Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29500 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10663-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1509/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 7/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1492/2017, depositata il 17 ottobre 2017, con la quale è stato accolto l’appello proposto da Ministero dell’interno nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Ancona del 14 luglio 2016, con la quale era stata accolta la domanda subordinata di protezione sussidiaria, proposta dall’istante;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 18 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso concedere all’istante la protezione sussidiaria, e neppure la misura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante “la gravità in materia di ordine pubblico in Pakistan”, il “gravissimo livello di corruzione delle forze di polizia”, e “le difficoltà materiali ed economiche che il ricorrente incontrerebbe nell’ipotesi di rientro in Patria al fine di assicurarsi una vita dignitosa”;

ritenuto che il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421), e che, in particolare, sia necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

Considerato che nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato – sulla base di rapporti provenienti da fonti internazionali (rapporti Easo – European asylum support office) – che la narrazione dei fatti resa dall’esponente, circa un suo tentato reclutamento da parte dei talebani, si palesava del tutto inverosimile, anche quanto alle ragioni – il timore di essere considerato un talebano – per le quali non si era rivolto alla polizia;

la Corte territoriale ha, altresì, accertato che la zona di provenienza dell’odierno ricorrente non versa in una situazione tale da mettere a serio rischio gli abitanti, sotto il profilo discriminatorio e della violenza indiscriminata nei confronti della popolazione;

rilevato che a fronte di tali accertamenti in fatto, adeguatamente motivati, le censure in esame si palesano del tutto generiche e non aderenti alle rationes decidendi dell’impugnata sentenza, risolvendosi in mere affermazioni astratte ed in petizioni di principio; la ratio decidendi relativa alla non credibilità delle dichiarazioni rese da A.S. non risulta, poi, neppure censurata dal ricorrente;

pertanto, le doglianze sono inammissibili;

ritenuto che il ricorso per cassazione debba essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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