Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29502 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3451/2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL BA/(OMISSIS), in persona del

Commissario Liquidatore p.t. Direttore Generale della ASL BA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 30, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO CAPUTO;

– controricorrente –

e contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1733/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 6/11/2017, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S.P., S.V.O. e P.M.G., diretta alla condanna della Usl Bari (OMISSIS) e della Usl Bari (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto delle conseguenze lesive sofferte da S.P. a seguito dell’intervento chirurgico dallo stesso subito presso la struttura ospedaliera delle amministrazioni convenute nel (OMISSIS).

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse disatteso la domanda risarcitoria proposta dagli attori, essendo emerso, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, tanto l’avvenuta prestazione del consenso informato, da parte del paziente, all’esecuzione dell’intervento subito, quanto l’estraneità delle conseguenze lesive sofferte dal S. all’ambito di responsabilità degli operatori delle strutture sanitarie convenute, avuto riguardo alla rilevata correttezza dell’intervento chirurgico eseguito e alla riconducibilità degli esiti lesivi residuati alla particolare natura della patologia già sofferta dal S..

3. Avverso la sentenza d’appello, S.P. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.

4. La Gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) di Bari e la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), quest’ultima già chiamata in giudizio a fini di manleva, resistono con controricorso.

5. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

6. S.P. e la Generali Italia s.p.a. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente escluso la sussistenza di un diretto nesso di derivazione causale tra i danni alla salute sofferti da S.P. e l’esecuzione dell’intervento chirurgico dedotto in giudizio, avuto riguardo alle gravi lacune della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio, nella specie imputabili all’incompletezza della documentazione contenuta nella cartella clinica del paziente (nella specie privata della documentazione radiologica pre-operatoria nelle more distrutta dalla convenuta), dovendo in tal modo ritenersi incorso, il giudice d’appello, nella violazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l’incompletezza della cartella clinica non può mai giovare alle ragioni della struttura sanitaria convenuta, e conseguentemente gravare sulle prerogative probatorie del paziente, dovendo viceversa ritenersi utilizzabile quale elemento presuntivo idoneo a giustificare la dimostrazione della positiva sussistenza del nesso di causalità tra l’attività chirurgica contestata e i danni alla salute in concreto denunciati.

2. Il motivo è infondato.

3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), in tema di responsabilità professionale sanitaria, l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Sez. 3, Sentenza n. 27561 del 21/11/2017, Rv. 646472-01; Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015, Rv. 635623-01).

4. Nel caso di specie, il giudice a quo, nel richiamare e condividere le considerazioni espresse dal c.t.u., ha espressamente sottolineato come l’ausiliario avesse positivamente considerato l’incompletezza della cartella clinica (sotto il profilo della mancanza della documentazione radiografica denunciata), sottolineando, tuttavia, come tale incompletezza, pur inficiando le valutazioni dell’approccio chirurgico, non era valsa a pregiudicarle in maniera determinante, sussistendo sufficienti elementi di carattere obiettivo e istruttorio per concludere nel senso della piena correttezza dell’approccio chirurgico, dell’esecuzione dell’intervento e della sicura riconducibilità degli esiti invalidanti dell’operazione alla specifica natura della patologia già sofferta dal paziente.

5. Deve conseguentemente ritenersi che il complesso degli elementi istruttori, lungi dal preludere al riconoscimento dell’impossibilità di stabilire, anche a causa delle obiettive lacune della cartella clinica, un preciso nesso di derivazione causale tra l’intervento chirurgico dedotto in giudizio e i danni alla salute sofferti dal S., abbia positivamente consentito di dimostrare l’inesistenza di tale nesso, nonostante le ridette lacune, da tanto derivando la correttezza della decisione di entrambi giudici del merito nel senso dell’infondatezza della domanda risarcitoria originariamente proposta.

6. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza della censura esaminata, dev’essere disposto il rigetto del ricorso.

7. La particolare natura delle questioni giuridiche trattate induce il Collegio a ritenere giustificata l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

8. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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