Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29498 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/12/2020), n.29498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE G. Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21553/2014 R.G. e sui ricorsi riuniti

iscritti ai nn. 21554/2014 e 21555/2014 proposti da:

Marangoni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo

studio degli avv.ti Edoardo Belli Contarini, Roberto Altieri e

Daniela Cutarelli, che la rappresentano e difendono giusta procura

speciale in calce ai singoli ricorsi riuniti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio

Sezione staccata di Latina nn. 1955, 1957 e 1958/39/14, depositate

il 27 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con le sentenze nn. 1955, 1957 e 1958/39/14 del 27/03/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) accoglieva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate avverso le sentenze nn. 237, 238 e 239/02/10 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi proposti da Marangoni Tread s.p.a. nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA 2004 e 2005 e del conseguente atto di contestazione sanzioni.

1.1. Come si evince dalle sentenze della CTR, gli avvisi di accertamento erano stati emessi sul presupposto della imponibilità delle operazioni intracomunitarie effettuate, non avendo la società contribuente indicato correttamente il codice identificativo VAT del cliente estero comunitario. La mancata sussistenza dei presupposti per l’esenzione IVA nel Paese del cedente comportava il recupero dell’IVA evasa e la comminatoria delle sanzioni di cui al separato atto di contestazione.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento degli appelli separatamente proposti dalla Agenzia delle entrate osservando, con tre sentenze di contenuto sostanzialmente identico, che: a) l’accertamento motivato per relationem al processo verbale di costatazione deve ritenersi pienamente legittimo, avendo tra l’altro posto Marangoni s.p.a. (quale incorporante Marangoni Tread s.p.a.) nelle condizioni di difendersi; b) il recupero dell’IVA si giustificava in ragione della indicazione di codici identificativi cessati delle imprese cessionarie, nè la contribuente, su cui gravava il relativo onere, aveva provato l’effettivo invio delle merci.

2. Marangoni s.p.a. impugnava le sentenze della CTR con tre separati ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a quattro motivi, illustrati da memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come richiesto da parte ricorrente, appare opportuno disporre la riunione dei ricorsi nn. 21554/14 e 21555/14 al ricorso n. 21553/14 in ragione della sostanziale identità del contenuto delle sentenze impugnate e della sostanziale identità, anche nella numerazione, dei motivi di ricorso proposti (che verranno unitariamente esaminati nel prosieguo).

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità delle sentenze impugnate per violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. Cost. 111, comma 6, dell’art. 112c.p.c. e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente.

2.1. Sostiene, in particolare, la ricorrente che la CTR non avrebbe esaminato compiutamente la documentazione posta a sostegno del ricorso, ma si sarebbe limitata a fare generico ed acritico riferimento all’appello dell’Ufficio.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la società contribuente mai riconosciuto i vizi della documentazione prodotta a supporto del ricorso e, comunque, l’omessa contestazione involgerebbe fatti secondari e non principali, con la conseguente diversa valenza probatoria (argomento di prova e non prova piena) del comportamento che sarebbe stato tenuto dalla società contribuente.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè della convenzione relativa al trasporto internazionale di merci su strada del 19/05/1956, ratificata dall’Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621, evidenziando che la CTR avrebbe omesso la valutazione sulle prove documentali offerte dalla società contribuente e, in particolare, delle lettere di vettura internazionale (CMR), che costituirebbero mezzi di prova idonei a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Una censura sostanzialmente analoga viene proposta anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5. Con il quarto motivo di ricorso Marangoni s.p.a. contesta la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, art. 41, comma 1, lett. a), e art. 50, comma 1, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che ai fini della qualificazione dell’operazione di cessione come intracomunitaria e, quindi, dell’applicabilità della esenzione IVA, non è necessaria la corretta indicazione del codice identificativo, che costituirebbe una mera irregolarità formale.

6. I quattro motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro connessione, e vanno complessivamente disattesi.

6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario; in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e, ciò nonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi, così come stabilito da CGUE 6 settembre 2012, in C-273/11, Mecsek (Cass. n. 26062 del 30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014. Si veda, da ultimo, anche CGUE 17 ottobre 2019, in causa C-653/18, Unite/).

6.2. La CTR si è pienamente attenuta ai superiori principi di diritto e, dopo avere evidenziato la legittimità delle contestazioni dell’Agenzia delle entrate in ragione della indicazione di codici identificativi non più validi, ha rigettato la domanda di Marangoni s.p.a. non già in ragione di tale ultima circostanza, ma esclusivamente in virtù del mancato raggiungimento della prova del trasporto e della consegna della merce ceduta.

6.3. Invero, la CTR ha reso una motivazione così strutturata: a) nelle cessioni poste in atto da Marangoni s.p.a. (tutte le cessioni) i codici identificativi delle società cessionarie risultano cessati e, pertanto, legittimamente l’Agenzia delle entrate ha proceduto al recupero dell’IVA, non essendo stato indicato il codice identificativo corretto, nè attivata la procedura di verifica; b) è sempre consentito al cedente di fornire diversamente la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo; c) nella specie, “i documenti posti a giustificazione di numerose fatturazioni e trasporti non comprovavano l’effettivo invio delle merci, ma, anzi, presentavano diverse correzioni nelle date e gli stessi documenti CMR con i codici identificativi venivano proposti a giustificazione di numerose e diverse fatturazioni e trasporti anche per le annualità successive a quelle in contestazione”, oltre che sempre corretti nelle date; d) ne consegue che “dall’esame delle cessioni comunitarie non è emerso l’effettivo trasporto o consegna della merce al cliente comunitario”, con inapplicabilità del regime di esenzione; e) del resto, Marangoni s.p.a. non ha contestato i vizi della documentazione, limitandosi a generiche affermazioni di principio, sicchè deve ritenersi applicabile il principio di non contestazione.

6.4. La motivazione della sentenza impugnata è logica, consequenziale e niente affatto apparente, oltre che pienamente conforme ai principi di diritto sopra rassegnati. Invero, la CTR, si dimostra ben consapevole che, indipendentemente dalla effettiva sussistenza dei requisiti formali (l’indicazione di codici identificativi del cessionario cessati), la prova del trasporto e della consegna ai clienti intracomunitari può essere fornita con ogni mezzo e ha, peraltro, ritenuto, sulla base del complessivo esame della documentazione prodotta, che la società contribuente non abbia fornito tale prova.

6.5. Non vale, in proposito, rilevare che la motivazione ricalca le difese dell’Ufficio, atteso che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla, qualora – come nel caso di specie – le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.

6.5.1. Invero, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015).

6.6. Non vale nemmeno evidenziare che la documentazione è stata genericamente considerata, senza distinguere i documenti affetti da vizi da quelli non affetti da vizio alcuno, atteso che il riferimento alle numerose fatturazioni e trasporti ha configurato elemento di un complessivo esame concernente tutte le cessioni, come emerge chiaramente dall’affermazione sopra riportata, al p. 6.3., sub d).

6.6.1. In ogni caso, la motivazione della sentenza potrebbe al limite essere valutata non già come apparente, ma semplicemente viziata perchè insufficiente; e, come noto, tale vizio di motivazione non può più essere dedotto ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).

6.7. Non vale, infine, evidenziare l’errore di diritto che avrebbe compiuto la CTR nel non considerare i CMR come validi elementi probatori ai fini della dimostrazione dell’uscita della merce dal territorio nazionale.

6.7.1. Le lettere di vettura, infatti, così come i documenti equipollenti, possono essere considerate come elemento idoneo a dimostrare che i beni cui si riferiscono sono destinati a essere trasportati o spediti verso un altro Stato membro, ma solo se debitamente compilate con l’indicazione di tutti gli elementi necessari, ivi compresa la data della consegna (CGUE 20 giugno 2018, in causa C-108/17, Enteco Balti).

6.7.2. Nel caso di specie, la CTR non ha negato tale efficacia probatoria, ma ha unicamente evidenziato la sostanziale inattendibilità dei CMR, i quali venivano presentati a sostegno di differenti fatturazioni e trasporti.

6.8. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario”.

6.9. Con riferimento, infine, al principio di non contestazione, va detto che l’affermazione della CTR è formulata ad abundantiam ed attiene chiaramente non già alla circostanza che Marangoni s.p.a. non abbia contestato la evidenziata invalidità della documentazione attestante il trasporto, ma semplicemente al fatto che la società contribuente, nelle proprie difese (riportate nel contesto del ricorso), non ha disconosciuto l’esistenza dei vizi evidenziati dall’Ufficio, ma si è limitata ad affermare l’efficacia probatoria della documentazione prodotta.

6.9.1. Orbene, indipendentemente dall’erroneo riferimento all’art. 115 c.p.c., è evidente che, sul punto specifico, la motivazione della sentenza impugnata si limita a rafforzare le conclusioni già precedentemente raggiunte, sicchè il non corretto utilizzo del principio di non contestazione non inficia la validità complessiva dell’impianto motivazionale.

7. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno rigettati e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto della riunione dei giudizi.

7.1. Poichè i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per le stesse impugnazioni, ove dovuti.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese dei giudizi, che si liquidano in Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dei contributi unificati previsti per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuti.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA