Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29505 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29505 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 20150-2016 proposto da:
MATERAZZO PATRIZIA, LAMBERTI ANNUNZIATA, elettivamente
domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato FELICE AMATO;
– ricorrenti contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 195/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 07/12/2017

RILEVATO

Che il Tribunale di Salerno, all’esito dell’accoglimento delle domande
proposte da Materazzo Patrizia e Lamberti Annunziata nei confronti
dell’Inps, aveva dichiarato “non sussistente l’indebito oggetto di
causa”, condannando l’Istituto al pagamento delle spese di lite,

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno, in
parziale accoglimento dell’appello proposto dalle ricorrenti in epigrafe
avverso la sentenza di primo grado, aveva rideterminato l’importo in
conformità alla richiesta formulata in via subordinata, nella misura di
C 2.145,00, a fronte della richiesta principale di C 2.495,00,
dichiarando compensate tra le parti le spese di giudizio;

che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la
Materazzo e la Lamberti sulla base di unico motivo;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che con unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 360, n.
3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.
proc. civ. Rileva che la Corte territoriale aveva compensato le spese
giudiziali sulla base della seguente motivazione , omettendo di indicare le ragioni di gravità
ed eccezionalità richieste dalle norme richiamate, nel testo vigente
alla data dell’introduzione del giudizio (9/12/2013), ai fini
Ric. 2016 n. 20150 sez. ML – ud. 19-10-2017
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liquidate nella misura di C 960,00;

dell’esercizio del potere di compensazione delle spese da parte del
giudice. Rileva, altresì, che non può parlarsi di soccombenza
reciproca, sia perché la Corte non ne fa menzione (facendo
riferimento al parziale accoglimento), sia perché con l’appello era
stato richiesto di rideterminare il compenso professionale indicando
due possibilità, a seconda che la Corte avesse ritenuto di considerare

domanda di rideterminazione del compenso liquidato era stata
accolta;

che il motivo è infondato, poiché, stando alla stessa prospettazione
di parte ricorrente, è ravvisabile nel caso in disamina l’ipotesi di
soccombenza reciproca in base all’orientamento costante espresso
dalla giurisprudenza di questa Corte () Cass. n. 22381 del
21/10/2009, conforme Cass. n. 21684 del 23/09/2013;

che, pertanto, in presenza di accoglimento parziale, anche soltanto
sotto il profilo quantitativo, della pretesa azionata, deve ritenersi
ricorrere l’ipotesi di soccombenza reciproca, sicché il giudice è
esonerato dall’indicare atre ragioni – connotate da gravità ed
eccezionalità – sottese alla compensazione;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con
esclusione di statuizioni sulle spese a carico delle ricorrenti, stante la
Ric. 2016 n. 20150 sez. ML – ud. 19-10-2017
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la fase decisoria antecedente oppure no alla riunione, talché l’unica

dichiarazione sostitutiva della medesime ex art. 152 disp. att. cod.
proc. civ.;

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 19/10/2017 •

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto

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