Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29500 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22278-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

739, presso lo studio dell’Avvocato VANI DOMENICO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CLEMENTE ENZO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7169/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/10/2008, depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da A.P. avente ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in relazione a un danno da epatite post-trasfusionale. Per quanto ancora rileva, riteneva che la domanda amministrativa, proposta il 29.6.2000, non poteva essere qualificata come tardiva. La domanda, infatti, a norma dell’art. 3, L. citata, deve essere proposta entro tre anni dalla conoscenza del danno o dall’entrata in vigore della legge per quanti avessero già subito la menomazione. Nella specie, secondo quanto accertato in primo grado e non più contestato, il ricorrente aveva avuto conoscenza della patologia contratta nel 1974 solo in data 6.8.1997, sicchè la domanda era stata presentata entro il prescritto termine di tre anni. Infatti la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge presupponeva pur sempre che l’interessato avesse già acquisito consapevolezza del danno acquisito. In tal senso deponeva un’interpretazione della norma secondo ragionevolezza e coerente con il rilievo costituzionale degli interessi tutelati.

2. Il Ministero della salute ricorre per cassazione. L’ A. resiste con controricorso. La Regione Lazio non si è costituita.

3. Il ricorso, con cui si denuncia violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, commi 1 e 7, sostiene la tesi secondo cui il termine di decadenza triennale per la presentazione della istanza nella sede amministrativa nella specie deve computarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge richiamata, in applicazione della norma transitoria di cui all’art. 7, comma 2 secondo cui il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè dal 21.4.1992, per quanti abbiano subito la lesione in epoca antecedente a detta entrata in vigore.

4. Il ricorso è valutabile come manifestamente infondato.

Come già osservato da questa Corte in un caso analogo (Cass. n. 7304/2011) la L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, nello stabilire, in relazione alla domanda per ottenere uno degli indennizzi previsti dalla legge stessa, il termine di decadenza triennale nel caso di danno da vaccinazione e da epatiti post-trasfusionali e di dieci anni nei casi di infermità da HIV, specifica con apposita disposizione che “i termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno.” Il comma 7 contiene la disposizione transitoria secondo cui “per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall’art. 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla di entrata in vigore della legge stessa.

L’interpretazione proposta dal Ministero ricorrente, che valorizza isolatamente il tenore letterale di quest’ultima disposizione, appare palesemente errata. La stessa perviene ad un risultato palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., comma 1, perchè attribuisce ad una disposizione che mira a tutelare i soggetti danneggiati in epoca precedente alla legge, dando agli stessi la possibilità di usufruire effettivamente e interamente del termine previsto per presentazione della domanda nella sede amministrativa, una valenza in taluni casi penalizzante, impedendo agli interessati di usufruire della regola, contenuta nel comma 1, che il termine non può decorrere prima che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza del danno.

Poichè, quando un’interpretazione della legge si pone indiscutibilmente in contraddizione con principi di rango costituzionale, deve indagarsi se è possibile un’interpretazione che con gli stessi principi non entri in collisione, nella specie deve procedersi ad una adeguata valorizzazione, anche con riferimento al caso di eventi lesivi anteriori all’entrata in vigore della legge, del principio, a cui si è già accennato, ricavabile dal primo comma, che i termini per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non possono decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto. L’applicazione di detto principio, che in relazione alla sua ratio deve ritenersi poter operare anche con riferimento ad eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge, in concorso con la disposizione transitoria di cui al comma 7, comporta la soluzione interpretativa secondo cui in tali casi il termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), mentre in caso contrario si applica la regola della decorrenza del termine dalla momento in cui il soggetto risulti avere avuto conoscenza del danno.

Cass. n. 25746/2009, richiamata nel ricorso, non concerne la specifica problematica interpretativa ora rilevante.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna del ricorrente a rimborsare le spese del giudizio all’ A., in base al criterio della soccombenza. Nulla per le spese nei confronti della Regione, non costituitasi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della salute a rimborsare ad A.P. le spese del giudizio in Euro venti per esborsi ed Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge. Nulla per le spese nei confronti della Regione Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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