Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2950 del 10/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2950 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

documentario

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al largo G. Toniolo n. 6, presso il
prof avv. UMBERTO MORERA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di
procura speciale per notaio Riccardo Coppini del 20 dicembre 2006
RICORRENTE

contro
CORNELI GIOVANNI & C. DI CAPOBIANCHI MIRELLA S.N.C., in persona
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sesto
Rufo n. 23, presso l’avv. prof. LUCIO MOSCARINI, dal quale, unitamente alfavv. NEVIO DI FULVIO, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a
margine del controricorso
CONTRORICORRENTE

Ale
,95A3

N RG I 5513-07 Banca MPS Spa-Corneli Giovanni & C Snc – Pag. I

Data pubblicazione: 10/02/2014

avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 387/06, pubblicata il 24
maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 ottobre

4

udito l’avv. Maurizio Sciuto per delega del difensore della ricorrente e l’avv.
Bruno Taverniti per delega del difensore della controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — La Ditta Corneli Giovanni & C. S.a.s. convenne in giudizio il Monte dei
Pascili di Siena S.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da un errore commesso nell’effettuazione di un’operazione di credito documentario.
Premesso che, su sua richiesta, la Banca aveva aperto presso una Banca turca
corrispondente un credito documentario dell’importo di USD 230.000, da confermarsi, in favore della Zima Vesanai AS per l’acquisto di veccia turca, e precisato
che l’operatività del credito era subordinata al rilascio di un performance bond da
parte della beneficiaria in favore di essa richiedente, l’attrice espose di aver richiesto, a seguito della conferma del credito da parte della Banca estera, due emendamenti, non accettati, la cui errata trasmissione aveva indotto la beneficiaria a rifiutare l’esecuzione del contratto di vendita.
1.1. — Con sentenza del 3 ottobre 2001, il Tribunale di Pescara accolse la
domanda, condannando il Monte dei Paschi al pagamento della somma di Lire
100.000.000, oltre interessi e rivalutazione.
2. — L’impugnazione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

NRG 15513-07 Banca MPS Spa-Comeli Giovanni & C Snc – Pag. 2

2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

(già Monte dei Paschi di Siena) è stata rigettata dalla Corte d’Appello di L’Aquila
con sentenza del 24 maggio 2006.
Premesso che le censure riguardanti l’errore commesso dalla Banca costitui-

di primo grado, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 18 delle norme ed usi
uniformi, osservando che l’appellante non era incorsa in un mero errore formale,
ma aveva trasmesso un messaggio diverso da quello indicato dall’appellata, con
l’aggiunta di una frase che ne alterava il significato. Ha aggiunto che il rilascio del
performance bond da parte della beneficiaria presupponeva la specificazione dell’obbligazione da garantire, che costituiva proprio l’oggetto dell’emendamento richiesto dalla Corneli, ritenendo pertanto provato il nesso causale tra l’errore commesso dalla Banca ed il mancato perfezionamento del contratto.
Quanto al danno subìto dall’appellata, la Corte lo ha ravvisato nella differenza
tra il prezzo di acquisto della merce risultante dal contratto di compravendita e
quello corrente al tempo della prevista consegna, ritenendone corretta la liquidazione in via equitativa, in considerazione dell’impossibilità di fornire la prova del
suo preciso ammontare.
3. — Avverso la predetta sentenza la Banca propone ricorso per cassazione,
articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, la Corneli Giovanni & C. di Capobianchi
Mirella S.n.c. (già Ditta Corneli Giovanni & C.).

MOTIVI DELLA DECISIONE
I. — Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte di merito ha omesso qualsiasi

NRG 15513-07 Banca MPS Spa-Corneli Giovanni & C Snc – Pag. 3

vano la mera ripetizione di argomentazioni difensive già disattese dalla sentenza

valutazione in ordine alla liceità della condotta tenuta dalla beneficiaria in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita; la sentenza impugnata ha ritenuto apoditticamente sussistente il nesso causale tra l’errore commes-

errore avesse avuto come conseguenza diretta l’attribuzione alla beneficiaria del
potere di rifiutare la propria prestazione e se la richiedente avesse agito per ottenerne l’adempimento.
2. — Con il secondo motivo, la Corneli deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 1223, 1226, 1227, 1372, 1453 e 1460 cod. civ., sostenendo che, nell’imputare ad essa ricorrente le conseguenze del rifiuto della prestazione da parte della beneficiaria, la Corte d’Appello ha omesso di verificare se al contratto si applicasse la legge italiana e se tale rifiuto potesse ritenersi giustificato
alla stregua delle clausole contrattuali e della normativa in tema di risoluzione per
inadempimento. Essa ha inoltre omesso di valutare se il rifiuto ingiustificato della
prestazione avesse interrotto il nesso causale tra l’errore ed il danno, ed in quale
misura quest’ultimo dipendesse dall’inerzia della richiedente
3. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’insufficienza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, affermando che, nel ricondurre all’errore di trasmissione dell’emendamento il mancato rilascio del pedbrmance bond, cui era subordinata l’efficacia del
credito documentario, la Corte di merito ha omesso di verificare se il contratto attribuisse alla venditrice il diritto di chiedere modifiche all’operazione, nonché di
considerare che, allorchè fu richiesto l’emendamento, quest’ultima si era già perfezionata, per effetto dell’accettazione della Banca corrispondente.
4. — Le predette censure devono essere esaminate congiuntamente, rifletten-

NRG I 5513-07 Banca MPS Spa-Comeli Giovanni & C Snc – Pag. 4

so da essa ricorrente e la mancata conclusione dell’affare, senza verificare se detto

do la comune problematica relativa all’accertamento del nesso causale tra l’errore
commesso dalla Banca ed il pregiudizio subìto dalla cliente.
E’ pacifico che il credito documentario aperto dal Monte dei Paschi di Siena

di una fornitura concordata tra la Ditta Corneli ed una società esportatrice turca, il
cui esatto adempimento avrebbe dovuto essere garantito da quest’ultima mediante
il rilascio di un performance bond; la sentenza impugnata ha poi accertato che la
prestazione della garanzia, alla quale era subordinata l’efficacia del credito documentario, fu rifiutata dall’esportatrice a causa dell’inesatta specificazione dell’obbligazione da garantire, in conseguenza dell’errore commesso dal Monte dei Paschi, il quale, nel trasmettere la comunicazione della compratrice alla Banca corrispondente, aveva incluso tra le ipotesi di operatività della garanzia anche l’ammanco di peso, che avrebbe invece dovuto essere regolato con nota di credito. Al
mancato rilascio del perfOrmance bond la Corte di merito ha peraltro ricollegato
non già il mero inadempimento della fornitura da parte dell’esportatrice, ma la
mancata conclusione dell’affare tra le due società, sull’evidente presupposto che il
perfezionamento del contratto fosse subordinato all’operatività del credito documentario, a sua volta dipendente dalla prestazione della garanzia.
Tale ricostruzione dei fatti, non contestata dalla ricorrente, consente di escludere la pertinenza delle censure rivolte alla sentenza impugnata, nella parte in cui
avrebbe omesso di verificare la legittimità del comportamento della venditrice, in
relazione alle obbligazioni dalla stessa assunte con la stipulazione del contratto: il
mancato perfezionamento di quest’ultimo, escludendo l’assunzione di obbligazioni
da parte dell’esportatrice, impediva infatti di configurare a carico di quest’ultima
una responsabilità contrattuale, potendo il suo comportamento assumere rilievo, al

NRG 15513-07 Banca MPS Spa-Corneli Giovanni & C Snc – Pag. 5

presso la Banca estera corrispondente era destinato al pagamento del corrispettivo

più, sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buon fede cui devono conformarsi le parti nella fase che conduce alla stipulazione del contratto.
4.1. — Sotto un diverso profilo, non merita poi censura il ragionamento se-

