Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29496 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17470-2017 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA CERVINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MARRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

Che:

B.M.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Piacenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di registro ed ipotecaria, per l’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe avallato la sentenza di primo grado, secondo cui in caso di decadenza dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina, il tributo avrebbe dovuto essere calcolato sull’intero importo dichiarato nell’atto di acquisto, anche a fronte di un’alienazione parziale, ancorchè nè il contribuente nè l’Agenzia avessero chiesto la liquidazione delle maggiori imposte di registro, sulla base imponibile costituita dal valore dell’atto di acquisto;

che, con il secondo motivo, la Bonetti deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1154 del 1960, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare che la legge non preveda una decadenza solo parziale dalle agevolazioni concesse;

che, con l’ultimo motivo, la contribuente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la lettura della motivazione sarebbe del tutto inidonea a far comprendere le ragioni della decisione assunta, rinviando puramente e semplicemente alla decisione della CTP;

che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

che, preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di tardività del controricorso, svolta dalla ricorrente con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., giacchè il primo termine di 20 giorni scadeva domenica 30 luglio e pertanto era automaticamente prorogato al giorno successivo;

che il terzo motivo dotato di priorità logica, è infondato;

che infatti, non sussiste la carenza motivazione denunciabile ex art. 132 cod. proc. civ., enucleata dal diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053) in termini di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le prove disponibili;

che, nel caso di specie, la CTR ha schematicamente illustrato – in modo logico ed astrattamente congruo le ragioni del rigetto dell’appello;

che il primo motivo è fondato;

che, infatti, la decisione del giudice di secondo grado si è pronunziata erroneamente sul thema decidendum, ritenendo compreso in esso l’intera base imponibile, laddove la materia del contendere avrebbe dovuto essere limitata alla parte del terreno oggetto di compravendita;

che il secondo motivo è parimenti fondato;

che, oltre ad essere evidente la violazione di legge contenuta nell’affermazione della CTR censurata dalla ricorrente, il contenuto della decisione della sentenza impugnata è comunque erroneo, giacchè, a termini di legge, la revoca dell’agevolazione avrebbe dovuto essere commisurata ai sensi della L. n. 1154 del 1960, art. 6, ossia considerando il valore della parte rivenduta rispetto alla somma originaria;

che il ricorso va dunque accolto;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo, accoglie il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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