Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29498 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19821-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

gisuta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7023/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/10/08, depositata il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da Marco Genovesi nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti dall’2.3.2000 al 30.6.2000, stipulato per la causale delle “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi in attesa della progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, e riconosceva quindi la sussistenza tra le parti a partire di un contratto a tempo indeterminato ancora in atto e condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 23.1.2004, oltre interessi e rivalutazione.

In particolare, quanto alla tesi di una scioglimento del rapporto per mutuo consenso, rilevava che nella specie, oltre al decorso del tempo (tre anni e mezzo), non erano emersi altri elementi significativi atti a dimostrare la volontà del lavoratore di ritenere cessato il rapporto.

2. La società ha proposto ricorso con quattro motivi. L’intimata resiste con controricorso.

3. La ricorrente ha prodotto successivamente un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 10.2.2011, con cui le parti, dato atto dell’intervenuta riammissione in servizio della lavoratrice in esecuzione della sentenza impugnata, hanno confermato la ricostituzione del rapporto di lavoro e hanno regolato i rapporti tra di loro, con formulazione di rinuncia da parte della lavoratrice a ulteriori pretese derivanti dalla medesima sentenza. La medesima parte ha depositato memoria.

Deve ritenersi che si sia quindi verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione.

Le spese del giudizio vengono compensate in adesione alla presumibile volontà delle parti in tal senso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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