Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29496 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17679-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA VALDASTRA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2227/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 978/16, sez. 2, rigettava il ricorso proposto dalla società Agricola Valdastra srl avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Ires 2009.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 2227/18, accoglieva il gravame.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La società contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia contesta la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto spettante alla società contribuente la detrazione del 55% sulle spese finalizzate al risparmio energetico effettuate su un immobile di proprietà della società in questione dato in locazione a terzi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha recentemente chiarito che il beneficio fiscale, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss. per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta. (Cass. 19815/19 vedi anche in senso conforme Cass. 29163/19).

Il ricorso va dunque respinto. Non avendo svolto la contribuente attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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