sentenza è
stata seguita da altra pronuncia resa nel settore sanitario. Invoca anche
la sentenza Mascolo relativa al settore scuola; 4) la violazione della
Carta sociale europea che con la pronuncia- del 16/11/2016, resa in
una controversia contro l’Italia, ha ravvisato una discriminazione

principio di non discriminazione e di quello della sicurezza sociale della
Carta sociale europea;
chiede pertanto che venga disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’Art 267 T. -U.F.E. affinché
risponda a due quesiti: a) se osti al diritto nazionale determinare se i
giudici nel loro complesso siano meno lavoratori che hanno un
contratto o un rapporto di lavoro; B) nel caso in cui essi siano
lavoratori che hanno un contratto un rapporto di lavoro, se possa
operare una discriminazione tra lavoratori privati e pubblici in ordine
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
ipotesi di abusivo rinnovo di contratti a termine e consentire la
trasformazione solo per i primi;
in secondo luogo, chiede che sia dichiarata la competenza per materia
del tribunale ordinario quale giudice del lavoro, con la condanna del
Ministero della giustizia pagamento delle spese del presente giudizio;
il Ministero della Giustizia non si è costituito;
il Procuratore generale ha concluso ritenendo il ricorso inammissibile,
sul rilievo che, in primo luogo, i motivi attinenti al merito della
controversia, incluso quello relativo ai quesiti interpretativi alla corte di
giustizia, in quanto irrilevante ai fini della individuazione del giudice
competente, sono inammissibili; in secondo luogo, la ripartizione delle
funzioni tra sezione lavoro e sezione ordinaria del tribunale non
implica una questione di competenza bensì la mera ripartizione di
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indebita tra i giudici di pace e i magistrati di ruolo in violazione del

funzioni all’interno dello stesso ufficio, sicché il provvedimento con il
quale si disponga la trasmissione degli atti al capo dell’ufficio affinché
ripartisca agli affari all’interno dello stesso non è impugnabile ex art. 42
cod.proc.civ.;
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

il Collegio reputa di dover condividere integralmente le conclusioni
scritte del pubblico ministero;
è opportuno premettere che per giurisprudenza consolidata di questa
Corte in sede di regolamento di competenza, l’ambito della
contestazione e, quindi, il potere di controllo spettante alla Corte di
cassazione sono limitati all’individuazione del giudice competente sulla
base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni
proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione attinente al
merito della controversia ed estranea, pertanto, al tema della
competenza (v. da ultimo Cass. ord. n. 12890 (Ie/23/05/2017);
è altresì principio costantemente affermato da questa Corte che la

ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di
un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene
alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio (Cass.
19/07/2016, n. 14790; Cass. 05/05/2015, n. 8905; Cass. ord. 16/9/
2013, n. 26976, cui acide Cass. ord.• 29/3/2011, n. 7129; Cass. ord.
23/9/2009, n. 20494; Cass. 9/8/2004, n. 15391; Cass. S.U., 7/2/1994
n. 1238);
si osserva al riguardo che, a seguito dell’istituzione del giudice unico di
primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le
sezioni ordinarie del Tribunale non implica l’insorgenza di una
questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli
affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che,
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Considerato che:

ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria
incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo
stesso ufficio, è inammissibile il regolamento di competenza proposto
avverso l’indicata pronuncia, poiché il tribunale avrebbe dovuto
disporre soltanto il cambiamento del rito e la conseguente rimessione

nel caso di specie, il giudice del lavoro del tribunale adito ha fatto
corretta applicazione dei principi su richiamati, sottolineando come la
questione della ripartizione di funzioni tra il giudice del lavoro e
giudice ordinario fosse estranea al concetto proprio di competenza ed
ha disposto la rimessione degli atti al presidente del tribunale, per
l’assegnazione del fascicolo al giudice ordinario e l’eventuale
mutamento di rito;
non vi è dunque alcuna dichiarazione di incompetenza, a fronte della
quale è ammissibile il regolamento necessario di competenza, bensì
solo una qualificazione della domanda effettuata alla stregua dei
principi già affermati da questa corte (Cass. Sez,. Un,. 9/11/1998,n.
11.272; cui adde Cass. ord. 4/11/2015, n. 22569);
non è superfluo aggiungere, in piena aderenza alle conclusioni del
procuratore generale e così venendo all’altro profilo di inammissibilità,
che il mezzo di cui all’art. 42 cod. proc. civ. è un rimedio impugnatorio
inteso a rimuovere un provvedimento sulla competenza, laddove, nella
specie, parte ricorrente chiede nelle sue conclusioni che in via
preliminare sia sollevata questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
giustizia della Unione Europea ai fini di risolvere questioni che
attengono più propriamente al merito della domanda e che pertanto
esulano dal rimedio impugnatorio azionato;

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al capo dell’ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro;

in conclusione, il ricorso per regolamento va dichiarato inammissibile,
dovendo di conseguenza le parti essere rimesse innanzi al Tribunale di
Catanzaro;
nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che il
Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;

2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dov-uto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1
bis, d.p.r. n. 115/2002. Ed invero, in tema di impugnazioni, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla
condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della
definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass.,
ord.13 maggio 2014 n. 10306).

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussilstenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 21/11/2017
Il Presidente – -La

poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio

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