Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29504 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30039/2017 proposto da:

AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA N. (OMISSIS) BASSA FRIULANA ISONTINA, in

persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO CATTARINI;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 290/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Gorizia, l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. (OMISSIS) “Bassa Friulana-Isontina” chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza dell’omessa diagnosi e del non corretto trattamento ricevuto presso l’ospedale di (OMISSIS) dove era stato ricoverato dal (OMISSIS) per un intervento chirurgico di resezione della prostata.

A sostegno della domanda espose che, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, vi era stato nuovamente ricoverato dal (OMISSIS) per l’insorgenza di un rialzo febbrile trattato con terapia antibiotica. Nel successivo mese di maggio, individuata la presenza nel suo organismo di una perdurante infezione batterica, il P. si era rivolto al reparto di cardiologia dell’Università di (OMISSIS), dove era rimasto ricoverato dal (OMISSIS) per essere sottoposto ad un intervento di sostituzione della valvola mitralica e poi dimesso con diagnosi di endocardite batterica. Secondo la prospettazione dell’attore, l’infezione sistemica in atto non era stata diagnosticata nè correttamente trattata presso l’ospedale di (OMISSIS); e tale mancata diagnosi avrebbe determinato l’insorgenza dell’endocardite batterica la quale, a sua volta, aveva reso necessario l’intervento di sostituzione della valvola mitralica, con incremento della percentuale di invalidità permanente già esistente a suo carico.

Si costituì l’Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Espose la medesima che il trattamento sanitario subito dall’attore presso l’ospedale goriziano era stato del tutto corretto, come risultava dal fatto che egli era stato trattato con idonea terapia antibiotica e dimesso il (OMISSIS) dopo che per due giorni la febbre era sparita. Nè la convenuta poteva essere ritenuta responsabile dei trattamenti subiti successivamente dall’attore il quale aveva deciso di rivolgersi ad una diversa struttura sanitaria.

Espletata una c.t.u. e riconvocato il consulente a chiarimenti, il Tribunale accolse la domanda. Ritenne il primo giudice, in particolare, che in occasione dell’intervento alla prostata si sarebbe dovuto procedere ad una più attenta valutazione del rischio cardiologico del paziente e che il sospetto di endocardite batterica avrebbe dovuto indurre a diverse iniziative terapeutiche. Per cui, essendo escluso che l’infezione batterica potesse essere insorta per ragioni addebitabili al paziente, doveva ritenersi che la necessità di un’anticipata sostituzione della valvola mitralica fosse conseguente al non adeguato trattamento avvenuto presso l’ospedale di Gorizia. Considerando che il P. era già portatore di un’invalidità nella misura del 15 per cento, poichè l’invalidità risultante era pari al 30 per cento, la differenza tra queste due percentuali doveva essere oggetto di risarcimento del danno.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’Azienda soccombente e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 17 maggio 2017, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che le censure proposte nell’atto di appello erano incentrate “sull’asserita erroneità del giudizio espresso dal c.t.u.”, in particolare in relazione alla durata presumibile di funzionamento della valvola mitralica e all’incidenza della fibrillazione atriale, trattata con i farmaci anticoagulanti, che secondo l’appellante sarebbe stata indipendente dall’intervento di sostituzione della protesi mitralica.

Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che il P. era portatore di una protesi mitralica realizzata tre anni prima dei fatti di causa; per cui, avendo la medesima una durata presumibile di dieci anni, era destinata a funzionare ancora per sette anni nel momento in cui il P. fu costretto all’intervento di sostituzione; tenendo conto dell’età dello stesso, anzi, tale sostituzione forse non sarebbe stata più effettuata. Ne conseguiva che il danno subito doveva essere calcolato “alla stregua della prevedibile durata di vita media di una persona” e non dei sette anni di durata residua della protesi già esistente.

Quanto al secondo profilo, la lamentata fibrillazione atriale era da ricondurre, a giudizio della Corte, all’intervento di sostituzione della valvola mitralica, resosi necessario a causa dell’endocardite batterica conseguente alle negligenze di trattamento verificatesi nell’ospedale di (OMISSIS).

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. (OMISSIS) “Bassa Friulana-Isontina” con atto affidato ad un solo motivo.

P.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sui motivi di appello aventi ad oggetto la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle censure mosse all’esito della c.t.u. svolta in primo grado.

La parte ricorrente ripropone il contenuto dei motivi di appello e lamenta che la Corte triestina avrebbe erroneamente ritenuto che con l’atto di appello si intendesse censurare il giudizio espresso dal c.t.u. in primo grado. La doglianza rivolta al giudice d’appello, invece, aveva ad oggetto il fatto che la motivazione resa in primo grado non aveva tenuto in alcun conto le critiche mosse dall’Azienda all’elaborato peritale. Ricordata la circostanza che il c.t.u. era stato nuovamente convocato a chiarimenti e che si era avvalso dell’aiuto di un altro consulente d’ufficio, la censura rileva che il Tribunale nulla aveva risposto sulle critiche mosse al c.t.u. sia in ordine alla durata della terapia antibiotica sia in ordine alla sospetta diagnosi di endocardite batterica; così come non aveva adeguatamente considerato il fatto che il paziente versasse già di suo in condizioni non buone. La Corte d’appello, secondo la ricorrente, non si sarebbe pronunciata sul contenuto di quelle doglianze, “travisandole e ritenendo che la censura fosse, in realtà, mossa sui contenuti della consulenza tecnica”, integrando così gli estremi dell’omessa pronuncia.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La complessa censura posta dalla parte ricorrente lamenta un’omissione di pronuncia che non sussiste.

La sentenza impugnata, sia pure con una motivazione particolarmente stringata, ha preso posizione su tutte le questioni essenziali che erano in esame. Essa ha affermato che la sostituzione della valvola mitralica sarebbe dovuta avvenire sette anni dopo (o forse, tenendo conto dell’età avanzata del paziente e dell’aspettativa media di vita residua secondo i calcoli statistici, mai più) e che gli esiti di tale intervento (aumento dell’invalidità dal 15 al 30 per cento) erano destinati a gravare sul paziente a vita, e non solo per sette anni; ed ha aggiunto che la fibrillazione fu causalmente connessa all’intervento alla valvola, reso necessario dagli errori commessi presso l’ospedale di (OMISSIS) (secondo il principio, non enunciato ma sotteso, per cui causa causae est causa causati).

Tale valutazione, come tutte quelle di merito, è suscettibile di critiche ed è opinabile, ma certamente non è più modificabile in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso, benchè impostato in termini di omessa pronuncia, è in realtà finalizzato a mascherare la vera censura proposta, che è una censura di vizio di motivazione che va oltre i limiti entro i quali essa è consentita in base al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo ratione temporis applicabile. Ed infatti sostenere – come fa l’odierna parte ricorrente – che la sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto di una serie di censure mosse con l’atto di appello alla pronuncia di primo grado ed alla c.t.u. sulla quale il Tribunale aveva fondato la sua decisione equivale a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. La Corte triestina, del resto, nel porre in luce, come si è detto, che la fibrillazione fu causalmente connessa all’intervento alla valvola, ha anche dimostrato di condividere e fare propria la ricostruzione causale operata dal c.t.u. di primo grado, il che costituisce ulteriore conferma dell’inammissibilità della censura.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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