Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29499 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9289-2018 proposto da:

M.A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE per il

RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di FOGGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1824/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 5/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.A.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1824/2017, depositata il 6 ottobre 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva rigettato;

Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia, senza adeguata motivazione, disatteso la richiesta subordinata di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Ritenuto che:

Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dal T.U. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6 e art. 19, comma 2 e D.Lgs.n. 251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non possa escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine;

a tal fine non sia sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass., 23/02/2018, n. 4455).

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte d’appello abbia diffusamente motivato in ordine alle ragioni – non costituenti neppure oggetto di specifica censura – che hanno indotto il giudice di seconde cure a disattendere la narrazione dei fatti effettuata dall’istante, ed ai motivi che hanno determinato l’organo giudicante, sulla base di dati attinti da fonti internazionali, ad escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e la compressione dei diritti fondamentali nella regione del Bangladesh dalla quale proviene l’esponente;

quest’ultimo si è limitato – nel motivo di ricorso – a dedurre, del tutto genericamente, la mancanza di motivazione al riguardo, senza in alcun modo allegare elementi che consentano una valutazione comparativa tra la situazione nella quale si troverebbe, in caso di rientro in patria, e l’integrazione raggiunta nello Stato di accoglienza; l’esito del giudizio sul motivo in esame non muta, peraltro, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, seppure applicabili alla fattispecie concreta – che non assumono rilievo alcuno rispetto ai fatti dedotti a fondamento dell’originaria domanda di protezione umanitaria;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Ritenuto che:

per tali ragioni, il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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