Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29495 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16802-2017 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO 9, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9484/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/12/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento catastale, per l’anno 2013.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,324,333 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: a fronte di una decisione di primo grado, che aveva ridotto il classamento dell’immobile da categoria A/10 classe 6 a categoria A/10 classe 4 e di un gravame, mediante il quale il contribuente aveva richiesto un’ulteriore riduzione, la CTR aveva rideterminato la classe dell’immobile, attribuendo la “inferiore classe 5”, pur nella contumacia dell’Agenzia;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è fondato;

che la sentenza impugnata ha modificato la statuizione di primo grado, senza essere stata investita dell’impugnazione, principale o incidentale, della parte interessata (l’Agenzia), travisando in tal modo i poteri del giudice d’appello;

che, infatti, i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell’appellante (Sez. 5, n. 14063 del 16/06/2006);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA