Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2950 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24166/2018 proposto da:

H.K.M.B., elettivamente domiciliato in Milano, via

Lamarmora n. 42, presso lo studio dell’avv. G. Gasperin, che lo

rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2237/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato

il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da H.K.M.B., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese per motivi politici, in quanto, fin dall’università sosteneva attivamente il partito (OMISSIS), aveva partecipato a numerose manifestazioni durante le quali era stato anche percosso, ed era stato anche falsamente denunciato, tanto che si dovette trasferire prima all’interno del Bangladesh e successivamente all’estero, anche perchè la polizia non gli dava protezione.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente sotto un primo profilo, propone questione di legittimità costituzionale, per violazione di legge, in relazione al requisito di straordinarietà ed urgenza del D.L. n. 13 del 2017, artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.

Il ricorrente censura, inoltre, la decisione del Tribunale: (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione e minacce subite nel proprio paese d’origine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il ricorrente invocato come primo motivo quello politico; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Omesso esame di fatti decisivi. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3, 6 e 13 CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave, in quanto, il tribunale non avrebbe reso un corretto giudizio sulla credibilità ed avrebbe preteso riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese, senza attivarsi officiosamente; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3 e motivazione apparente, in ordine alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità, omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè violazione degli artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 c.p.c., comma 2, in quanto non corrisponde al vero che il ricorrente non si sia ben inserito nel nostro paese ed inoltre, i presupposti della protezione umanitaria non sono tipici e potevano ben essere ravvisati dal giudice del merito. Il primo motivo, sull’eccezione d’illegittimità costituzionale della normativa richiamata, è manifestamente infondata in quanto, la materia dell’immigrazione, attenendo alla crescita esponenziale dei flussi migratori è sicuramente un’emergenza anche per il suo impatto sociale e per i costi di gestione, mentre, il differimento dell’entrata in vigore di una parte della normativa di 180 giorni, è una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, per meglio organizzare la nuova disciplina (su questa ed altre questioni di legittimità costituzionale, cfr. Cass. n. 17717/18).

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono in parte inammissibili e in parte infondati perchè propongono censure di merito sull’accertamento del Tribunale in riferimento alla situazione generale del Paese d’origine che si fonda, invece, sulla consultazione di fonti informative aggiornate ed inoltre, il giudizio di non credibilità colloca la vicenda narrata fuori del perimetro normativo della protezione maggiore e di quella sussidiaria di cui alle lettere a) e b). In riferimento alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, il Tribunale, sulla base delle suesposte fonti informative, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata a cui il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio forzato.

Il quarto motivo, sulla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione; infatti, nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’assenza di situazioni di vulnerabilità “individualizzata e specifica”, ed ha evidenziato come le attività svolte dal richiedente nel periodo di accoglienza (formative e di lavoro) non costituiscono prova di una particolare situazione di vulnerabilità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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