zionamento della vendita all’errore di trasmissione commesso dalla ricorrente, la
cui incidenza sull’individuazione dell’oggetto della garanzia, giustificando il rifiuto dell’esportatrice di rilasciare il performance bond. ritenuto essenziale ai fini della conclusione dell’accordo, ha avuto come conseguenza l’interruzione delle trattative, in ragione del perdurante interesse dell’acquirente a cautelarsi contro l’inadempimento della venditrice e di quello di quest’ultima ad evitare la sopportazione
dei maggiori oneri connessi all’estensione della garanzia ad ulteriori profili d’inadempienza. Tale iter argomentativo, che presuppone l’affidamento alla Banca dell’incarico di gestire lo scambio di documenti con la venditrice in funzione della
successiva assunzione dell’obbligo di corrispondere alla stessa il corrispettivo della vendita, appare sostanzialmente conforme alla struttura del rapporto intercorso
tra le parti, che, in quanto consistente in un’operazione di credito documentario
strumentale all’esecuzione di una vendita internazionale di merce, implicava il
conferimento di un mandato che impegnava la banca nei confronti dell’ordinante
da un lato ad assumere in proprio l’obbligo del pagamento del prezzo al beneficiario, contro la consegna dei documenti rappresentativi della merce e previo controllo degli stessi, dall’altro a svolgere tutti gli altri adempimenti che la complessa operazione comportava (cfr. Cass., Sez. 1, 9 giugno 1964, n. 1423; 24 settembre
1960. n. 2497). L’errore commesso dalla Banca nella trasmissione alla venditrice
della comunicazione relativa all’oggetto della garanzia, costituendo violazione del
dovere di adottare, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, la diligenza richiesta dal-

N1ZG 15513-07 Banca MPS Spa-Comeli Giovanni & C Snc – Pag. 6

guito dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ricollegato il mancato perfe-

l’attività esercitata a titolo professionale, si configurava pertanto come inadempimento del mandato conferito dall’ordinante, idoneo a giustificare il risarcimento
del danno subìto da quest’ultima per effetto dell’interruzione delle trattative.

so o attenuato per effetto del mancato esercizio da parte della cliente delle azioni
ad essa eventualmente spettanti nei confronti della venditrice, dal momento che
l’ordinaria diligenza richiesta al creditore dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ.,
ai fini dell’esclusione del suo concorso nella produzione del danno, non si spinge
fino al punto da imporre il compimento di attività rischiose o gravose, come la
proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass., Sez. III, 27 giugno 2007, n.
14853;29 settembre 2005, n. 19139; 31 luglio 2002, n. 11364).
5. — Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato che l’errore da essa commesso consisteva nella trasmissione di un messaggio
diverso da quello indicato dalla richiedente, ha negato l’applicabilità dell’art. 18
delle norme ed usi uniformi, il quale esclude la responsabilità della banca per mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di qualsiasi telecomunicazione.
5.1. —La censura è inammissibile.
E’ pur vero, infatti, che l’interpretazione delle norme e degli usi uniformi della camera di commercio internazionale relativi ai crediti documentari è censurabile in sede di legittimità per incongruenza o illogicità della motivazione, trattandosi
non già di usi non-nativi, ma di clausole d’uso, integrative della volontà dei contraenti, la cui violazione non può pertanto essere denunciata ai sensi dell’art. 360 n. 3

NRG 15513-07 Banca MPS Spa-Corneli Giovanni & C Snc – Pag. 7

4.2. — L’obbligo del risarcimento non avrebbe d’altronde potuto essere esclu-

cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 14 ottobre 2009, n. 21833; 8 marzo 1996, n.
1842). La deduzione del predetto vizio non può peraltro risolversi, come nella
specie, nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione a quella risul-

scritto dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., la specificazione delle carenze o lacune
nelle argomentazioni su cui si fonda la decisione, ovvero l’illustrazione della relativa illogicità, consistente nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un
significato estraneo al senso comune, o ancora dell’incoerenza fra le varie ragioni
esposte, vale a dire dell’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti utilizzati (cfr. Cass., Sez. lav., 23 maggio 2007, n. 12052; Cass., Sez. I, 7 marzo 2007, n.
5274; 23 gennaio 2003, n. 996).
6. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro
6.200,00, ivi compresi Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi,
oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

tante dalla sentenza impugnata, postulando invece, in ossequio al requisito pre-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA