Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29505 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 16/11/2018), n.29505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14305/2017 proposto da:

S.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UTG di MILANO, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 79498/2016 del GIUDICE DI PACE di MILANO,

depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Milano, con l’ordinanza (pubblicata il 12 maggio 2017) resa nel proc. n. 79498 del 2016, ha respinto il ricorso proposto dalla sig. S.A.R., cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento di espulsione adottato, nei suoi confronti, dal Prefetto di Milano, anche in base alle note della Questura depositate il 5 gennaio e 9 maggio 2017.

Il G.d.P. ha condiviso la decisione del Prefetto atteso che l’espulsa, pur entrata regolarmente in Italia, vi si era trattenuta oltre il termine di legge senza essere munita del permesso di soggiorno.

La straniera ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, con i quali lamenta: a) la violazione dell’art. 19 del TU n. 286 del 1998 (sua inespellibilità perchè sorella di S.A.I., avente cittadinanza italiana, ottenuta per naturalizzazione, con lei convivente, con il conseguente suo diritto alla coesione familiare); b) del principio del contraddittorio (per l’intervento, fuori termine, del Questore, non legittimato al giudizio);

La parte pubblica non ha svolto difese, in questo grado di giudizio.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche. Il ricorso (nei suoi primi due motivi) è manifestamente fondato in quanto il G.d.P. ha violato il principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 701 del 2018) ossia quello secondo cui, il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado (o con il coniuge) di nazionalità italiana, stabilito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lettera c), e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nel D.Lgs. cit., art. 13, comma 1, consistenti in “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito.

La ricorrente, con richiami autosufficienti, al ricorso introduttivo lamenta, a ragione, la mancata risposta da parte del G.d.P. alle sollecitazioni già svolte con produzioni documentali intese a sollecitare il proprio diritto alla coesione familiare e bloccare il provvedimento espulsivo.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, con rinvio della causa -anche per le spese di questo giudizio – all’Ufficio del G.d.P. di Milano, in persona di diverso giudicante che esaminerà nuovamente la vertenza facendo applicazione del principio sopra enunciato.

Il terzo mezzo (che sarebbe fondato se riscontrato) è assorbito dall’accoglimento degli altri.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^ sezione civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA