Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29495 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21356-2016 r.g. proposto da:

SVILUPPO EDITORIALE s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

C.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in

calce al ricorso, dagli Avvocati Ignazio Fiore, Andrea Fiore, e Gian

Luigi De Angelis, con cui elettivamente domicilia in Roma, in Via

Silvio Pellico n. 2, presso lo studio dei primi due avvocati;

– ricorrente –

contro

S.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato

Marta Bocci, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Piazza

Barberini n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Tonelli;

– controricorrente –

e contro

G.G., Progeco 2000 soc. coop. a r.l., D.A.,

D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in

data 9.3.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Sviluppo Editoriale e L.E. avevano evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la società Progetto 2000 e G.G., D.A., S.E. e D.G., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno causato dalla compravendita di quota societaria perfezionata in data 11.5.2006 e preceduta dalla scrittura privata del 5.4.2006. Precisavano gli attori che: in esecuzione della proposta irrevocabile di acquisto datata 5.4.2006 – avente ad oggetto l’acquisto da parte di Sviluppo Editoriale della quota del 50% di GSA s.r.l. posseduta da Progeco 2000 -, era stata stipulata la cessione definitiva di tale partecipazione societaria in data 11.5.2006; che alla detta cessione avevano partecipato, oltre che ai rappresentanti legali delle due società parti del contratto, anche S.E., nella duplice qualità di rappresentante legale della GSA s.r.l. e della Editoriale 2000 s.r.l., quest’ultima affittuaria della testata giornalistica “(OMISSIS)”, di cui era proprietaria G.S.A., nonchè titolare del 50% del capitale sociale oggetto – per il residuo – della cessione dell’11.5.2006. Era tuttavia emersa riferiscono, ancora, gli attori in primo grado – la notizia che la citata testata giornalistica era stata assoggettata a pegno in favore della capogruppo (Prima editoriale s.r.l.), con la conseguenza che la Sviluppo Editoriale 2000 s.r.l. aveva vanamente chiesto l’estinzione del pegno. Gli attori avevano dunque agito in giudizio per ottenere la condanna al risarcimento del danno subito, anche nei confronti del rappresentante legale della GSA, S.E., e del suo predecessore, D.G., entrambi per non aver annottato negli atti della società (bilancio e situazione patrimoniale) l’esistenza del pegno.

2. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda risarcitoria, condannando tutti i convenuti al pagamento, in favore della sola società attrice (e non anche del L.E.), della somma pari ad Euro 750.000, senza escludere il S. che avrebbe potuto conoscere, con la dovuta diligenza, l’esistenza del pegno.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da S.E. avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma, rigettando pertanto la domanda risarcitoria proposta da Sviluppo Editoriale s.r.l. nei confronti di S. e confermando nel resto le statuizioni di condanna già rese in primo grado.

La corte del merito ha ritenuto che, in termini generali, le garanzie prestate in favore di terzi dalla società, direttamente e indirettamente, devono essere riportate nei conti d’ordine per un importo pari alla garanzia prestata ed iscritte in calce allo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e che, nella nota integrativa, devono essere spiegate la natura e la composizione di tali impegni (art. 2427 c.c., n. 9); ha evidenziato che tuttavia nessuna indicazione avrebbe potuto trarre il S. della costituzione del pegno sulla testata giornalistica dalla consultazione del bilancio 2004 (redatto in data 30 marzo 2005 dal precedente amministratore) e dalla verifica di conti d’ordine confluiti nel bilancio 2006 ovvero della situazione patrimoniale alla data del maggio 2006 (allegata all’atto di cessione delle quote), posto che in nessuna di tali scritture era stata citata l’esistenza del pegno; ha inoltre osservato che non rilevava, ai fini della conoscenza ovvero della conoscibilità dell’esistenza del pegno da parte del S., la circostanza secondo cui quest’ultimo aveva rivestito la carica di amministratore anche dell’Editoriale 2000 (società che deteneva l’altro 50% del capitale di GSA ed era affittuaria della testata giornalistica), in quanto il pegno era stato concesso da Progeco e dal suo amministratore, D.G., in data antecedente all’assunzione della carica di amministratore da parte del S.; ha infine evidenziato che il pegno della testata giornalistica integra la figura di un pegno anomalo, giacchè la garanzia si realizza senza lo spossessamento del bene, elemento che tutela il terzo acquirente e costituisce la pubblicità idonea a rendere nota ai terzi l’esistenza del vincolo; ha concluso nel senso che il rapporto – il quale aveva generato la concessione della garanzia reale – aveva interessato altri soggetti completamente estranei alla compagine societaria di cui il S. aveva avuto la gestione, sicchè quest’ultimo non era stato posto in grado di conoscere l’esistenza del vincolo reale che gravava sul predetto bene.

