Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29505 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA MARCONI 15, presso lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO
Massimo, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHETTI DINO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9312/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
19.12.08, depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 19.12.2008 -12.10.2009 la Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione di prime cure, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a G. G. le differenze retributive conseguenti al computo nella retribuzione del controvalore economico delle cosiddette concessioni di viaggio di cui era titolare la lavoratrice all’atto del trasferimento dalle Ferrovie dello Stato;
la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso in esame, non si discuteva del diritto a conservare il beneficio delle concessioni gratuite di viaggio, ma piuttosto del loro equivalente economico in quanto parte della retribuzione a momento del trasferimento ad altra amministrazione ed ha evidenziato il diritto alla conservazione dell’intero trattamento economico, comprensivo anche del controvalore delle prestazioni in natura di contenuto retribuivo, a mente del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5;
avverso tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, deducendo l’erronea interpretazione della normativa di riferimento; l’intimata G.G. ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione e previo deposito di memoria della controricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. osserva il Collegio che la ricorrente, pur ricordando talune disposizioni collettive succedutesi nella regolamentazione della materia, fonda essenzialmente la propria censura non già sulla violazione di tali discipline pattizie, bensì su quella del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2; l’autonomia di tale profilo di doglianza rispetto alle anzidette discipline contrattuali collettive comporta l’inaccoglibilità delle eccezioni svolte dalla controricorrente (di inammissibilità per mancata deduzione del vizio di motivazione e per asserita richiesta di valutazione del merito della causa; di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa produzione dei contratti e accordi collettivi ricordati);
3. questa Corte ha già avuto modo di rilevare che i connotati delle concessioni di viaggio (siccome rimesse quanto alla fruizione al comportamento facoltativo del dipendente o dei suoi familiari) ne escludono strutturalmente la corrispettività con la prestazione lavorativa e che dette concessioni non sono comprese nell’ambito della garanzia posta dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5 (secondo cui il dipendente trasferito “conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento”) data l’assenza di validi elementi per una comparazione, posto che detta garanzia non si estende ad ogni vantaggio economico, perchè presuppone un raffronto globale tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione cui il dipendente è trasferito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1916/1999, nonchè Cass., n. 12286/1997, ivi citata); la monetizzazione, attraverso l’attribuzione del loro equivalente economico, delle concessioni di viaggio non ne modifica la natura giuridica, sicchè erroneamente la Corte territoriale ha attribuito rilievo decisivo a tale circostanza;
per contro la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in relazione alla soppressione, ai sensi della L. 25 febbraio 1986, n. 41, art. 10 delle concessioni gratuite di viaggio di cui alla L. 21 novembre 1958, n. 1108, art. 20, lett. a) la disciplina dettata dal D.M. 8 aprile 1987, art. 8 che prevede la conservazione di detto beneficio per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato che all’atto del passaggio ad Amministrazione dello Stato abbia maturato i diritto a pensione, comporta che nell’ipotesi di passaggio volontario ad altra amministrazione regolata dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 tale presupposto si verifica con il compimento di venti anni di servizio effettivo (cfr, Cass., n. 1916/1999, cit., seguita da copiosissima giurisprudenza conforme – da ultimo Cass., n. 2054/2011);
essendosi la sentenza impugnata discostata da tale orientamento il motivo di ricorso è accoglibile;
4. in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011