Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29499 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27131-2017 proposto da:

D.S.F., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO POLONI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

SCONZA;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott.

R.P., GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona

del Speciale Dott. P.M., Procuratore elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio

dell’avvocato PIERO NODARO, che le rappresenta e difende;

(OMISSIS) in persona del Commissario Straordinario Dott.

RU.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COLUZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO PANZA;

– controricorrenti –

e contro

DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA, NAVALE ASSICURAZIONI SPA, UGF

ASSUCURAZIONI SPA DIVISIONE AURORA, AXA ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ

SPA, UGF ASSICURAZIONI SPA, LIGURIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1292/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di

ricorso p.q.r., l’inammissibilità del 1 motivo;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SCONZA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO COLUZZI;

udito l’Avvocato PIERO NODARO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 17 aprile 2000 i coniugi D.S.F. e C.A. convenivano davanti al Tribunale di Bari l'(OMISSIS) per ottenerne il risarcimento dei danni che sarebbero loro derivati da due operazioni chirurgiche effettuate all’attore il (OMISSIS). Controparte si costituiva, resistendo, e ottenendo l’autorizzazione a chiamare in garanzia una serie di compagnie assicuratrici, che pure si costituivano resistendo.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio e successivamente rinnovatala, il Tribunale rigettava ogni domanda con sentenza del 19 novembre 2010.

Avendo proposto appello D.S.F. e C.A., ed essendosi le controparti tutte costituite tranne una delle compagnie assicuratrici – Liguria Assicurazioni S.p.A. -, l’Azienda Ospedaliera proponendo pure appello incidentale, la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 5 settembre 2017, rigettava entrambi i gravami.

2. Hanno presentato ricorso D.S.F. e C.A. sulla base di tre motivi. Si sono difesi con rispettivi controricorsi l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e Groupama Assicurazioni S.p.A. I ricorrenti e l’Azienda Ospedaliera hanno altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1.1 Il primo motivo denuncia omessa o apparente motivazione nonchè omesso esame di fatto discusso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La corte avrebbe fornito in ordine alla consulenza tecnica d’ufficio esperita dal dottor T. (la seconda disposta) una motivazione puramente assertiva. Non avrebbe tenuto in alcun conto le censure mosse dagli attuali ricorrenti alla consulenza stessa e le richieste di una sua rinnovazione, vista pure la differenza con la consulenza tecnica d’ufficio precedente: quest’ultima, effettuata dal dottor Fino, avrebbe riconosciuto fondate le doglianze attoree, mentre quella considerata dal giudice d’appello avrebbe invertito “la realtà dei fatti”. In tal modo non sarebbe stata data neanche alcuna spiegazione sull’aver ritenuta superflua la rinnovazione della consulenza.

La consulenza T. viene ad essere poi oggetto di specifiche censure nel motivo, nel quale si adduce inoltre che l’adesione a tale consulenza della corte territoriale sarebbe acritica, e altresì vengono messi in discussione vari aspetti della vicenda medica.

3.1.2 I motivo appare manifestamente fondato, vista la conformazione della motivazione della sentenza impugnata, corrispondente a quanto esso denuncia e integrante in effetti una fattispecie di tipica apparenza motivazionale.

La corte territoriale, invero, prende le mosse dall’asserto che “nel corso del giudizio di primo grado” gli attori non avevano “formulato specifiche osservazioni” al contenuto della consulenza T. e così ne avevano “sostanzialmente” accettato le valutazioni. Si tratta di un’affermazione radicalmente illogica (sulla incidenza della radicale illogicità strutturale, sotto il profilo della contraddittorietà, nell’integrazione di una motivazione apparente v. per tutte S.U. 3 novembre 2016 n. 22232), dal momento che, a tacer d’altro, il risultato della consulenza T. è stato totalmente contrario alla prospettazione attorea di sussistenza di responsabilità medica, prospettazione che non è stata mai abbandonata in primo grado e che è stata nuovamente veicolata nell’atto d’appello.

Dopo questo inconsistente incipit, la motivazione della impugnata sentenza continua a percorrere una via meramente assertiva. Attribuisce subito alla consulenza T. una – peraltro del tutto generica – qualificazione di adeguatezza, dando meramente atto che essa “è frutto della rinnovazione di una precedente”, la quale era stata criticata dalla parte convenuta e dalle parti chiamate: la corte peraltro nulla indica sul perchè tale consulenza precedente, ovvero la consulenza Fino, venne criticata dalle suddette parti e comunque sul contenuto di tale consulenza, e perchè quindi fu rinnovata e perchè, ancora, su di essa avrebbe dovuto prevalere in toto e senza alcun dubbio la consulenza T..

Successivamente, la motivazione viene utilizzata per riportare, in sostanza, soltanto le conclusioni della consulenza T., senza spiegare come vi si è giunti e quindi senza tenere in minimo conto la censura sugli esiti della consulenza T. che costituiva il primo motivo d’appello. La singolare vicenda avvenuta al D.S. come “spiegata” dalla consulenza T. viene riportata, complessivamente, in una pagina della motivazione (precisamente, metà della pagina 7 e metà della pagina 8), in particolare nulla esternando che valuti la scelta dei chirurghi di effettuare il primo intervento che avrebbe poi, secondo il dottor T., obbligato all’esecuzione del secondo. Si afferma infatti che la sindrome della cauda equina è conseguenza di uno stato patologico preesistente “slatentizzata da un agente causale e/o concausale anche di natura iatrogena non di natura post chirurgica antecedente all’intervento del 26.3.1997”, senza indicare perchè tale stato forse così assolutamente latente prima dell’intervento chirurgico del (OMISSIS). E inoltre è nebulosa l’indicazione della causa di questa “slatentizzata” sindrome, in quanto la frase estrapolata dalla consulenza T. si premura di escludere, appunto, che si tratti di “natura post chirurgica antecedente” al secondo intervento del (OMISSIS), senza però indicare sulla base di che cosa lo esclude, e pur non escludendo d’altronde che la causa e/o concausa della sindrome potesse essere “anche di natura iatrogena”.

In effetti, poichè la corte territoriale fa propri due passi (appunto trascritti) di questo tenore conclusivo tratti della consulenza T. (anche il secondo passo trascritto è in stile conclusivo, ovvero non manifesta l’accertamento che a tale conclusione avrebbe condotto), senza nulla aggiungere (si veda a pagina 8 l’asserto che pone fine all’esame della questione: “Conseguentemente e del tutto correttamente, allora, il primo Giudice ha escluso la sussistenza di qualsivoglia responsabilità professionale…”), la sua motivazione ne assume la stessa pregnanza meramente conclusiva e pertanto – così svincolata dall’iter percorso per giungervi – assertiva, e conseguentemente la carenza di spiegazione dell’esito raggiunto. La corte avrebbe dovuto invece esternare un iter motivazionale che raffrontasse in modo specifico quanto addotto nella censura d’appello con quanto fornito – e non solo a titolo di conclusione dalla consulenza T., anche in riferimento alla consulenza Fino consideratane la risultanza in senso assolutamente opposto, a meno che quest’ultima consulenza risultasse afflitta da vizi che la rendessero invalida, i quali peraltro, come già osservato, la corte non lascia emergere.

Il motivo, in conclusione, risulta fondato come denuncia di motivazione apparente, il che assorbe la sua seconda parte, attinente, peraltro, in modo diretto e quindi inammissibile alla ricostruzione fattuale della vicenda sanitaria.

3.2.1 II secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c. e in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. nonchè L. n. 833 del 1978, art. 33.

Si adduce che non vi sarebbe mai stato un consenso informato da parte del D.S.; eppure il giudice d’appello avrebbe aderito in modo acritico a quanto ritenuto dal primo giudice ed esclusa la sussistenza di prova che, se avesse ricevuto le dovute informazioni, il D.S. avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento. Sarebbero stati quindi violati i principi di autodeterminazione del paziente. Si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte (in particolare, Cass. sez. 3, 5 luglio 2017 n. 16503) per sostenere che il paziente è risarcibile per lesione al diritto del consenso informato anche qualora non dimostri che, se fosse stato correttamente informato, non avrebbe prestato consenso, in quanto l’obbligo del medico nei confronti del suo assistito sarebbe contrattuale e fondato sul diritto all’autodeterminazione e non sul diritto alla salute ex art. 32 Cost.; e l’adempimento dell’obbligo contrattuale dovrebbe essere provato dal sanitario a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento del sanitario stesso (Cass. sez. 3, 9 febbraio 2010 n. 2847). Si richiama altresì Cass. sez. 3, 4 febbraio 2016 n. 2177 per affermare che il consenso informato non può derivare da un generico modulo da cui non emerge con certezza che il paziente abbia ricevuto informazione esaustiva. E nel caso in esame lo stesso giudice di merito avrebbe accertato l’assenza di informazione adeguata.

Avrebbe inoltre errato il giudice d’appello nel non ritenere presuntivamente raggiunta la prova che il D.S., se avesse saputo, non avrebbe prestato consenso, essendosi il D.S. trovato paralizzato in carrozzella. Viene richiamata ancora giurisprudenza di legittimità in ordine al consenso informato quanto all’adeguatezza dell’informazione.

3.2.2 Questo motivo, a guardare, quanto alla violazione del diritto al consenso informato prospetta due submotivi: il primo è quello della lesione al diritto alla salute del D.S. (su cui argomenta soprattutto la parte iniziale del motivo e quella relativa a quel che sarebbe stato il corretto risultato della prova presuntiva), e il secondo quello della lesione al diritto di autodeterminazione.

Per quanto emerge, peraltro, dal ricorso, la questione del diritto al consenso informato era stata introdotta nel thema decidendum in riferimento ai danni alla salute subiti dal D.S.; l’altro aspetto appare quindi uno sviluppo argomentativo che è giunto fino a formare una domanda nuova, patendo così una evidente inammissibilità.

Deve darsi atto anche, tuttavia, della presenza nel motivo, a fianco delle pretese violazioni delle norme relative al diritto al consenso informato e alle prove (su queste ultim’esiste anche uno specifico submotivo), anche di un submotivo denunciante apparenza della motivazione, avendo i ricorrenti lamentata una adesione acritica del giudice d’appello a quanto deciso dal giudice di prime cure. Censura, questa, che non può essere pretermessa, in generale dovendosi ricordare – vista l’appena evidenziata natura “multipla” di questo motivo – che quel che è rubricato come un motivo può in realtà contenere più submotivi, purchè di contenuto specifico, essendo poi potere/dovere del giudice di legittimità identificarli (su quest’ultimo profilo, v. per tutti S.U. 24 luglio 2013 n. 17931).

3.2.3 La corte territoriale osserva che “il motivo d’appello riguardante l’asserita mancanza di consenso informato” era “in ordine alle conseguenze e complicanze potenzialmente dannose degli interventi” cui il D.S. è stato sottoposto, e risponde conseguentemente solo a questo profilo. La sua risposta non risulta, tuttavia, affatto adeguata (si vedano le pagine 8-9 della motivazione della sentenza impugnata).

Per il primo intervento chirurgico, rileva il giudice d’appello che “il D.S. ha sottoscritto un modulo prestampato recante “consenso informato all’intervento chirurgico” in data 8.3. 1997, contenente la dichiarazione di essere stato informato sul tipo di trattamento da eseguire, sulle tecniche chirurgiche adottate e sulle possibili complicanze e decorso post operatorio”. Altro non aggiunge.

Sembra quindi che, secondo la corte territoriale, la sottoscrizione di un simile modulo abbia un effetto confessorio da parte del paziente: ma, a tacer d’altro, ciò è del tutto insostenibile, vista l’assoluta genericità del contenuto del modulo (cfr. p. es. Cass. sez. 3, 4 febbraio 2016 n. 2177, correttamente invocata al riguardo nel motivo) così come descritto dalla stessa corte.

