Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2950 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRASCA RAFFAELE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO MONTECORVINO ROVELLA, (OMISSIS), in

persona del Presidente pt. avv. D.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’Avvocato PIZZUTI PASQUALE con

studio in 84092 BELLIZZI (SA), Via Romal 175, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 28/07/2005, depositata il 13/01/2006; R.G.N. 519/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Così possono ricostruirsi i fatti di causa sulla base della sentenza impugnata.

A istanza di B.A. vennero pignorate, fino alla concorrenza dell’importo di L. 35.000.000, le somme depositate da D.N. C. presso la Banca di Credito Cooperativo di Montecorvino Rovella.

Resa dal terzo dichiarazione positiva, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23 febbraio 1999, assegnò al B. la somma di L. 17.617.500, oltre interessi maturati dal dì della dichiarazione di quantità sino al soddisfo.

La Banca pagò quindi la somma di L. 18.887.353, ricevendo dal creditore quietanza. Una successiva istanza dello stesso volta a ottenere il pagamento degli interessi dalla data del precetto, venne rigettata dal giudice dell’esecuzione, in quanto tardiva.

In data 8 febbraio 1999 il medesimo creditore notificò all’Istituto di Credito Cooperativo nuovo atto di precetto, avente ad oggetto il pagamento degli interessi dalla data di notifica del primo.

Propose opposizione la Banca e il Tribunale, con sentenza del 18 marzo 2003, in accoglimento della stessa, dichiarò l’Istituto liberato da ogni vincolo.

La Corte d’appello di Salerno, adita con gravame dal soccombente, lo ha rigettato in data 13 gennaio 2006.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione B.A., articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Montecorvino Rovella.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 176 e 132 cod. proc. civ., artt. 543, 546 e 547 cod. proc. civ., art. 46 disp. att. cod. proc. civ., mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che il giudice dell’esecuzione gli aveva assegnato la somma di L. 17.617.500 oltre interessi dal giorno di notifica del percetto, e cioè dal 16 novembre 1991, laddove la Banca aveva pagato i soli interessi maturati dal giorno della dichiarazione di quantità. Deduce quindi che il pagamento effettuato era sicuramente parziale, come del resto poteva evincersi dalla ricevuta predisposta dalla Banca; che l’opposizione da questa proposta era inammissibile, perchè il terzo deve limitarsi a rendere la dichiarazione di quantità prescritta dall’art. 547 cod. proc. civ., mentre il giudizio di opposizione può eventualmente essere intentato dal solo debitore esecutato; che la Corte d’appello non aveva considerato che il dispositivo del provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione presso la Pretura di Montecorvino Rovella andava integrato con la motivazione e, in relazione alla stessa, era possibile coglierne l’effettiva portata precettiva, estesa al pagamento degli interessi dal 16 novembre 1991.

Evidenzia anche che l’ordinanza in data 23 aprile 1999 non era nulla, come affermato dal giudice a quo, perchè l’apposizione di cancellature con modalità diverse da quelle previste dall’art. 46 disp. att. cod. proc. civ., non determina la nullità, ma solo l’irregolarità dell’atto corretto, che resta pertanto pienamente valido ed efficace.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. nonchè vizi motivazionali. Deduce che nessuna opposizione era stata proposta nei termini contro l’ordinanza di assegnazione, con la conseguenza che il terzo pignorato, una volta resa la dichiarazione di quantità, doveva rimanere estraneo al giudizio.

1.3 Col terzo denuncia violazione dell’art. 1199 cod. civ.. Sostiene che la Corte d’appello non aveva considerato il contenuto dell’ordinanza di assegnazione, nonchè della successiva ordinanza in data 23 aprile 1999, la quale aveva riconosciuto la decorrenza degli interessi dalla data di notifica dell’atto di precetto, avvenuta il 16 novembre 1991, laddove pacificamente questi erano stati pagati solo dalla data della dichiarazione di quantità.

1.4 Col quarto mezzo infine il ricorrente deduce che doveva essere accolta la spiegata domanda riconvenzionale, volta a ottenere la condanna della Banca opponente al pagamento degli interessi legali maturati dal 16 novembre 1991.

2 Le censure svolte nei primi tre mezzi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Nel motivare la scelta decisoria adottata, il giudice di merito ha segnatamente evidenziato che l’azione esecutiva promossa dal B. si era consumata con il rilascio della quietanza; che l’opposizione proposta dalla Banca avverso il nuovo atto di precetto notificato dal B. era stata correttamente qualificata come opposizione all’esecuzione, posto che con essa l’Istituto era andato a contestare il diritto del B. a procedere in executivis per l’inesistenza di un titolo, in considerazione degli effetti estintivi della quietanza;

che il B. era perfettamente a conoscenza, per effetto della comunicazione del dispositivo dell’ordinanza riservata del 12 marzo 1999, che gli interessi erano stati fatti decorrere dalla dichiarazione di quantità; che la pretesa ordinanza successiva nella quale il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la decorrenza pretesa dalla parte non era in atti, risultando versata nel fascicolo processuale soltanto una istanza di parte, in fotocopia, depositata il 23 aprile 1999, con in calce un provvedimento annullato.

3 A fronte di tale apparato argomentativo, osserva il collegio che le critiche formulate dal ricorrente non rispettano, all’evidenza, il principio di autosufficienza.

Si ricorda, in proposito, che, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, a integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione, sia che siano in gioco atti processuali, sia che vengano in rilievo documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, o di carenze motivazionali, ex n. 5, ovvero ancora di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che risulti indicato il momento del giudizio di merito in cui il primo sia stato emesso, o la sede processuale in cui la produzione documentale sia avvenuta nonchè il punto in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essi siano rinvenibili (confr. Cass. civ., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239).

4 Venendo al caso di specie il ricorrente non ha riportato nei motivi nè il contenuto dell’ordinanza di assegnazione, che, a suo dire, gli avrebbe riconosciuto, quanto meno in motivazione, gli interessi sulla somma di L. 17.617.500 dalla notifica del primo precetto; nè quello dell’ordinanza in data 23 aprile 1999, neppure rinvenuta in atti dal giudice di merito, come testè ricordato; nè, ancora, il testo della quietanza il cui rilascio, secondo la Corte territoriale, aveva consumato l’azione esecutiva del B.. Ne deriva che i motivi sono inammissibili, presentando lacune espositive che precludono al collegio l’esame della loro fondatezza.

4.1 Quanto poi alla legittimazione della Banca, quale terzo chiamato a rendere la dichiarazione di quantità, a proporre opposizione a precetto, essa sussiste a sol considerare che, nella fattispecie, questo è stato tout court ad essa notificato, sull’assunto della debenza delle somme richieste in base alla precedente dichiarazione di quantità. Del resto è principio, ripetutsimente affermato da questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che al terzo pignorato va riconosciuta la qualità di parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, allorchè lo stesso abbia interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (confr.

Cass. civ. 19 maggio 2009, n. 11585): principio che implica e presuppone la legittimazione del terzo a proporre anche opposizione a precetto, ove di questo esso risulti destinatario, sia pure nella veste di debitor debitoris.

5 Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso.

Il giudice di merito ha ritenuto che la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il pagamento degli interessi maturati dal 16 novembre 1991, non potesse essere accolta, ostandovi il contenuto della quietanza in data 15 marzo 1999, e la conseguente cessazione dell’obbligo di custodia delle somme eccedenti da parte della Banca.

A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a reiterare che la domanda doveva invece essere accolta, senza svolgere critiche specificamente volte a contestare le ragioni addotte dal giudice di merito a sostegno della scelta decisoria adottata, laddove i motivi di ricorso per cassazione devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di talchè è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito e non vengano esplicitate le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare l’impianto argomentativo della sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA