Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29502 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12374-2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO COGNINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 6871/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

N.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona, notificato il 6 marzo 2018, con il quale erano state rigettate le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dall’istante;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i tre motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, insussistente il requisito di cui alla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ossia la sussistenza del pericolo di un danno grave alla persona, in caso di ritorno nel Paese di origine; a tale conclusione il giudice di merito, pur non escludendo espressamente la credibilità delle dichiarazioni dell’istante, sarebbe pervenuto sulla base del rilievo che il suo allontanamento dal Senegal non fosse giustificato da ragioni etniche, religiose o politiche, trattandosi di “vicende di vita privata e di giustizia ordinaria”, relative ad un incidente mortale verificatosi nello svolgimento del lavoro di pescatore ad un suo collega, ed all’aggressione subita dal di lui fratello, che lo avrebbe picchiato ed accoltellato;

alla decisione impugnata il Tribunale sarebbe pervenuto, altresì, anche con riferimento alla domanda subordinata di protezione umanitaria, sebbene l’istante avesse allegato – con riferimenti a fonti internazionali – che le criticità che affiggono il sistema giudiziario senegalese escludevano la possibilità di poter ricevere un’adeguata protezione dalle autorità locali;

Ritenuto che, in via di principio, il diritto alla protezione sussidiaria non possa essere escluso dalla sola circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604);

peraltro, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197; Cass., 28/06/2018, n. 17069);

rilevato che, nel caso concreto, il richiedente ha allegato di essere stato oggetto di una ritorsione posta in essere dal fratello della vittima dell’incidente (un compagno di lavoro che sarebbe caduto dalla barca, in quanto dedito all’uso di sostanze stupefacenti) senza che la polizia senegalese, “in assenza di prove certe”, fosse intervenuta, in qualche modo, per proteggerlo e per perseguire il responsabile;

alla stregua delle stesse dichiarazioni rese dall’istante nell’immediatezza dei fatti, alla Commissione territoriale e con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, deve reputarsi, di conseguenza, fondato il giudizio del Tribunale, laddove ha ritenuto che si trattasse di “vicende di vita privata e di giustizia ordinaria, per le quali (il ricorrente) avrebbe dovuto attendere la protezione del suo Paese”, essendo del tutto evidente che non è stata allegata dal ricorrente una situazione di corruzione, di inefficienza o di inerzia delle forze di Polizia, che, nella specie, non hanno agito esclusivamente per la mancanza di riscontri probatori certi;

ritenuto che, in difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata debba considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (cfr. Cass., 15/02/2018, n. 3758);

quanto alla situazione socio-politica del Paese di provenienza dell’istante, il Tribunale ha, altresì, accertato – sulla base di fonti internazionali – che “il Senegal non è segnalato per alcuno dei motivi che giustificherebbero la protezione internazionale”;

Considerato che, alla stregua dei rilevi che precedono, devono ritenersi insussistenti anche i presupposti per la protezione umanitaria, non avendo, peraltro, il ricorrente allegato alcuna specifica condizione di vulnerabilità, tale da giustificare l’adozione di tale misura;

l’esito del giudizio sul motivo concernente tale forma di protezione non muta, peraltro, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 – seppure applicabili alla fattispecie concreta – che non assumono rilievo alcuno rispetto ai fatti dedotti a fondamento dell’originaria domanda di protezione umanitaria;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato; essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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