Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29501 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato AGRESTA

GIUSEPPE, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1036/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 29/09/2009, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di C.M. all’adeguamento dell’assegno percepito quale addetta a lavori di pubblica utilità secondo la normativa applicabile in caso di persone addette a lavori socialmente utili (rivalutazione dell’assegno D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8 e incremento dell’assegno a L. 850.000 mensili stabilito con decorrenza 1 gennaio 1999 dalla L. n. 144 del 1999, art. 45).

2. L’Inps ricorre per cassazione. La C. resiste con controricorso.

3. Il ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resta fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo “statico” – operato dall’art. 3, comma 3, predetto D.Lgs., e non è dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art 8, e la L. n. 144 del 1999, art 45, comma 9 – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente.

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, sulla base del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 1461/2011 (ed altre conformi, quali Cass. n. 1462 e 1463 del 2011), secondo cui: “In tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 – che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” – e quello di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 – diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego – si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicchè che l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997″.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna del ricorrente a rimborsare le spese del giudizio alla controricorrente, in base al criterio della soccombenza. E’ stata chiesta la distrazione di tali spese.

Non sono ravisabili gli estremi di una lite temeraria, come prospettato dalla controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio in Euro venti/00 per esborsi ed Euro mille/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, con distrazione a favore dell’avv. Giuseppe Agresta.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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