Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29494 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23512/2009 proposto da:

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

lo studio dall’avvocato RAIMONDO Angela, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., (OMISSIS), in qualit… di erede di

P.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/1/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA dell’8.7.08, depositata il 09/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco d’Ayala Valva che

si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6

dicembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Pi.Ma. ha impugnato l’accertamento relativo all’ICI dell’anno 1999, emesso dal Comune di Roma relativo ad immobile soggetto a variazione catastale. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza n. 337/1/08, depositata il 9.9.2008, ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune, affermando, in adesione all’eccezione proposta da P.M., costituitasi quale erede del contribuente, inesistente la notifica dell’appello, perchè avvenuta in epoca successiva al decesso dell’appellato presso il suo procuratore costituito, il quale aveva rifiutato l’atto per tale ragione, come fatto constare dal messo notificatore.

Per la cassazione della sentenza, ricorre il Comune di Roma. P. M. resiste con controricorso.

2. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, appare manifestamente infondata:

nell’epigrafe del ricorso l’indicazione del numero della sentenza (relativa all’anno d’imposta 1999) è corretta, mentre l’erronea indicazione contenuta nel “petitum” non è causa d’inammissibilità, dovendo ritenersi che la controricorrente sia in grado di individuare, senza possibilità di equivoci la sentenza impugnata, in relazione al primo dei predetti dati (Cass. n. 7053 del 2009).

3. Con l’unico motivo, il Comune denuncia la violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 3, art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sottoponendo il seguente quesito “dica la Suprema Corte se la costituzione in giudizio dell’erede sani la nullità della notifica dell’atto d’appello fatta presso il procuratore domiciliatario della parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza, essendosi in tal modo il contraddittorio instaurato correttamente fra le parti legittimate e che dunque sia errato dichiarare inammissibile l’appello per nullità della notifica avendo in ogni caso l’atto raggiunto lo scopo”. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, essendosi formato il giudicato interno sulla statuizione d’inesistenza della notificazione, per averne la ricorrente censurata, solo, la nullità.

Il motivo appare manifestamente fondato e, correlativamente, infondata appare l’eccezione. Questa Corte ha, condivisibilmente, ritenuto che: a) la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità (Cass. n. 6470 del 2011, n. 17555 del 2006); b) qualora la notificazione dell’atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta, e non già nei confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualità di parte nel giudizio di gravame, la nullità dell’impugnazione – per omissione del requisito di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2 – è sanata, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, qui applicabile (la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, confermata da Cass. SU n. 26279 del 2009, è relativa al regime pregresso), con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione degli eredi nel giudizio d’appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono sino al momento della notificazione dell’atto di appello, impedendo il passaggio in giudicato della decisione impugnata (Cass. n. 23522 del 2010).

4. In conclusione si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, e che la sola controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi che la notifica può qualificarsi inesistente quando, a differenza che nel caso in esame, non vi sia alcun collegamento col destinatario, altrimenti è affetta da semplice nullità, e che a norma del testo dell’art. 164 c.p.c., quale modificato dalla L. n. 353 del 1990, la costituzione della parte sana il vizio della notifica con effetto “ex tunc”;

considerato che il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, per la valutazione dei motivi del gravame del Comune.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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