2. La sentenza, pubblicata il 9.3.2016, è stata impugnata da SVILUPPO EDITORIALE s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui S.E. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione al contenuto ritenuto aspecifico dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’accertata mancanza di responsabilità del S. ex art. 2476 c.c., comma 6, per l’assenza dell’elemento soggettivo della dedotta responsabilità extracontrattuale, laddove la corte di merito aveva invece omesso di valutare la prova dell’elemento soggettivo della colpa attraverso la documentazione allegata in giudizio, e ciò con particolare riferimento al documento prodotto in giudizio dalla difesa del D. relativo alla registrazione del pegno sul Registro pubblico generale L. n. 633 del 1941, ex art. 104.

3. Ante omnia, va disattesa l’eccezione della mancata integrazione del contraddittorio processuale da parte della società ricorrente nei confronti del L.E. (già attore in primo grado), questione agitata dal controricorrente nei suoi scritti difensivi, posto che dalla stessa ricostruzione dei fatti processuali contenuta nella sentenza impugnata emerge che la domanda risarcitoria avanzata dal L. non era stata accolta dal Tribunale di Roma e che contro tale statuizione non era stato interposto gravame da parte del L. in grado di appello, di talchè non è rintracciabile neanche un litisconsorzio processuale nei confronti di quest’ultimo.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

4.1.1 Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012). Invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principio di autosufficienza di esso (Sez. 5, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 9734 del 21/05/2004; Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006).

4.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la ricorrente non abbia in alcun modo nè indicato nè il riportato il contenuto dell’atto di appello proposto dal S., di cui aveva denunciato, già in sede di giudizio di gravame, l’inammissibilità per difetto di specificità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità.

4.2 Anche la seconda doglianza è inammissibile per almeno due ordini di ragioni.

4.2.1 Sul punto, non può essere sottaciuto come la questione dell’annotazione dell’iscrizione del pegno della testata giornalistica sul Registro pubblico generale L. n. 633 del 1941, ex art. 104 – questione, peraltro, dedotta da altro convenuto nel primo grado del giudizio ( D.) e del cui omesso esame si duole, invero, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – risulti essere, per come formulata oggi dalla società ricorrente, fatto nuovo nelle sue peculiari modalità di deduzione, posto che dell’annotazione del pegno di cui trattasi si era discusso, nel giudizio di primo grado, in relazione a tutt’altro fine probatorio rispetto a quello oggi dedotto, e cioè la dimostrazione della colpa del S.. Ed invero, era stato lo stesso D., il precedente amministratore, ad allegare la predetta circostanza fattuale per dedurne l’insussistenza della denunciata violazione dell’obbligo di rendere nota l’esistenza del pegno.

4.2.2 A ciò va aggiunto che la ricorrente non ha neanche allegato e dimostrato – per la prova della colpa del S. – la decisività del fatto di cui denuncia l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che, al contrario, occorre evidenziare che la pubblicità del pegno (con le modalità sopra ricordate) ancora non significa che la conoscenza della medesima rientrasse nei doveri di diligenza propri del S. in quanto amministratore della società, tanto più che si trattava, in realtà, di mera pubblicità-notizia.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, secondo la regola della soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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