Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29501 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5190-2021 proposto da:

D.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che D.R. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello proposto avverso una decisione CTP Roma, che aveva dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il suo ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte (cfr. art. 369 c.p.c.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall’intimata Agenzia delle entrate, in sede di controricorso;

che il potere di questa Corte di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in caso di mancato deposito del medesimo, qualora, come nella specie in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr. Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017);

che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall’intimata Agenzia delle entrate vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo;

che il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisare l’esistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 2.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

 

 

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