3.2.4 Per il secondo intervento, il giudice d’appello rileva che “l’unico consenso che risulta sottoscritto dall’attore riguarda la possibilità di effettuare la trasfusione, e dunque non riguarda l’operazione”. In questo modo, la corte territoriale riconosce che non vi è stato consenso informato per la seconda operazione: ma immediatamente dopo contraddice se stessa, con un’argomentazione che viene collocata sul presupposto che l’assenza del consenso informato per la seconda operazione sia soltanto un’ipotesi configurabile, ovvero che non sia stato accertato quanto la stessa corte ha appena accertato ed enunciato.

Così infatti prosegue il giudice d’appello: “Va osservato, tuttavia, che, seppure potrebbe ipotizzarsi, nel caso di specie, una violazione dell’obbligo di prestazione del consenso informato, quanto meno con riferimento al secondo intervento, in ogni caso, anche nel caso in cui il medico abbia omesso di informare il paziente sui rischi e sulle caratteristiche di un determinato intervento, l’eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistenti nel peggioramento delle sue condizioni di salute, è accoglibile solo nel caso in cui quest’ultimo dimostri che, se fosse stato informato su tali rischi, egli avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all’intervento, prova che, nel caso di specie, non stata (sic) fornita (cfr. Cass. 9.2.2010, n. 2847)”.

3.2.5 Anzitutto, se il ragionamento della corte territoriale fosse condivisibile a proposito del consenso informato, rimarrebbe comunque del tutto “monco” in ordine all’assenza della prova che il D.S., se informato, non avrebbe dato consenso. La corte, infatti, ritorna alla modalità puramente assertiva della esternazione: dichiara che non è stata fornita la prova, ma non indica minimamente sulla base di che cosa è pervenuta a una simile conclusione. Ancora una volta, la corte si limita a fornire una risposta tenendo celato il percorso motivazionale che ad esse l’avrebbero condotta.

Già sotto questo profilo, dunque, la sentenza finisce col patire una motivazione carente/apparente, perchè il perno del suo rigetto del motivo d’appello riguardante l’assenza di consenso informato diventa, a ben guardare, l’assenza della prova di quel che il paziente, se l’avesse potuto dare, avrebbe fatto, assenza sulla quale però il giudice d’appello non fornisce una minima esternazione motivazionale.

3.2.6 Il che, poi, per di più, si incrementa considerata la natura della fattispecie. Ovvero, il fatto che l’insussistenza di consenso, se l’interessato fosse stato adeguatamente informato, è particolarmente idonea ad essere dimostrata mediante lo strumento presuntivo, trattandosi di solito di una vera e propria prognosi postuma. Ciò è evidenziato dalla stessa pronuncia con il cui richiamo la corte territoriale conclude (Cass. sez. 3, 9 febbraio 2010 n. 2847, per cui “in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.”) ed è stato comunque più volte affermato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. sez. 3, 13 ottobre 2017 n. 24074; e cfr. Cass. sez. 3, 6 giugno 2014 n. 12830, Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2018 n. 2369 e Cass. sez. 3, 19 luglio 2018 n. 19199). La corte territoriale non esterna minimamente se si è avvalsa o meno dell’istituto di cui all’art. 2729 c.c. – su cui, infatti, come si è visto viene fondato un altro submotivo racchiuso in quello in esame -, nè nell’ipotesi in cui se ne fosse avvalsa – come sarebbe giunta a escludere il diniego del consenso considerate le condizioni psicofisiche, in sintesi “precipitate”, in cui il D.S. si è ritrovato dopo gli interventi.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il motivo merita accoglimento.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo: la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno di C.A. (che all’epoca dei fatti aveva quarantaquattro anni) per la sopravvenuta impossibilità di rapporti sessuali con il coniuge D.S.F..

L’accoglimento dei due precedenti motivi conduce evidentemente all’assorbimento di questo, nel quale si lamenta l’omessa pronuncia sul danno che la ricorrente potrebbe chiedere nel caso in cui sia accertata la responsabilità sanitaria in ordine alle condizioni psicofisiche in cui si è ritrovato suo marito (su questo tipo di “connessione coniugale” cfr. da ultimo Cass. sez. 3, 23 ottobre 2018 n. 12830).

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei primi due motivi, assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del grado, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Bari.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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