Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29502 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’Avvocato ANTONINI

GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ACCARDO

VINCENZO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) (OMISSIS),

in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,

giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 999/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 22/09/2009, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO, difensore della ricorrente, che si

riporta agli scritti del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

aderito alla relazione.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, accoglieva la domanda proposta da R.M., diretta al riconoscimento del suo diritto all’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, in relazione al parto del (OMISSIS), nonchè per il periodo di astensione facoltativa, per il periodo dal 13.5.1988 al 10.11.1988. Accordava a titolo di accessorio per il ritardato pagamento i soli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione delle domande amministrative (rispettivamente del 28.11.1987 e del 13.5.1988, fino al soddisfo.

2. La R. ricorre per cassazione. L’Inps ha depositato memoria difensiva.

3. Il ricorso denuncia omessa motivazione circa un fatto decisivo ed erronea applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 16 e dell’art. 11 preleggi.

Lamenta che il giudice di appello, peraltro senza fornire alcuna spiegazione al riguardo, abbia riconosciuto sulle somme non corrisposte tempestivamente i soli interessi e non anche la rivalutazione monetaria, dovuta anche per i crediti previdenziali in base all’art. 442 c.p.c., così come inciso da Corte cost. n. 156/1991, considerata anche la non applicabilità, ratione temporis della L. 12 aprile 1991, n. 412, art. 16, che ha limitato gli accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione.

4. Il ricorso è manifestamente fondato, poichè, come ripetutamente precisato da questa Corte, il criterio limitativo per la determinazione degli accessori dovuti in caso di ritardi relativi alle prestazioni previdenziali o assistenziali, dettato dal cit. art. 16, trova applicazione solo per le prestazioni,¸ i ratei di prestazione, con scadenza a partire dal 1 gennaio 1992 (tra le tante, Cass. S.U. n. 5895/1996, Cass. 1007/2003), per le somme maturate antecedentemente a tale data continuandosi invece ad applicare, ove perduri la mora, il regime previgente anche successivamente al 31.12.1991.

Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso della condanna dell’Inps a corrispondere anche la rivalutazione in cumulo con gli interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni in questione.

5. Le spese del giudizio vengono regolate per l’intero giudizio facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Per i gradi di merito può confermarsi la regolazione e la liquidazione compiuta in favore della R. dalla Corte d’appello.

E’ stata chiesta la distrazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’Inps a pagare alla ricorrente anche la rivalutazione in cumulo sugli interessi. Conferma quanto ai gradi di merito la regolazione delle spese compiuta dalla sentenza di appello; condanna l’Inps a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, in Euro venti/00 per esborsi ed Euro settecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, con distrazione in favore degli avv. Giorgio Antonini e Vincenzo Accardo.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA