Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29503 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12780-2018 proposto da:

B.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI GIACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), – Commissione territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – sez. di

Campobasso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 7222/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, del

28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 2838/2018, depositato il 7 marzo 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dall’istante;

l’intimato Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs n. 28 del 20088, art. 32, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente affermato che il richiedente non sarebbe stato esposto a persecuzioni per ragioni di natura politica, sebbene il padre fosse un sostenitore e finanziatore del partito politico UFDG, uscito sconfitto dalle elezioni del 2010, ed etniche, benchè la sua famiglia appartenesse all’etnia Peuhl, perseguitata da parte della opposta etnia Malinke;

Ritenuto che: in tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implichi o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., 31/05/2018, n. 14006).

Rilevato che: nel caso concreto, l’impugnato decreto ha accertato – sulla base di dati desunti da fonti internazionali aggiornate (report EASO 2018) che in Guinea la violenza tra il partito di governo, I’RPG di etnia Malinke, e quello di opposizione, l’UFDG di etnia Peuhl, si è limitata, negli ultimi anni, a “disordini e manifestazioni con scontri tra polizia e manifestanti”, senza che si siano registrati “nè violenze indiscriminate, nè scontri mortali attuali”;

d’altra parte, che la situazione non fosse tale da integrare, nè in relazione alla specifica situazione personale dell’istante, nè in relazione alla sussistenza di un conflitto armato interno che avesse dato luogo ad una violenza indiscriminata, il presupposto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), lo si evince, altresì, dal fatto che il medesimo è rimasto nel suo Paese per ben cinque anni prima di partire per l’Italia;

pertanto, il vizio denunciato non può ritenersi sussistente;

Considerato che: con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia disatteso anche la domanda subordinata di protezione umanitaria, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, laddove “l’interruzione dell’intrapreso percorso di conquista d una vita “normale” e, con essa, il ritorno ad una dimensione sociale e culturale intollerabilmente penalizzante”, con conseguente “compromissione di diritti e libertà fondamentali ed inviolabili”, avrebbe dovuto indurre il giudicante a concedere al richiedente quanto meno la protezione umanitaria;

Ritenuto che: il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dal T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e D.Lgs.n. 251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non possa escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine;

a tal fine non sia sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass., 23/02/2018, n. 4455).

Rilevato che: nel caso di specie, non risultano allegati dal ricorrente elementi significativi, nè in riferimento alla sua attuale situazione di integrazione in Italia – essendo, peraltro, il medesimo risultato perfino privo di documenti – nè in relazione alla eventuale privazione attuale della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, in caso di rientro in patria;

l’esito del giudizio sul motivo in esame non muta, peraltro, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 seppure applicabili alla fattispecie concreta – che non assumono rilievo alcuno rispetto ai fatti dedotti a fondamento dell’originaria domanda di protezione umanitaria;

Ritenuto che: il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.050,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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