Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29498 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13175-2018 proposto da:

Y.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CESARINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 46513/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipato del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che, con il decreto indicato in epigrafe, il tribunale di Milano-Sezione specializzata immigrazione ha rigettato il ricorso di Y.C. avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;

che avverso tale decreto Y.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo;

che resiste con controricorso il Ministero dell’Interno;

considerato che il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: lamenta che il tribunale “non ha spiegato, o non ha sufficientemente spiegato, perchè i fatti narrati dal ricorrente, ritenuti inidonei a fondare la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sarebbero altresì insuscettibili di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ancorchè rappresentino un quadro sintomatico di pericolosità per l’incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugiato politico ed alla protezione sussidiaria”;

ritenuto che il ricorso è inammissibile;

che, invero, il provvedimento impugnato, pur ritenendo credibile la minaccia di morte espressa nei confronti del ricorrente dal padre della ragazza a seguito dello stato d’ira derivato dalla morte di lei subito dopo la nascita del bambino nato dalla loro relazione, che il padre aveva all’inizio osteggiato, ha, con ampia motivazione suffragata anche dall’esame di fonti internazionali puntualmente evidenziate, escluso -per quanto ancora rileva- non solo che tale minaccia sia da ricondurre a ragioni di conflitto tra diverse etnie, ma anche che il ricorrente abbia tentato di chiedere protezione alle autorità statuali avverso tale minaccia privata;

che, esaminando poi puntualmente la possibilità di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno sostenuto da gravi motivi di carattere umanitario a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art.32, comma 3, il provvedimento stesso ha rilevato come non sussistano concrete ragioni di “non respingimento” – di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, – diverse da quelle già considerate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria, ed ha quindi escluso che il ricorrente si trovi in una particolare condizione di vulnerabilità personale;

che tali valutazioni, non sindacabili in sede di legittimità (tantomeno sotto il profilo di una insufficienza della motivazione che non è più denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riguardo ad una pretesa sottovalutazione di un non meglio descritto sistema di vendette private che non risulta neppure essere stato allegato dal ricorrente in sede di merito, mostrano la loro conformità al disposto della norma richiamata, che del resto l’illustrazione del motivo non ha specificamente confutato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con il doppio contributo non risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del Ministero costituito delle spese di questo giudizio, in Euro 2.050,00 per compenso oltre s.p.a.d. doppio contributo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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