Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29497 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/12/2020), n.29497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9682/2012 R.G. proposto da:

Hot Form s.n.c. di M.A. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.A. e C.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso lo

studio dell’avv. Andrea Miccichè, rappresentati e difesi dall’avv.

Claudio Maggiolo giusta procura speciale a marine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Veneto n. 30/01/11, depositata il 2/febbraio 2011.Cons. est. G.M.

Nonno;

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 30/01/11 del 2d/02/2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Hot Form s.n.c. di M.A. & C. e dai soci M.A. e C.G. (di seguito contribuenti) avverso la sentenza n. 44/06/09 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di un avviso di accertamento per IVA 2002;

1.1. come si evince dalle, sentenzi, della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del rilievo di operazioni illecite dirette all’evasione dell’IVA e attuate attraverso l’utilizzazione di false dichiarazioni di intenti, così beneficiandosi della sospensione di imposta prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8;

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, rigettava l’appello proposto da società contribuente e soci evidenziando che Hot Form s.n.c. non solo era pienamente a conoscenza della falsità ideologica delle dichiarazioni di intenti rilasciate dal cessionario ma faceva parte, con quest’ultimo, di un vero e proprio sodalizio criminoso, sicchè rispondeva, unitamente allo stesso, dell’omesso versamento dell’IVA;

2. i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che, come correttamente affermato dal P.G., il ricorso è tempestivo, essendo stato inoltrato per la notifica in data 10/04/2012, ultimo giorno utile, tenuto conto del fatto che la sentenza depositata il 21/02/2011 non è stata notificata e che la scadenza annuale, ivi compreso il periodo feriale, cade il giorno di (OMISSIS) ed è quindi prorogata al successivo (OMISSIS), ricorrendo in data (OMISSIS) le festività di Pasqua e Lunedì dell’Angelo;

2. con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 evidenziando che una corretta interpretazione delle superiori disposizioni ratione temporis applicabili induce a ritenere che il cedente non sarebbe responsabile in conseguenza di una dichiarazione d’intenti falsa, anche in considerazione del fatto che solo a far data dal 01/01/2005 la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 384, ha introdotto la responsabilità anche del cedente;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione della sentenza impugnata su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove si afferma che anche il cedente risponde della dichiarazione d’intenti falsa;

4. i due motivi, possono essere esaminati congiuntamente, configurando entrambi – a dispetto della formulazione del secondo motivo in termini di vizio motivazionale – una violazione di legge, per avere la CTR sostenuto che, anche per gli anni d’imposta anteriori al 2005, il cedente risponda unitamente al cessionario per la dichiarazione d’intenti falsa;

4.1. i motivi sono, peraltro, infondati;

4.2. secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, nel caso di dichiarazione d’intenti ideologicamente falsa, il cedente, onde non incorrere nella conseguente responsabilità per avere ceduto i beni senza applicazione dell’IVA, deve dimostrare, anche in base a elementi presuntivi, l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione di detto regime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere (Cass. n. 9586 del 05/04/2019; Cass. n. 19896 del 05/10/2016; Cass. n. 176 del 09/01/2015; Cass. n. 7389 del 11/05/2012; Cass. n. 12751 del 10/06/2011; Cass. n. 21956 del 27/10/2010);

4.3. in proposito, è utile ripercorrere le motivazioni rassegnate, da ultimo, da Cass. n. 14979 del 15/07/2020, che integralmente si condividono;

4.3.1. il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), prevede una peculiare ipotesi di non imponibilità, che si differenzia da quelle previste dalle precedenti lett. a) e b): il legislatore ha scelto di configurare come non imponibili le cessioni di beni (tranne i fabbricati e le aree edificabili) e le prestazioni di servizi fatte a soggetti che abbiano compiuto abitualmente cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, e chiedano al loro fornitore di ndn applicare l’imposta sull’operazione di acquisto e/o di importazione;

4.3.2. in mancanza della previsione normativa, tali cessioni sarebbero imponibili, sicchè la non imponibilità riguarda non già la sussistenza del debito IVA (nè la relativa responsabilità, principale o solidale), bensì la esecutività di esso, in ragione della possibilità dell’estinzione satisfattiva di quel debito mediante compensazione con i crediti IVA dell’esportatore abituale;

4.3.3. la ratio di tale previsione si fonda sulla evidenza per la quale i cd. esportatori abituali finirebbero per trovarsi costantemente in credito con l’Erario – giacchè l’esiguità delle operazioni imponibili compiute (a debito) non varrebbe a compensare quelle sugli acquisti (a credito) – e in permanente attesa del rimborso dell’eccedenza d’imposta: il legislatore consente loro, pertanto, di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, includendo tra le operazioni non imponibili anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nei loro confronti;

4.3.4. in definitiva, il cd. plafond disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), rappresenta un semplice limite quantitativo monetario utilizzabile nell’anno successivo per procedere ad acquisti in sospensione d’imposta (Cass. n. 4556 del 06/03/2015);

4.3.5. esclusa la qualità di esportatore abituale, viene meno anche il limite di esecutività, proprio al fine di non arrecare danno all’Erario, poichè non può operare il meccanismo sopra descritto, sicchè il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 3, prevede che qualora la dichiarazione d’intento “sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”;

4.3.6. “va, tuttavia, sottolineato che la lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla Dir. IVA (da ultimo, Corte giust. 8 maggio 2019, causa C-712/17, EN. SA s.r.l., punto 31). E a fronte della partecipazione del cedente al meccanismo frodatorio o della consapevolezza di esso, permarrebbe il rischio. di perdita di gettito dell’erario qualora i cessionari o committenti fossero soggetti inesistenti o del tutto incapienti. Il sistema per conseguenza non consente l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite esecutivo correlato alla qualità di esportatore abituale qualora, anche in base a elementi presuntivi, emerga che il cedente disponesse di elementi tali, da sospettare l’esistenza di irregolarità e da sollecitare il suo onere di diligenza” (così, testualmente, la citata Cass. n. 14979 del 2020);

4.3.7. del resto, il modello legale che consente di escludere la responsabilità del cedente implica la sussistenza di una reale dichiarazione d’intenti, sicchè l’acclarata falsità della stessa, unita alla consapevolezza nel cedente di tale falsità (che si presume fino a prova contraria), comporta una violazione dal modello legale tipico e la conseguente responsabilità di quest’ultimo (Cass. n. 16819 del 20/06/2008 e Cass. n. 6458 del 17/03/2010);

4.4. nel caso di specie, è stato accertato e non censurato da parte ricorrente che la dichiarazione d’intenti che ha supportato l’operazione non imponibile fosse falsa e che, addirittura, il cedente ha partecipato al sodalizio criminoso con il cessionario;

4.5. ne consegue che, sebbene trattasi di riprese anteriori alla entrata in vigore della previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 384 (secondo cui “Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui al D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, comma 1, lett. c), ultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto al comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta”), come sottolineato dai ricorrenti, la responsabilità del cedente va comunque riconosciuta in ragione della accertata sussistenza della frode, cui ha partecipato consapevolmente la società contribuente;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato, e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite pari ad Euro 371.655,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.800,00, oltre alle spesè prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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