Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2950 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2950 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 13355-2014 proposto da:
Scaramuzzino Roberto, domiciliato ex lege in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,
rappresentato e difeso dall’avv.to Raffaele Fristachi;

ricorrente

contro
Mico’ Domenico, Mico’ Rocco, Mico’ Maria Carmela, Totino
Elisabetta, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Federico
Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi, che li
rappresenta e difende;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 420/2013 della Corte D’appello di
Catanzaro, depositata il 21/03/2013;

(fti?

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2017 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alberto Celeste che ha concluso per il rigetto dei primi tre
motivi e per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso;

chiesto per parte controricorrente il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.11 presente giudizio trae origine dal ricorso notificato a
mani il 5.5.2014 e proposto da Roberto Scaramuzzino per la
cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.
420 depositata il 21.3.2013 e notificata alla parte in forma
esecutiva il 28.3.2013.
2.La causa riguarda la stipulazione di quattro contratti
intervenuta nel 1998 e 1999 fra Elisabetta Totino, Maria
Carmela Micò, Domenico Micò e Rocco Micò, da una parte, e
Roberto Scaramuzzino, dalli altra. In particolare i contratti
avevano rispettivamente ad oggetto la locazione ad uso
commerciale di due immobili siti in Soverato, ove era situata la
rivendita di monopoli-tabacchi dei primi, la cessione
dell’azienda relativa all’esercizio commerciale di cui sopra, la
vendita di altro immobile sito sempre in Soverato e di proprietà
dei primi e la cessione dell’esercizio commerciale Bar dai
medesimi gestito.
2.1.Per tutti i menzionati contratti Elisabetta Totino, Maria
Carmela Micò, Domenico Micò e Rocco Micò, avevano chiesto la
rescissione per lesione ultra dimidium allegando che erano stati
stipulati allorchè si trovavano in gravi difficoltà economicofinanziarie e che il sig. Scaramuzzino, conosciuto da poco

Ric. 2014 n. 13355 sez. 52 – ud. 19-10-2017

-2-

udito l’Avvocato Salvatore Di Mattia munito di delega che ha

tempo, si era offerto di risanare la loro azienda pretendendo
che gli incassi quotidiani fossero accreditati sul suo conto
bancario. Allegavano inoltre che per gli ultimi tre contratti lo
Scaramuzzino, quale cessionario ed acquirente, non aveva
corrisposto alcuna somma di danaro.

Catanzaro-sezione distaccata di Chiaravalle Centrale nel 2001,
si era costituito il convenuto Scaramuzzino eccependo
preliminarmente la prescrizione dell’azione essendo trascorso
l’anno dai fatti e l’insussistenza dei presupposti per la richiesta
rescissione.
2.3. Con sentenza depositata in data 11.4.2009 il Tribunale
di Catanzaro-sezione di Chiaravalle Centrale rigettava
l’eccezione di prescrizione in quanto al momento
dell’introduzione del giudizio il termine prescrizionale non era
ancora maturato, ritenendo applicabile l’art. 2947 u.c. c.c.
attesa la pendenza del giudizio penale a seguito di querela, e
dichiarava la rescissione del solo contratto di cessione
dell’azienda del 22.7.1998, avente ad oggetto la rivendita di
tabacchi, al contempo condannando il convenuto alla
restituzione dell’azienda ai Micò e questi ultimi alla restituzione
di quanto ricevuto per tale cessione.
2.4. La Corte d’appello di Catanzaro pronunciandosi
sull’appello principale degli attori in primo grado e sull’appello
incidentale del convenuto ha confermato la declaratoria di
rescissione del contratto di cessione del 22.7.1998, revocato
l’ordine impartito ai Micò di restituzione della somma pari ad
euro 122.472 e dichiarato inammissibile l’appello incidentale,
avendo Scaramuzzino prestato acquiescenza alla statuizione di
rescissione del contratto di cessione di azienda. Ciò si evinceva
– secondo la Corte d’appello- dalla circostanza che egli aveva

Ric. 2014 n. 13355 sez. 52 – ud. 19-10-2017

-3-

2.2. Nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di

proposto, in pendenza dei termini per impugnare la sentenza
che lo aveva visto soccombente, autonoma domanda di
reductio ad aequitatem ex art. 1450 c.c. , così manifestando la
volontà di non impugnare la pronuncia sulla rescissione ma di
impedirne gli effetti sostanziali.

Scaramuzzino ha proposto ricorso principale articolato in
quattro motivi. Hanno resistito con controricorso Elisabetta
Totino, Maria Carmela Micò, Domenico Micò e Rocco Micò.
Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378
c.p.c., sebbene quella del ricorrente sia tardiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa
pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione di
rescissione ex art. 1449 c.c. .
1.2.In realtà la Corte territoriale si è pronunciata ritenendo
l’inammissibilità dell’appello incidentale, ravvisando fra l’altro ,
anche l’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione sul
rigetto dell’eccezione di prescrizione, per effetto
dell’acquiescenza alla sentenza che aveva dichiarato la
rescissione del contratto del 22.7.1998. Ciò è stato
legittimamente desunto dalla proposizione, in pendenza dei
termini per l’appello, della domanda giudiziale di reductio ad
equitatem ai sensi dell’art. 1450 c.c. ed allegata al fascicolo
dell’appello incidentale.
1.3. Peraltro la tardività della memoria ex art. 378 cod.
proc. civ. di parte ricorrente rende irrilevante quanto dedotto
nella stessa.
1.4. Il motivo va quindi dichiarato infondato.

Ric. 2014 n. 13355 sez. 52 – ud. 19-10-2017

-4-

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello Roberto

2.Con il secondo motivo viene allegata l’errata applicazione
dell’art. 329 cod. proc. civ..
2.1. Il motivo è infondato poiché la Corte d’appello ha
ammissibilmente rilevato la formazione del giudicato rispetto
all’eccezione di prescrizione nonché delle statuizioni di

di condanna al rilascio dell’azienda oggetto del medesimo
contratto.
2.2. La conclusione consegue dalle stesse allegazioni e
produzioni documentali fatte in appello dall’odierno ricorrente,
la cui offerta di riconduzione ad equità è stata fondatamente
interpretata quale atto dal quale desumere, in maniera precisa
ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti della
declaratoria di rescissione del contratto del 22.7.1998 (cfr.
Cass. Sez. 2 29/02/2016, 3934) ma di tenerli sospesi fino alla
pronuncia sulla domanda di reductio ad aequitatem.
2.3. Le altre deduzioni di parte ricorrente riguardanti la
rinuncia all’azione di reductio nel corso del giudizio di appello,
ma non agli atti, paiono irrilevanti rispetto alle ragioni della
decisione impugnata e debbono pertanto essere disattese.
3.Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia sulle
nullità contrattuali invocate dagli attori nell’atto di citazione
introduttivo del giudizio relative alla vendita della Ricevitoria
Totocalcio e Sisal facenti parte della cessione d’azienda
stipulato tramite il notaio Tripodi del 22.7.1998 per violazione
del Regolamento delle Concessioni delle rivendite.
3.1.11 motivo è inammissibile in quanto riguardante un fatto
non dedotto in appello oltre che insuperabilmente generico.
4. Con il quarto motivo, si deduce la motivazione errata ed
insufficiente sulla revoca dell’ordine di condanna alla
restituzione della somma di euro 122.472,00.

Ric. 2014 n. 13355 sez. 52 – ud. 19-10-2017

-5-

rescissione del contratto di cessione di azienda del 22.7.1998 e

4.1 La corte territoriale ha posto a fondamento della revoca
della statuizione di condanna alla restituzione a carico dei Micò
la mancanza di domanda dello Scarannuzzino, in ciò
richiamando il principio ribadito anche da ultimo dal giudice di
legittimità secondo il quale

«qualora venga acclarata la

annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto
in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il
vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla
legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in
esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di
indebito oggettivo; è, quindi, la pronuncia dichiarativa o
estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto,
l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche
obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del
“solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa
(Cass. sez.2, 0670672017 n. 14013)».
4.2. Si tratta di motivo inammissibile perché formulato con
riferimento al tenore letterale dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ.
precedente alla riforma introdotta con il d.l. 22 giugno 2012,
n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n.134 ed inapplicabile

ratione temporis

alla sentenza

impugnata e successiva al 11/09/2012, data di entrata in
vigore della suddetta novella.
5.In considerazione dell’esito dei motivi, il ricorso va
respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte
ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in solido a
favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo.
6.Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e
deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto
– ai sensi dell’art. 1 comma 17, della legge 24 dicembre 2012,

Ric. 2014 n. 13355 sez. 52 – ud. 19-10-2017

-6-

mancanza di una “causa adquirendi” – tanto nel caso di nullità,

n.228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013) che ha aggiunto
il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P. R.
30 maggio 2002, n.115 ed in mancanza di un formale
provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
complessivi C 3.700,00 di cui C 200,00 per esborsi . Ai sensi
dell’art. 13 comma

1 , del D.P.R. n.115 del 2002, inserito

dall’art. 1 , comma 17, della legge n.228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1 bis

dello stesso art. 13.
Roma , così deciso nella camera di consiglio del 19 ottobre
2017.
Il Presidente

Il Consigliere est.

Lina Matera

Annamaria Casadonte
.22

\
Il Fìmkario Giudiziario

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 0

7 FEB. 2018

– della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA