Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29501 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10836-2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10 gennaio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello d Ancona n. 6/2018, depositata il 10 gennaio 2018, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’istante nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Ancona del 13 settembre 2016, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato, e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dall’istante;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso concedere all’istante la protezione sussidiaria, e neppure la misura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base del rilievo che il suo allontanamento dal Mali non fosse giustificato da ragioni etniche, religiose o politiche, trattandosi di vicende di vita privata, concernenti presunte minacce provenienti da uno zio per questioni ereditarie;

ritenuto che il diritto alla protezione sussidiaria non possa – in via di principio essere escluso dalla sola circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604);

considerato che, tuttavia, nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che non era stata spiegata dal ricorrente neppure la ragione per la quale non si era rivolto alla polizia, ed ha rilevato che il medesimo non aveva in alcun dimostrato di trovarsi in una delle situazioni che consentono la concessione del permesso per ragioni umanitarie, in quanto appartenente ad una delle “categoria soggettive in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità”;

rilevato che, a fronte di tali accertamenti in fatto, adeguatamente motivati, le censure in esame si palesano del tutto generiche e non aderenti alle rationes decidendi dell’impugnata sentenza, risolvendosi in mere affermazioni astratte ed in petizioni di principio;

ritenuto che, il ricorso per cassazione debba essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA